T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito del ricorso ex lege 89/2001 – proposto dall’odierno ricorrente per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento – la Corte di Appello di Roma, con decreto reso il data 18 dicembre 2006 e depositato il 26 giugno 2007, condannava il convenuto Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 400,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi fino al soddisfo.

Il decreto, non impugnato, acquistava autorità ed efficacia di res judicata.

In assenza di alcun adempimento al giudicato, sostiene il ricorrente che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del presente mezzo di tutela, preordinato a veicolare l’ottemperanza dell’Amministrazione al suindicato provvedimento giudiziario.

Chiede pertanto che venga ordinata al Ministero della Giustizia l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di che trattasi; e, in particolare che:

– venga dichiarata l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di Appello di Roma;

– venga assegnato un termine alla predetta Amministrazione al fine di disporre il pagamento della somma sopra specificata;

– venga nominato, fin da ora, e per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma in data 12 ottobre 2009 e depositato in cancelleria il 18 marzo 2010; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione della somma di Euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre interessi fino al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto indicato in motivazione, provvedendo alla corresponsione degli importi pure ivi specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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