T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 21-11-2011, n. 1895 Condono Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con domanda in data 30.3.1995, la C.G. & c. s.p.a. ha chiesto al comune di Salerno il condono, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994, dei seguenti abusi edilizi, realizzati su un proprio immobile sito alla via Acquasanta, località Fuorni, in zona A.S.I., assentito con concessione n. 151/1979: chiusura di una tettoria; ampliamento di una struttura preesistente; realizzazione di servizi igienici; cambio di destinazione d’uso (da industriale a commerciale all’ingrosso).

Nel contempo, ha proceduto all’autoliquidazione delle somme di L. 113.628.028, a titolo di oblazione e di L. 361.414.800, a titolo di oneri concessori, versando alle casse comunali L. 54.942.000, come anticipazione della sola quota parte relativa all’oblazione, invocando lo scorporo degli oneri concessori.

Con nota 25.6.2008 n. 66580, il dirigente dell’ufficio condono ha chiesto alla ditta istante il versamento di un conguaglio ammontante, alla data del 30.6.1998, a L. 174.613.600 (oltre interessi legali pari a L. 44.332.453), a titolo di oblazione ed a L. 651.754.944 (oltre interessi legali pari a L. 214.898.089) per oneri concessori, con interessi fino al soddisfo, pari a L. 24.252 al giorno per l’oblazione ed a L. 181.043 per gli altri oneri.

Avverso tale provvedimento, è stato proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (recante n. 4762/1998 R.G.).

Senonché, con Provv. 21 ottobre 1998, n. 105283, su istanza di parte, il comune di Salerno ha riesaminato il precedente computo, confermandone l’esattezza.

Anche avverso tale provvedimento, è stato proposto ricorso (recante n. 128/1999 R.G.).

Con ordinanza 24.3.1999 n. 1022, confermata in sede di appello, questa Sezione staccata, riuniti i due gravami e ritenuto sussistente, per entrambi, il fumus boni juris in merito all’erronea determinazione degli interessi legali (calcolati sull’intera somma e non solo sul 70% dovuto a titolo di anticipazione ex art. 39, comma 9, della L. n. 724 del 1994) ed all’omessa esternazione delle ragioni del mancato scorporo degli oneri di urbanizzazione, ha sospeso in parte qua gli atti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni della P.A.

Pertanto, in esecuzione dell’anzidetta decisione, con nota 21.10.1999 n. 109479, il dirigente dell’ufficio condono del comune di Salerno ha:

a) determinato in L. 445.894.200 (a fronte di un totale di L. 651.754.944) l’anticipazione dovuta per oneri concessori ex art. 39, comma 9, della L. n. 724 del 1994, nonché in L. 150.860.871 quella dovuta per interessi al saggio del 10% dal 31.3.1995 al 29.6.1998 (data di comunicazione del Provv. n. 66580 del 1998) ed in L. 250.860744 le ulteriori somme dovute ai sensi della delibera di giunta comunale 15.2.1995 n. 268;

b) motivato sul mancato scorporo delle somme dovute per oneri di urbanizzazione, deducendo che non vi è dimostrazione che le dette opere siano state eseguite direttamente dall’istante o che, alla base del preteso diritto all’affrancamento dai predetti oneri, vi sia una convenzione con il comune o con altri enti;

c) individuato, all’attualità, in L. 670.877.402 la somma rimasta da versare, da aumentarsi, a far data dal decimo giorno decorrente dalla comunicazione dell’atto e sino al soddisfo, con gli interessi legali nella misura di L. 183.802 al giorno.

Avverso quest’ultimo provvedimento, è stato proposto ulteriore ricorso (recante n. 283/2000 R.G.).

In tutti e tre i gravami, si è costituito il comune di Salerno, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 11.11.2010 n. 234, la Sezione ha disposto CTU, nominando l’ing. L.P. che ha depositato la propria relazione in data 28.4.2011, determinando:

– in L. 174.022.405, l’importo dell’oblazione;

– in L. 494.674.022, l’importo degli oneri di urbanizzazione;

– in L. 151.723.183, l’importo del costo di costruzione.

All’udienza del 10.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. I tre ricorsi separatamente proposti dalla C.G. & c. s.p.a. vanno definitivamente riuniti, attenendo alla medesima vicenda sostanziale.

Conseguentemente, sono da dichiarare improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, i ricorsi recanti n. 4762/1998 e n. 128/1999 R.G., posto che i provvedimenti colà impugnati sono stati nelle more sostituiti dalla determina 21.10.1999 n. 109479, gravata nel giudizio recante n. 283/2000 R.G.

2.1 Le problematiche poste all’attenzione del giudicante sono molteplici e vanno tra loro aggregate per censure omogenee.

Vengono anzitutto in rilievo le censure di carattere formale, riguardanti:

– il difetto di motivazione dell’atto di determinazione (motivo n. 1);

– l’incompetenza della giunta comunale a definire l’incidenza degli oneri di urbanizzazione (motivi n. 6 e n. 7);

– l’incompetenza del dirigente dell’ufficio condono a determinare e richiedere il pagamento degli oneri concessori (motivo n. 8);

– la generica violazione delle regole del procedimento amministrativo (motivo n. 9).

Le questioni esposte non hanno pregio.

2.2. Deve chiarirsi, a titolo di premessa, che le operazioni di concreta quantificazione dell’importo dovuto dal costruttore, sulla base dei criteri fissati dalla legge o dall’amministrazione con norme di natura regolamentare, non assurgono a rango provvedimentale, ma si esauriscono in mere operazioni materiali (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 17 settembre 2009 n. 4983 e Sez. III, 1 dicembre 2008 n. 20716; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 29 novembre 2007 n. 2861).

Per i relativi atti non operano, quindi, le norme sul procedimento amministrativo, che invece presuppongono l’esercizio di un potere autoritativo da parte della P.A.

In ogni caso, anche se così non fosse, la natura di mero calcolo dell’atto impugnato, abiliterebbe il giudicante all’applicazione della regola posta dall’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, secondo cui "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Talché, possono dirsi superati i rilievi di cui ai motivi n. 1, n. 8 e n. 9.

2.3. Quanto all’incompetenza della giunta comunale a definire, con la deliberazione 18.4.1986 n. 1869, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione sulla base delle tabelle parametriche regionali (motivi n. 6 e n. 7), la difesa del comune ha opposto – rimanendo in ciò incontestata – che l’atto gravato, per un verso, è attuativo di una delibera consiliare (la n. 98 del 25.6.1979) e, per altro verso, è stato adottato coi poteri del consiglio.

Ad ogni modo, trattandosi di provvedimento immediatamente lesivo, esso avrebbe dovuto essere impugnato sin dal momento di proposizione della domanda di condono, essendo evidente che la sua applicazione, da parte degli uffici esecutivi, costituiva un fatto meramente meccanico.

3.1. Altre censure si indirizzano sull’entità della somma richiesta, ritenuta eccessiva, stante la prospettata illegittimità:

– del calcolo degli interessi al saggio del 10%, indicato al comma 10 dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994 e non a quello più favorevole introdotto da successive norme di legge (motivo n. 2);

– del mancato scomputo degli oneri per le opere di urbanizzazione, quanto meno primaria, non dovuti perché in zona A.S.I. – in forza vuoi dell’art. 49, comma 1, D.P.R. n. 218 del 1978, vuoi dell’art. 10, comma 1, della L. n. 10 del 1977 – o comunque per la tipologia industriale dell’opera (motivi n. 3, 5 e 6);

– del computo di tali oneri come se si trattasse di un intervento ex novo e non preesistente (motivi n. 4 e 8).

3.2. Secondo il comma 10 dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994, il mancato pagamento degli oneri concessori comporta l’applicazione dell’interesse del 10% annuo sulle somme dovute.

Tale saggio è espressamente imposto dalla legge regolatrice della fattispecie e, ad avviso del collegio, non può essere derogato, in melius od in pejus, dall’amministrazione, anche attesa la natura di interesse moratorio, ex art. 1224 c.c., della somma dovuta e la non necessaria corrispondenza del relativo tasso con quello dell’interesse legale, oggi stabilito dall’art. 1284, comma 1, c.c., tramite rinvio ad appositi decreti annui del Ministro del tesoro.

3.3. Anche la tesi dell’inapplicabilità, alla fattispecie, dell’obbligo di pagamento degli oneri per le opere di urbanizzazione, primaria e/o secondaria, essendo le stesse normativamente poste a carico del consorzio A.S.I. o della Cassa per il Mezzogiorno, dev’essere disattesa.

Com’è noto, tali oneri sono prescritti in via generale ed astratta dal comma 9 dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994, in favore del comune nel cui territorio la costruzione è ubicata.

L’unica forma di parziale esenzione prevista nella citata norma vale nei confronti di chi, in proprio od in forme consortili, abbia eseguito od intenda eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, essendo in tal caso consentito lo scorporo delle aliquote sostenute che riguardino le parti di interesse pubblico.

Essi vanno calcolati nella misura indicata nella tabella C allegata alla legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, primo comma, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria.

Tanto premesso, già in via di fatto va evidenziato come in atti non risulti prova che le opere di urbanizzazione del luogo siano state realizzate, in tutto od in parte, a spese del ricorrente, del consorzio A.S.I. o della Cassa per il Mezzogiorno. Vi è anzi dimostrazione del contrario (vedi nota 4.2.2000 n. 285, relativa al rifacimento della sede stradale e delle fognature, allegata al controricorso del comune).

Ma, anche in punto di diritto, la Sezione non intende discostarsi da quanto in precedenza statuito (cfr. T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 13 aprile 2011 n. 700 e 3 ottobre 2005 n. 1838).

Invero, gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, come tali obbligatoriamente posti a carico del costruttore (cfr. T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 5 ottobre 2009 n. 5318).

Pertanto, rispetto ad essi, le fattispecie di esonero hanno carattere tassativo, costituendo l’eccezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 18 giugno 2010 n. 2688; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 26 aprile 2006 n. 1062; T.A.R. Lombardia-Brescia 28 gennaio 2002 n. 100).

E, per come esposto, l’unica deroga in materia è quella contenuta nell’art. 39, comma 9, della L. n. 724 del 1994, dove si prevede l’esonero dal pagamento per il costruttore che, in proprio od in forme consortili, abbia eseguito od intenda eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali.

Neppure può sostenersi che, in zona A.S.I., la vicenda urbanizzatrice sia devoluta interamente – quanto alla sua attuazione ed alla sopportazione dei relativi costi – al consorzio, rimanendo il comune completamente estraneo: in realtà, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, "i mezzi finanziari dei consorzi A.S.I. sono formati: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente…".

Né la tesi che sostiene la liberazione del concessionario dall’obbligo di corrispondere al comune gli oneri di urbanizzazione può trovare adeguato fondamento nell’apporto finanziario di cui usufruirebbe ab externo il consorzio A.S.I. da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (laddove si dispone che "le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione di attività industriali sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, a suo totale carico").

Infatti, ripetuto che non sussiste prova in atti che per quelle opere la Cassa per il Mezzogiorno abbia effettivamente contribuito, è decisivo osservare come:

– a seguito degli abusi realizzati, l’immobile non risulta più destinato ad attività industriale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.P.R. n. 218 del 1978, ma ad attività commerciale all’ingrosso e, pertanto, è venuto meno il presupposto della richiesta esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo concessorio;

– l’intervento della Cassa del Mezzogiorno è comunque cessato in epoca precedente sia alla consumazione dell’abuso da condonare (dicembre 1993, come da pag. 3 della domanda in data 30.3.1995), sia all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1994, n. 724, per effetto dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (che recita: "a far data del 15 aprile 1993 cessa l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218").

3.4. Superata la questione relativa alla tenutezza dell’impresa ricorrente al pagamento degli oneri di concessione, occorre tuttavia rilevare che gli stessi devono essere rideterminati nella minore somma di L. 494.674.022, stabilita dal consulente tecnico d’ufficio sulla scorta dei parametri legali e fattuali applicabile alla fattispecie concreta, in luogo del maggiore importo di L. 651.754.944, stimata dall’ufficio comunale, nel divisato Provv. n. 109479 del 1999.

Il detto calcolo, rimasto incontestato, è condiviso dal collegio, perché eseguito, a seconda della tipologia di ogni singolo abuso, nella misura indicata nella tabella C allegata alla L. n. 724 del 1994, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, primo comma, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria.

L’obbligatorietà della rettifica va quindi stabilita recta via dal giudice amministrativo, alla cui giurisdizione esclusiva sono riservate le controversie sull’an e sul quantum delle somme dovute, riguardando diritti soggettivi di natura patrimoniale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).

4. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, solo il ricorso n. 283/2000 R.G. va parzialmente accolto, condannandosi l’amministrazione a rideterminare il costo degli oneri di urbanizzazione nella minore somma di L. 494.674.022, stabilita dal consulente tecnico d’ufficio, in luogo del maggiore importo di L. 651.754.944, individuato nell’impugnato atto n. 109479/1999, con ogni conseguenza di legge, in tema di calcolo delle somme complessivamente dovute e degli oneri accessori.

Non di meno, sussistendo giuste ragioni, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio, mentre gli oneri della consulenza, liquidati come da dispositivo, vengono posti per 2/3 a carico della società ricorrente e per 1/3 a carico del comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa loro riunione, dichiara improcedibili i ricorsi 4762/1998 R.G. e n. 128/1999 R.G.; accoglie in parte il ricorso n. 283/2000 R.G., nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate, ad eccezione degli oneri della consulenza tecnica d’ufficio che, posti per 2/3 a carico della società ricorrente e per 1/3 a carico del comune resistente, sono liquidati, in favore dell’ing. L.P., nella misura omnicomprensiva di Euro tremilacinquecento/00, compreso l’eventuale anticipo versato, oltre le spese vive documentate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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