Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-04-2012, n. 5490 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso sentenza definitiva del Tribunale di Roma in data 22 settembre 2006, nell’ambito di un procedimento di divorzio tra D. F. e D.L.M., quest’ultimo proponeva appello, con ricorso depositato in data 11 aprile 2007.

Con decreto presidenziale, veniva disposta la comparizione della parti, ed erano assegnati termini al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alla D., nonchè ad entrambe le parti per il deposito di memorie e documenti.

In data 11 settembre 2007, l’appellante presentava istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso all’appellata, deducendo di aver notificato tale ricorso oltre il termine stabilito nel decreto. D.F. si costituiva con memoria depositata in data 7 dicembre 2007, chiedendo il rigetto dell’appello. All’udienza del 14 febbraio 2008 comparivano i procuratori delle parti, su richiesta dei quali la Corte rinviava ad altra udienza per la discussione, assegnando termini per la produzione di documenti e note conclusive. Alla successiva udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 18 febbraio – 8 luglio 2009, dichiarava improcedibile l’appello.

Ricorre per cassazione il D.L., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la D..

Motivi della decisione

Appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente: da un lato, il D.L. propone una questione che è stata oggetto, almeno in passato, di pronunce contrastanti (non si ravvisa pertanto violazione dell’art. 360 bis c.p.c.), dall’altro, sono specificati e sviluppati i motivi ed indicate le norme asseritamele violate.

Si lamenta, in particolare, violazione e falsa applicazione della L. n. 74 del 1987, art. 4 (riforma del divorzio) e art. 707 c.p.c.; art. 152 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3, art. 157 c.p.c., comma 1, art. 162 c.p.c., art. 164 c.p.c., commi 1 e 2 (con riferimento agli artt. 435 e 348), nonchè vizio di motivazione, sostenendosi la possibilità di rinnovo della notifica del ricorso in appello e decreto di fissazione dell’udienza, effettuata una prima volta oltre il termine indicato dal Presidente. Secondo vari precedenti, che questo Collegio pienamente condivide (v. in particolare Cass., S.U. n 20604 del 2008: nella specie si trattava del rito del lavoro), l’appello mediante ricorso, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta (o sia avvenuta fuori termine), non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della "ragionevole durata del processo", ai sensi dell’art. 111 Cost. – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, secondo l’art. 291 c.p.c.. Il medesimo principio è stato specificamente esteso (tra le altre, Cass., n 11992 del 2010) al procedimento di separazione o divorzio (appello mediante ricorso).

Nella specie, come si è detto, e come del resto chiarisce la Corte di merito, la notifica del ricorso in appello è stata eseguita a mezzo del servizio postale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata in data 31 luglio 2007, oltre il termine del 5 luglio 2007, assegnato dal Presidente della Corte d’Appello all’appellante per la notifica del ricorso e decreto di fissazione della prima udienza.

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha dichiarato improcedibile l’appello.

Va pertanto rigettato il ricorso, essendo infondati i motivi proposti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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