T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 dicembre 2009, ha deliberato, a maggioranza, il trasferimento dei magistrati dott. P.C., dott.ssa R.M. e dott.ssa M.G., a loro domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Il dott. D.C., al quale è stato attribuito un punteggio complessivo di 18 punti, ha proposto il presente ricorso contestando il trasferimento della dott.ssa M.G., alla quale è stato attribuito un punteggio complessivo di 18,5 punti, ed evidenziando che, a parità di punteggio, dovrebbe essere preferito ai fini del tramutamento avendo maturato una maggiore anzianità di servizio rispetto alla controinteressata.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 713 l. 241/1990. Violazione dei principi generali del giusto procedimento, della partecipazione procedimentale e della par condicio dei concorrenti nelle procedure selettive. Violazione e falsa applicazione della circolare della III Commissione CSM n. 12046 dell’8 giugno 2009. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La III Commissione aveva originariamente proposto per il tramutamento il ricorrente, ma, in esito alle osservazioni presentate dalla dott.ssa G., la proposta è stata revocata in favore di quest’ultima; dette osservazioni non sono state comunicate al ricorrente al quale, quindi, non sarebbe stata garantita una partecipazione procedimentale informata e paritetica rispetto a quella della controinteressata.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18 l. 241/1990; degli artt. 43, 46 e 47 d.P.R. 445/2000; violazione e falsa applicazione del par. XXI, punto 1, lett. b), della circolare della III Commissione CSM n. 12046 dell’8 giugno 2009. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Al ricorrente non sarebbero stati erroneamente attribuiti i punteggi per le voci: "partecipazione ai corsi di cui al comma 4 dell’art. 21 legge 11 agosto 1973, n. 533"; "esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici"; "specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall’esercizio prevalente, se pur non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro".

Il dott. C. ha impugnato con motivi aggiunti gli atti con cui il Ministero della Giustizia ha disposto il proprio trasferimento, con anticipata assunzione del possesso delle nuove funzioni, alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari ed il trasferimento della dott.ssa G. presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli in quanto inficiati in via derivata dagli stessi vizi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio avverso la deliberazione del Plenum del CSM del 3 dicembre 2009.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 12 gennaio 2011, ha depositato i documenti chiesti da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 1879 del 16 dicembre 2010.

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il dott. C. ha dedotto censure di carattere procedimentale, sostenendo di non avere avuto conoscenza delle osservazioni presentate dalla dott.ssa G. nel corso del procedimento, e di carattere sostanziale, evidenziando profili di violazione di legge, di circolare nonché di eccesso di potere in relazione all’attribuzione dei punteggi nei suoi confronti.

2. Le censure di carattere procedimentale sono infondate.

Il Collegio rileva in primo luogo che l’instaurazione del contraddittorio tra i vari partecipanti per ogni osservazione presentata dagli stessi risulta incompatibile con le esigenze di celerità ontologicamente connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il legislatore, infatti, ha tra l’altro previsto che il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis l. 241/1990 non si applichi alle procedure concorsuali è ciò trova la sua ratio nel contemperamento tra le esigenze di partecipazione al procedimento e quelle di speditezza ed economicità dell’attività amministrativa (cfr. TAR Lazio, Roma, III, 13 luglio 2010, n. 24861).

Nel caso di specie, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 24 luglio 2009, con cui sono state pubblicate le sedi vacanti in uffici giudiziari giudicanti di primo grado, dopo aver specificato che la pubblicazione dei parametri sarebbe stata effettuata sul sito intranet www.cosmag.it. entro il 20 ottobre 2009, ha previsto che "entro il 27 ottobre 2009 successivo i magistrati dovranno far pervenire al CSM le eventuali osservazioni relative all’attribuzione dei punteggi" ed ancora che "terminato l’esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, la Commissione procederà ai trasferimenti presentando in plenum le relative delibere senza effettuare comunicazioni o preavvisi ad personam".

Ne consegue che, sia su un piano generale sia con riferimento alla specifica procedura concorsuale, non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione procedente di informare d’ufficio ed immediatamente il ricorrente delle osservazioni formulate dalla dott.ssa G. nel corso del procedimento.

3. Le censure di carattere sostanziale sono parimenti da disattendere.

In particolare, il dott. C. ha sostenuto che il CSM avrebbe illegittimamente omesso di attribuirgli i punteggi aggiuntivi spettantigli, ai sensi della circolare della III Commissione CSM n. 12046 dell’8 giugno 2009, per le voci: a) partecipazione ai corsi di cui al comma 4 dell’art. 21 legge 11 agosto 1973, n. 533"; b) "esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici"; c) specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall’esercizio prevalente, se pur non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro".

3.1 L’art. 21, co. 4, l. 533/1973 si riferisce ai corsi di preparazione organizzati dal CSM e dal Ministero della Giustizia per i magistrati che intendano acquisire una particolare specializzazione in materia.

Il par. XXI, punto 1 attitudini, lett. B), lett c), per i posti di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro, prevede l’attribuzione di punti 0,50 per la partecipazione ai corsi di cui al richiamato art. 21, co. 4, l. 533/1973, stabilendo che è preciso onere dell’interessato segnalare puntualmente e documentare tale attività al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.

La delibera del CSM impugnata ha evidenziato che non possono essere riconosciuti al dott. C. i punteggi per la partecipazione ai corsi di studio in materia lavoristica in considerazione del fatto che il magistrato non ha compilato il modulo di domanda sul punto come previsto dal bando di concorso a pena di irricevibilità e non valutabilità, nulla rilevando l’inserimento della notizia nell’autorelazione prodotta non essendo conferente il richiamo alla l. 241/1990.

La delibera adottata dal CSM nella seduta del 24 luglio 2009, che funge da lex specialis della procedura concorsuale, ha espressamente previsto che "il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di trasferimento, richiede che il magistrato compili scrupolosamente le finestre di dialogo, inserendo le informazioni richieste sia con riguardo ai documenti che si accinge a presentare sia in relazione ai documenti già prodotti in occasione di precedenti domande, non revocate, dei quali intenda avvalersi ai fini del riconoscimento di punteggi aggiuntivi" e che "la mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la irricevibilità o comunque la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda".

Tale previsione è in linea con quanto stabilito dalla richiamata circolare in materia (n. 12046 dell’8 giugno 2009) che al par. V, punto 15, attribuisce la facoltà all’interessato di "formulare espresso riferimento a documentazione ritualmente inserita nel proprio fascicolo personale o già prodotta in occasione di precedenti domande di tramutamento secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando di concorso".

La ragione per la quale al dott. C. non è stato attribuito il relativo punteggio non è individuabile nel fatto che l’interessato non ha documentato quanto dichiarato facendo espresso riferimento a documentazione già in possesso dell’amministrazione, il che avrebbe effettivamente costituito vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma nella circostanza, individuata dal CSM nella delibera impugnata, che il magistrato non ha affatto compilato il modulo di domanda sul punto, sicché i documenti non richiamati nella domanda non possono essere valutati.

In altri termini, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la ragione della mancata attribuzione del punteggio non sembra rinvenibile nella omessa allegazione alla domanda di documentazione già in possesso del CSM ovvero nell’omesso adempimento dell’obbligo di allegazione documentale, ma nella omessa compilazione sul punto del modulo di domanda e nel conseguente mancato richiamo della documentazione già in possesso dell’organo di autogoverno e, quindi, nella corretta applicazione della previsione della lex specialis della procedura, secondo cui "la mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la irricevibilità e comunque la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda".

3.2 Con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio (1 punto) per esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici, nei casi diversi da quello della precedente lettera (esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente), per il quale è stato invece riconosciuto il punteggio al ricorrente, il CSM, nella delibera impugnata, ha evidenziato che non sono documentate le funzioni prevalenti o esclusive da parte del dott. C., il quale ha fatto riferimento genericamente a funzioni "pregresse" nella documentazione prodotta e non risultando altrimenti un diverso dato sostanziale.

La valutazione compiuta dal CSM è del tutto logica e coerente con la documentazione allegata alla domanda prodotta dall’interessato.

Dalle autocertificazioni allegate alla domanda ed acquisite in via istruttoria emerge che l’interessato ha svolto funzioni di giudice del lavoro in via esclusiva presso il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, dal 5 dicembre 2005 alla data della dichiarazione (22 settembre 2009) e presso il Tribunale di Potenza dal 2 giugno 1999 al 22 maggio 2000, mentre in relazione agli altri periodi (dal 15 dicembre 1997 al 1° giugno 1999 presso la Pretura Circondariale di Potenza e dal 24 ottobre 2001 al 4 dicembre 2005 presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi) ha dichiarato di aver svolto in via non esclusiva le funzioni di giudice del lavoro, sicché, ribadito che il punteggio per lo svolgimento di funzioni attuali, periodo di assegnazione alla Sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stato correttamente riconosciuto, non sussistono elementi tali da attestare che negli ultimi quindici anni il dott. C. ha svolto attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni, atteso che il concetto di prevalenza non è evidentemente equiparabile a quello di non esclusività autocertificato dall’interessato.

3.3 Le doglianze relative alla mancata attribuzione del punteggio per le "specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall’esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro", con cui il ricorrente ha evidenziato la presenza di entrambi gli indici rivelatori delle stesse, vale a dire l’attività didatticoscientifica eventualmente svolta ed il grado di specializzazione acquisito nell’arco della carriera professionale, non sono persuasive in quanto l’attribuzione del suddetto punteggio è espressione di una valutazione tipicamente discrezionale dell’amministrazione procedente e non è su una base meramente quantitativa che la valutazione espressa dal CSM, secondo cui la documentazione prodotta nei termini del bando non è sufficiente ad integrare il predetto punteggio, può ritenersi manifestamente irragionevole o basata su un travisamento dei fatti, non sussistendo alcun automatismo in proposito.

4. All’infondatezza delle censure proposte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), a favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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