T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La dott.ssa F. espone di avere formulato istanza per la selezione tra gli 857 volontari per l’espletamento del servizio civile presso la Pro Loco Cerceto di Cannole per ciò che concerne l’accreditato progetto della stessa.

Soggiunge di avere corredato la domanda di tutti gli allegati previsti e di avere successivamente sostenuto un colloquio selettivo, ma di essere stata pretermessa a tutti e tre gli altri candidati.

Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole per la valutazione dei candidati al servizio civile nazionale e segnatamente delle prescrizioni del decreto n. 173 prot. 21096/II/I dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Omissione di valutazione di titoli.

Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, contrasto tra premesse e conclusioni, contraddittorietà, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, difetto di motivazione.

La scheda di valutazione complessiva della ricorrente presenterebbe vari motivi di illegittimità.

In particolare:

al titolo di studio proposto dalla dott.ssa F. sarebbero stati erroneamente attribuiti 7 punti, in luogo degli 8 punti da attribuire trattandosi non di laurea triennale ma di laurea specialistica di secondo livello, peraltro attinente al progetto;

non sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio per il master frequentato, anch’esso attinente al progetto;

per la conoscenza delle materie linguistiche le sarebbero stati attribuiti 2 punti su un massimo di 4 senza apparente ragione.

I "fattori di valutazione" del colloquio sarebbero in buona parte una ripetizione di dati già oggetto della scheda valutativa.

In particolare, il decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sarebbe illegittimo nella parte in cui impone per due volte un requisito di non estrema importanza consentendone una valutazione complessiva di oltre 22 punti.

La valutazione appena sufficiente in molti dei "fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità" non corrisponderebbe al reale andamento del colloquio stesso.

La dott.ssa F., preso atto della produzione documentale effettuata dall’U.N.P.L.I., ha proposto i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole per la valutazione dei candidati al servizio civile nazionale e segnatamente delle prescrizioni del decreto n. 173 prot. 21096/II/I dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, contrasto tra premesse e conclusioni, contraddittorietà, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, difetto di motivazione.

I "fattori di valutazione" del colloquio sarebbero in buona parte una ripetizione di dati già oggetto della precedente scheda valutativa, tra cui la pregressa esperienza.

Dalla documentazione prodotta non sarebbe possibile evincere in base a quali criteri l’U.N.P.L.I. sia pervenuto alle valutazioni espresse nelle schede, atteso che non sussisterebbe la predeterminazione dei criteri cui attenersi per l’assegnazione dei punteggi.

Risulterebbe omessa la documentazione attestante i titoli presentati dai concorrenti e, comunque, i concorrenti non avrebbero potuto svolgere esperienze presso l’ente nello stesso settore di quello oggetto del bando in quanto la Pro Loco Cerceto di Cannole non avrebbe mai organizzato alcun progetto in materia storico artistica.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso depositando documentazione.

La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

La ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti dell’Unione Nazionale Pro Loco Italia (UNPLI), litisconsorte necessario, in esito ad ordinanza collegiale di questa Sezione n. 2571 del 23 marzo 2011.

In esecuzione di tale ordinanza, l’amministrazione ha depositato la documentazione richiesta.

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della propria scheda di valutazione, in particolare: dall’attribuzione di 7 anziché 8 punti al titolo di studio, trattandosi non di laurea triennale ma di laurea specialistica di secondo livello, peraltro attinente al progetto; dall’omessa attribuzione di punteggio per il master frequentato, anch’esso attinente al progetto; dall’attribuzione di soli 2 punti su un massimo di 4 per la conoscenza delle materie linguistiche senza apparente ragione.

Le doglianze non sono persuasive in quanto:

l’attribuzione del punteggio per il titolo di studio sembra essere frutto di un errore materiale che non ha portato però ad un risultato sostanzialmente differente, atteso che, essendo il progetto di servizio civile denominato "la pietra e la storia: menhir, dolmen, specchie e torri d’avvistamento" ed essendo l’interessata in possesso di laurea specialistica in lingue e letterature straniere, il punteggio sarebbe dovuto essere attribuito non per la voce "laurea triennale attinente al progetto", ma per la voce "laurea non attinente al progetto", per la quale era previsto il medesimo punteggio di 7;

la mancata attribuzione di punteggio per il master frequentato (deve ritenersi che l’interessata si riferisca al corso di formazione post lauream di esperto nella comunicazione dei saperi storici) non può ritenersi indice di irragionevole valutazione, atteso che gli esempi di titoli professionali indicati nella scheda sono del tutto differenti;

l’attribuzione di 2 punti su 4 per le "altre conoscenze" è del tutto logica in quanto le "altre conoscenze" non si limitano alle lingue straniere, ma riguardano anche altri settori quali, a titolo esemplificativo, informatica, musica e pittura.

Per quanto riguarda i fattori di valutazione del colloquio, che ripeterebbero in buona parte dati già oggetto della scheda valutativa, il Collegio rileva che effettivamente le voci "precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso settore", "precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto, in un settore diverso", "precedenti esperienze presso enti diversi da quello che realizza il progetto e nello stesso settore" e "precedenti esperienze presso enti diversi da quello che realizza il progetto, in settori analoghi" di cui ai punteggi da attribuire in base ai titoli coincidono sostanzialmente con le voci "pregressa esperienza presso l’Ente" e "pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore di impiego" di cui ai fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio.

A fronte di tale illogicità, è da rilevare che la ricorrente non ha ottenuto alcun punteggio per le voci richiamate ed un punteggio complessivo finale di 55 punti, mentre il sig. Gianluca Vilei ha ottenuto 6 punti per "pregressa esperienza presso l’Ente" e 12 punti per "precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso settore" con un punteggio finale complessivo di 73 punti, la sig.ra Sara Bolognese ha ottenuto 5 punti per "pregressa esperienza presso l’Ente" e 12 punti per "precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso settore", con un punteggio finale complessivo di 67 punti e la sig.ra Silvia Sacco ha ottenuto 5 punti per "pregressa esperienza presso l’Ente" ed 11 punti per "precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso settore" con un punteggio complessivo di 69 punti.

Ne consegue che, anche ove non fosse considerato, ritenendolo una duplicazione, il punteggio attribuito tra i "fattori di valutazione", il sig. Vilei otterrebbe un punteggio complessivo di 67 punti, la sig.ra Bolognese otterrebbe un punteggio complessivo di 62 punti e la sig.ra Sacco otterrebbe un punteggio complessivo di 64 punti, punteggi che comunque sarebbero superiori a quello di 55 complessivamente ottenuto dalla ricorrente.

Parimenti, ove, volendo seguire la prospettazione della ricorrente, dovesse ritenersi che le precedenti esperienze presso l’ente non sono state maturate nello stesso settore, il sig. Vilei otterrebbe un punteggio complessivo di 61 (6 punti anziché 18 per le pregresse esperienze), la sig.ra Bolognese otterrebbe un punteggio complessivo di 56 (6 punti anziché 17 per le pregresse esperienze) e la sig.ra Sacco otterrebbe un punteggio complessivo di 58,5 (5,5 punti anziché 16 per le pregresse esperienze), punteggi anche questi tutti superiori a quello di 55 ottenuto dalla ricorrente.

In altri termini, la descritta duplicazione di punteggio, sebbene effettivamente illogica, non ha portato alcun nocumento concreto alla posizione giuridica della ricorrente, sicché la relativa censura si rivela inammissibile per carenza di interesse.

L’argomentazione secondo cui la valutazione appena sufficiente in molti dei "fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità" non corrisponderebbe al reale andamento del colloquio stesso, inoltre, si rivela un assunto sfornito di adeguato supporto probatorio.

Con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio – nel ribadire che la censura relativa ai "fattori di valutazione" del colloquio, che costituirebbero in buona parte una ripetizione di dati già oggetto della precedente scheda valutativa, si rivela inammissibile per carenza di interesse perché, anche sottraendo il punteggio "duplicato" ai controinteressati, il punteggio complessivo ottenuto da questi ultimi sarebbe comunque superiore al punteggio complessivo ottenuto dalla ricorrente – fa presente che gli elementi di valutazione per la selezione dei volontari in servizio civile nazionale sono stati dettati dal decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, il quale appare idoneo al perseguimento della finalità per la quale è stato elaborato.

Il Collegio, infine, rileva che la documentazione attestante i titoli presentati dai controinteressati è stata depositata in giudizio in esito alla richiamata ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 2571/2011.

3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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