Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Modena, Sezione di staccata di Carpi, assolveva perchè il fatto non sussiste B.R. dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, osservando che la L. 15 luglio 2009, n. 94 aveva modificato il testo della norma prevedendo che il reato può essere commesso dallo straniero che non esibisce il documento e il permesso di soggiorno, con la conseguenza che soggetto attivo del reato può essere solo lo straniero regolare sul territorio e non quello irregolare che non ha certo il permesso di soggiorno.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in quanto le modifiche apportate al testo della norma erano di natura meramente formale e non giustificavano la lettura che ne aveva fatto il GIP. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Sul punto oggetto di contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 16453 emessa il 24 febbraio 2011 nel proc. P.G contro Alacev, depositata il 28 aprile 2011, con la quale si è affermato che – la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha sostituito il precedente testo normativo, disponendo che "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad Euro 2.000".

– rispetto al precedente testo, le modificazioni riguardano l’inasprimento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), la precisazione della condotta tipica (inottemperanza all’ordine di esibizione, anzichè mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di p.s.), ma soprattutto la sostituzione della locuzione "e" alla disgiunzione "ovvero" relativamente alle due categorie di documenti da esibire: quelli d’identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato.

– rispetto alla precedente formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di non esibire una delle due categorie di documenti (d’identificazione ovvero di regolare soggiorno), a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documenti.

– così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno.

– il legislatore ha introdotto un "doppio binario", sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall’art. 6, comma 3, cit.

(costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d’identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (D.Lgs. cit., art. 10- bis, art. 14, comma 5-ter, art. 14, comma 5-quater, art. 13, comma 13), sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all’art. 6, comma 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatoti dell’espulsione di cui all’art. 10-bis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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