T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 21-11-2011, n. 1380 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato al Comune di Roggiano Gravina ed al controinteressato sig. V. in data 10 luglio 2006, il sig. G.A., confinante, impugna la concessione edilizia in sanatoria n. 234 del 17 febbraio 2006, ai sensi del dl 269/2003, con la quale risulta regolarizzata la realizzazione di un fabbricato uso palestra costituito da un piano seminterrato.

Espone il ricorrente che la costruzione veniva iniziata agli inizi del 2002, che la stessa veniva interamente eseguita in zona E2 (verde agricolo vincolato) non edificabile e che non rispettava le distanze dalla proprietà del ricorrente.

Il ricorrente censura la gravata concessione edilizia in sanatoria con due motivi di ricorso, per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la competenza del firmatario del provvedimento, in quanto professionista con incarico di collaborazione esterna, nonché la carenza dei presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria.

Nessuno dei soggetti intimati si è costituito.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed è stata disposta istruttoria con ordinanza n. 493/2011.

Il Comune onerato ha adempiuto depositando una relazione nella quale espone che:

– il fabbricato abusivo consiste di due livelli ed ha una superficie complessiva di 155.00 mq.;

– che all’atto della presentazione della richiesta di sanatoria la costruzione ricadeva in area con destinazione urbanistica "verde agricolo vincolato";

– che il vincolo "verde agricolo" è un vincolo di destinazione imposto solo dallo strumento urbanistico comunale"

– che a suo tempo è stato richiesto a supporto parere dell’Ancitel;

– che ai sensi di quanto previsto dalla legge 326/2003 è stato ritenuto ricompreso anche il mancato rispetto delle distanze dai confini di proprietà di ml. 5,00 previsto dalle norme tecniche allegate al PRG all’epoca vigente nel Comune di Roggiano Gravina.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il Sig. G. impugna la concessione edilizia in sanatoria n. 234 del 17 febbraio 2006, ai sensi dell’art. 32 del dl 269/2003, convertito nella legge 326/2003, rilasciata dal Comune di Roggiano, in persona del Dirigente Responsabile del Servizio Arch. E.F., al controinteressato e relativa alla realizzazione di un manufatto sul terreno (distinto al Catasto su Foglio 34 particella 1370, già 917922) confinante con quello del ricorrente, nonché il decreto sindacale n. 14 del 27 settembre 2002 con il quale risulta essere stato assunto il suddetto Responsabile del Servizio.

Il primo motivo di gravame è inammissibile atteso che, anche nell’ipotesi in cui venisse accolta la censura relativa alla invalidità del decreto di nomina del funzionario responsabile del Servizio, il ricorrente non potrebbe trarne alcuna utilità, poiché gli atti posti in essere resterebbero validi.

In applicazione del principio del "funzionario di fatto", allorquando la nomina di un soggetto a organo della p.a. si appalesi illegittima, e venga pertanto annullata, gli atti "medio tempore" adottati da detto soggetto restano efficaci, risultando di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la p.a. e la persona fisica dell’organo che agisce (così, ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1379.)

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce l’illegittimità del condono ai sensi dell’art. 32 del dl 269/2003, per violazione di legge, in quanto l’opera abusiva risulta realizzata su area vincolata e senza il rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà del ricorrente (5 metri) previste dal vigente PRG.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

Il manufatto risulta effettivamente realizzato su area agricola vincolata (zona E2 del vigente PRG), anche in base a quanto si legge nel certificato rilasciato in data 23 maggio 2006 dal Sindaco del Comune intimato.

Esso inoltre risulta realizzato, a seguito delle acquisizioni sollecitate con l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, in violazione delle distanze minime dall’altrui confine di proprietà come determinate dalle norme tecniche allegate al PRG all’epoca vigente nel Comune di Roggiano Gravina.

La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha evidenziato che la novità sostanziale introdotta dall’art. 32 comma 26, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, rispetto ai precedenti condoni, sia costituita proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio (che, al contrario, prescinde di norma da un simile requisito), così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due leggi precedenti sul condono edilizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164 ma vedi anche T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 aprile 2007, n. 1690; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 963; T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 giugno 2006, n. 1884)).

Nel caso sub judice risulta accertato che il fabbricato abusivo è stato costruito in zona vincolata a verde agricolo ed in violazione delle distanze minime dal confine di proprietà del terreno del ricorrente previste dallo strumento urbanistico vigente fin dall’epoca della realizzazione del fabbricato.

Ne consegue che il provvedimento di condono avrebbe dovuto essere negato dall’amministrazione.

Il Consiglio di stato (Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8262), con pronuncia dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, ha, infatti, affermato che l’amministrazione "nel concedere il titolo abilitativo, possa e debba porsi, nei limiti in cui le sia possibile, altresì la esistenza di limiti (per così dire, interni), derivanti dalla esistenza di diritti soggettivi dei terzi alla distanza legale (a fortiori, se accertati giudizialmente)" (cfr anche più di recente, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02 novembre 2010, n. 4524).

Nel caso di specie la violazione della distanza legale non è contestata, in base anche a quanto è dato evincere dalla relazione prodotta dal Comune su richiesta del Tribunale.

Alla base dell’assunto sta, evidentemente, il principio in forza del quale la norma attributiva del potere di rilasciare titoli edilizi – lungi dall’essere indifferente ai diritti dei terzi – vieta di rilasciare un titolo edilizio in contrasto con i diritti di proprietà di persone diverse dal richiedente. Divieto che non può che farsi ancora più stringente in ipotesi di attività edilizia abusiva.

A ciò si aggiunga che nel provvedimento impugnato, laddove si richiama il parere reso dall’Ancitel, si legge che in esso "si rileva che il vincolo di piano è motivo ostativo".

L’area sulla quale sorge il manufatto abusivo, una palestra, è destinata, in base al vigente PRG, a zona agricola di salvaguardia ambientale ed in essa è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente a protezione del prossimo abitato. In queste zone è fatto divieto ai privati persino di intraprendere qualsiasi trasformazione dei rari edifici esistenti.

Da ciò consegue il divieto di costruzioni nuove. A ciò si aggiunga che, in base a quanto si legge nella disposizione dello strumento urbanistico, l’agricoltura ha funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico.

Ne consegue che si tratta di una tipologia di vincolo rientrante nella previsione di cui alla lettera d) dell’art. 32, comma 27, del dl 269/2003 per i quali la sanatoria è esclusa quando l’opera non risulti conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

Rilevato che il Comune, nell’adottare l’atto di sanatoria, non ha tenuto in nessuna considerazione i vincoli derivanti dalla normativa urbanistica, sia in relazione alle distanze che in ragione della destinazione a verde agricolo dell’area, anche in violazione del parere negativo dell’Ancitel ivi richiamato, deve concludersi per la fondatezza del motivo di ricorso qui scrutinato.

Il ricorso va pertanto accolto, in parte, con annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 234 del 17 febbraio 2006 rilasciata al controinteressato sig. V.F..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la concessione edilizia in sanatoria n. 234 del 17 febbraio 2006.

Condanna il Comune di Roggiano Gravina al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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