T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Parte ricorrente premette come i provvedimenti impugnati si inseriscano entro una più complessa attività di riorganizzazione degli uffici giudiziari posta in essere dal Presidente del Tribunale di Savona, in parte già vagliata da questa Sezione, unitamente ad un precedente trasferimento d’ufficio del medesimo.

La Sezione, con sentenza n. 37603/2010, ha in particolare annullato i provvedimenti relativi ai concorsi interni per l’assegnazione dei posti di Giudice "C" ed "F" della sezione civile, il trasferimento d’ufficio del dr. A. presso la sezione distaccata di Albenga, nonché, infine, per quanto di interesse, la delibera del C.S.M. del 17.2.2010.

In seguito a tale annullamento, il Presidente del Tribunale di Savona ha rinnovato i procedimenti concorsuali interni annullati seguendo le modalità a suo tempo indicate dal C.S.M., ossia consentendo inizialmente la partecipazione a detti concorsi ai soli giudici operanti a Savona.

Stavolta, il concorso per la posizione di giudice "C" è stato vinto dall’odierno ricorrente, che è stato assegnato alla nuova posizione con decreto presidenziale del 27 gennaio 2011, e con successiva e definitiva approvazione del Plenum del C.S.M. del 7 aprile 2011.

Pochi giorni dopo tale provvedimento, il Presidente del Tribunale di Savona ha però nuovamente trasferito il dr. A. ad Albenga, nel posto del dr. Atzeni, per fare posto a quest’ultimo presso la sede centrale di Savona e ha disposto al contempo, con ulteriore e sostanzialmente identico provvedimento, la corrispondente modifica urgente delle tabelle del Tribunale.

Tanto è avvenuto a seguito di un procedimento nell’ambito del quale è stato omesso qualsivoglia contraddittorio con l’interessato, a fronte, invece, dell’espressa considerazione delle ragioni, evidenziate in apposite memorie da parte dei giudici C. e F., aventi minore anzianità di servizio rispetto al dr. A. e già "risparmiati", nel precedente trasferimento d’ufficio.

Ciò senza considerare che, a dire del ricorrente, la repentina decisione del Presidente del Tribunale non ha contribuito a migliorare le disfunzioni organizzative di Albenga (essenzialmente dovute alla carenza di personale amministrativo), mentre ha sicuramente creato scompiglio nel settore delle esecuzioni e dei fallimenti già di pertinenza del dr. A., a Savona.

Avverso le determinazioni sopra sintetizzate nonché quelle conseguenziali meglio esplicitate in epigrafe, egli deduce:

1) Violazione degli artt. 25 e 107 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione delle norme sull’ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941. Violazione e falsa applicazione della circolare Tabelle adottata per il triennio 2009/2011 dal CSM.

L’individuazione del magistrato da trasferire è avvenuta violando le regole poste dall’ordinamento a tale scopo.

In armonia con il principio costituzionale di inamovibilità, il par.50 della circolare sulle tabelle, di cui in epigrafe, individua in maniera puntuale i casi in cui è possibile ricorrere ai tramutamenti d’ufficio. Stabilisce, in particolare, che la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale e organizzativo, specifiche ragioni contrarie.

La motivazione resa nel caso in esame, risulta tuttavia inadeguata, carente e contraddittoria.

2) Violazione e falsa applicazione della Circolare tabelle adottata per il triennio 2009/2011 dal CSM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241/90; eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione. Carenza delle ragioni connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari.

La pianta organica della sede di Albenga è sempre stata al completo. Essa, peraltro, è stata riconosciuta come del tutto congrua dal C.S.M. rispetto al contenzioso pendente.

Evidenzia, ancora, che eventuali esigenze familiari dei giudici ivi operanti (come quelle evocate nella relazione del Presidente del Tribunale), sono del tutto irrilevanti ai fini che occupano, dovendo ogni magistrato assicurare un adeguato standard di produttività.

Pertanto, l’assenza e/o l’impedimento di un giudice ha un impatto non diverso da quello che potrebbe prodursi in un’altra sede giudiziaria.

In concreto, nel corso del 2010, la situazione ad Albenga non si è affatto aggravata rispetto al passato. I dati sulle cause civili sono infatti del tutto in linea con i trend riscontrati con riferimento agli anni precedenti.

I problemi della sede di Albenga dipendono unicamente dalla mancanza di personale di cancelleria, non essendo ivi in servizio alcuno del quattro funzionari previsti dalla pianta organica.

Il dr. A. reputa pertanto che, da un lato, ad Albenga non vi siano particolare esigenze di funzionalità tali da richiedere un trasferimento d’ufficio, dall’altro che, comunque, non vi siano elementi di novità rispetto al precedente provvedimento annullato da questo TAR.

3) Violazione e falsa applicazione del part. 50.2 della Circolare tabelle adottata per il triennio 2009/2011 dal CSM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione.

Carente ed illogica risulta altresì la motivazione inerente l’individuazione dei criteri seguiti per la scelta dei magistrati da trasferire.

Nella sentenza n. 37603/2010, era stato evidenziato infatti che, stante il carattere rigoroso del criterio relativo alla minore anzianità di servizio, ogni deroga allo stesso deve essere fondata necessariamente su "inequivocabili e stringenti presupposti di fatto".

3) Violazione e falsa applicazione della Circolare tabelle adottata per il triennio 2009 – 2011 dal C.SM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione. Carenza delle ragioni ostative al trasferimento dei giudici con minore anzianità di servizio. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Relativamente alla d.ssa C., le argomentazioni utilizzate, ricalcano, in parte, quella già confutate nella sentenza summenzionata.

In detta pronuncia si era evidenziato, da un lato, che non era stata in alcun modo provata l’assenza di "ulteriori familiari che possano concorrere all’assistenza dei genitori", dall’altro che, in assenza di specifiche ed oggettive criticità relative alla sede di Albenga, la minore distanza tra Genova, luogo di residenza della d.ssa, e Savona, rispetto alla distanza esistente tra Genova e Albenga, non appare elemento sufficiente a prefigurare nella sede distaccata disfunzioni organizzative tali da giustificare la deroga al criterio della minore anzianità di servizio, sul quale, ordinariamente, deve fondarsi l’individuazione del magistrato da trasferire d’ufficio.

Il provvedimento impugnato svolge, al riguardo, argomentazioni già confutate, eccezion fatta per l’aggiunta dell’avvenuto riconoscimento dell’handicap di cui alla l. n. 104/92 anche alla madre della d.ssa C..

Gli elementi motivazionali nuovi recepiscono quanto rappresentato dalla stessa interessata nella memoria presentata al Presidente del Tribunale in data 18.1.2011.

Dalla stessa emerge, peraltro, che il giudice C. ha due fratelli, coniugati, sui quali gravano precisi ed equivalenti obblighi di assistenza e solidarietà non risultandovi ostativa le condizioni lavorative, e di residenza, rappresentate.

Le prime riguardano infatti impegni di vita di carattere ordinario e comune, le seconde non evidenziano particolari difficoltà logistiche, posto che entrambi i fratelli vivono non lontano dai genitori.

Con particolare riguardo all’intervento chirurgico subito da uno di essi (affetto da insufficienza mitralica), rileva il carattere non invalidante della patologia.

Relativamente poi, all’ulteriore possibile disfunzione organizzativa rappresentata dal Presidente del Tribunale, concernente la possibilità che la d.ssa C. si avvalga di tutte le agevolazioni previste dalla legge, ribadisce che la stessa è insufficiente a giustificare una deroga al criterio della minore anzianità di servizio, stante l’assenza di particolari criticità nella sede di Albenga.

Del tutto irrilevanti sono poi le ulteriori argomentazioni, concernenti da un lato, la circostanza che nessuno dei giudici assegnati ad Albenga risiede in città, e, dall’altro, il fatto che la d.ssa C. risiede a Genova.

Il dr. A. evidenzia che la prima circostanza, giustificherebbe, semmai, la revoca delle autorizzazioni a risiedere altrove, in precedenza rilasciate.

Ribadisce, inoltre, che, come già rilevato dalla Sezione, la minore distanza tra Genova, luogo di residenza della d.ssa, e Savona, rispetto alla distanza tra Genova e Albenga, non è elemento sufficiente a prefigurare nella sede distaccata disfunzioni tali da giustificare la deroga al criterio della minore anzianità di servizio, sul quale, ordinariamente, deve fondarsi l’individuazione del magistrato da trasferire d’ufficio.

La motivazione relativa al dr. F. conferma poi, in toto, le argomentazioni già respinte nella più volte citata sentenza

Viene riproposta, in primo luogo, la questione degli stretti rapporti personali che legano tale magistrato agli avv.ti Andrea Garibaldi e Giorgio Cangiano, quest’ultimo operante in uno studio associato con il fratello Carlo e l’avv. Franco Vazio, i quali imporrebbero al dr. F. la necessità di doversi sistematicamente astenere dalle cause trattate dagli studi legali in cui gli stessi operano, generando in tal modo delle disfunzioni organizzative.

L’argomento risulta già disatteso dalla sentenza n. 37603/2010, in cui si è osservato che tale evenienza può in realtà essere facilmente risolta utilizzando il meccanismo dell’astensione in tutti i casi in cui ciò si renda concretamente necessario.

Il provvedimento impugnato cerca, inoltre, di contestare, in modo del tutto improprio, la veridicità dei conteggi posti a base della sentenza, senza considerare che essa, fa ormai stato tra le parti.

Quanto al contenzioso civile iscritto a ruolo dopo la sentenza, esso non modifica il quadro generale già posto alla base della suddetta pronuncia.

Quand’anche, poi, fossero corretti i dati allegati (secondo cui il dr. F. dovrebbe astenersi nel 12% della cause), l’entità del contenzioso riferibile ai legali vicini al dr. F. nei ruoli della sede di Albenga, non potrebbe comunque implicare, ex se, l’intrasferibilità in tale sede di questo magistrato.

In primo luogo, sarebbe comunque possibile fare ricorso al meccanismo dell’astensione, in secondo luogo perché se il dr. F. è incompatibile ad Albenga, lo è anche a Savona, che fa parte dello stesso circondario.

Quanto, infine, alla possibilità che il dr. F., chieda di fruire dei benefici di cui al par. 45.1. della Circolare tabelle, ricorda, ancora, che ad Albenga non vi è alcuna ragione eccezionale per la quale sia necessario garantire "l’attività di giudici a pieno servizio capaci di fronteggiare la difficile situazione ivi esistente".

Le disposizioni in questione, inoltre, riguardano le esigenze dei magistrati che provvedono alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente.

Nel caso di specie, invero, non risulta se effettivamente il dr. F. si trovi in tale situazione che, peraltro, non è di per sé ostativa, si sensi del par. 47.1., all’assegnazione ad una Sezione distaccata.

Relativamente ai d.ri De Dominicis e Rossi, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che un loro trasferimento potrebbe arrecare gravi pregiudizi al corretto svolgimento di numerosi processi, per l’asserita necessità di rinnovarne l’istruttoria dibattimentale.

Al riguardo, il dr. A. ricorda che il par. 50.2 della circolare ammette espressamente che il trasferimento d’ufficio possa riguardare anche magistrati in atto assegnati a settori diversi da quello di destinazione.

Nel caso di specie, peraltro, il Presidente ben avrebbe potuto prevedere un ragionevole periodo di transizione, affinché siano portati a termine i processi penali avviati.

A tal proposito, il par. 40.5 della Circolare, stabilisce espressamente che i dirigenti degli uffici individuino i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria, che dovranno essere portati a termine dai magistrati interessati al tramutamento, "contemperando l’individuazione al carico di lavoro prevedibile" nel posto in cui gli stessi subentrano.

Nel corso della discussione in seno al C.S.M., è stato poi evidenziato che, se passasse il principio applicato dal Presidente del Tribunale di Savona, si impedirebbe a qualunque collega di essere trasferito dalla sezione penale.

Alcun rilievo è stato poi attribuito alla situazione del dr. A., che risiede a Genova insieme alla madre, vedova e priva di altri figli.

Non è quindi affatto vero che egli sarebbe libero da impegni familiari, come pure il Presidente del Tribunale afferma.

Quanto poi alla circostanza, ulteriormente rilevata dal Presidente, che parte ricorrente ha la disponibilità di un piccolo alloggio ad Albenga, rimarca che a tanto ha provveduto al fine di ottemperare al meglio alle disposizioni normative concernenti l’obbligo di residenza dei pubblici dipendenti nel luogo in cui ha sede l’ufficio.

5) Violazione e falsa applicazione del par. 15.1 della Circolare tabelle adottata per il triennio 2009/2011 dal CSM. Eccesso di potere per travisamento di istruttoria, travisamento dei fatti e difetti di presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione. Carenza delle ragioni di urgenza e di immediata esecutività del trasferimento d’ufficio. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.

Parte ricorrente ritiene poi illegittima, nonché discriminatoria ed iniqua, la circostanza che il proprio trasferimento ad Albenga sia stato operato dal Presidente con efficacia immediata.

Tuttavia, secondo il par. 15.1 della Circolare sulle tabelle, l’adozione in via d’urgenza di modifiche tabellari con riguardo all’assegnazione dei magistrati ai settori e alle sezioni, deve indicare specificamente le ragioni di servizio che la giustificano. Nel caso di specie, l’esigenza di liberare un posto a Savona per il dr. Atzeni, ormai da qualche tempo ultradecennale, non giustifica affatto l’adozione di un provvedimento urgente, ove si consideri che questi versava in tale condizione già dal 22 maggio 2010.

Egli, inoltre, è stato inviato ad Albenga quando l’attività della sezione era stata riorganizzata un vista di una temporanea assenza del primo dal servizio, senza dunque, che vi fosse ragione alcuna per attribuire immediata esecutività al trasferimento.

6) Violazione degli artt. 1 e 7 della l. n. 241/90; violazione dei principi della trasparenza, del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento e ingiustizia manifesta.

Il presidente del Tribunale ha riaperto il procedimento di trasferimento d’ufficio nei confronti del dr. A., senza dargli alcuna previa comunicazione, pochi giorni dopo che questi era stato assegnato alla posizione di giudice "C" presso la sede centrale del Tribunale, a seguito di concorso interno.

Il trasferimento d’ufficio non è comunque supportato da alcuna ragione di urgenza, né, tanto meno, da particolari esigenze di celerità del procedimento.

Nel corso di tale procedimento, peraltro, sono state acquisite le memorie dei colleghi C. e F., memorie il cui contenuto è poi stato ampiamente utilizzato nella stesura della motivazione dei provvedimenti impugnati.

Si è costituito, per resistere, il Ministero della Giustizia.

Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 12.10.2011, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

1. La presente controversia si iscrive nel quadro della riorganizzazione del Tribunale di Savona, già in precedenza avversata dal dr. A., ed oggetto, in parte, di una sentenza di annullamento di questa Sezione (n. 37603 del 20.12.2010).

Nel caso qui in rilievo, dopo aver dato esecuzione a detta pronuncia, mercé la rinnovazione dei concorsi interni per le posizioni di giudice "C" e "F", il Presidente del Tribunale ha nuovamente adottato un provvedimento di trasferimento d’ufficio, allo scopo, in questo caso, di liberare un posto presso la sede di Savona per il dr. D.A..

Questi ha infatti superato il termine massimo di permanenza presso la sezione distaccata di Albenga, ai sensi del paragrafo 49.5 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari 2009/2011.

Il relativo interpello è andato deserto.

Ancora una volta, il Presidente del Tribunale di Savona ha individuato il magistrato da trasferire nell’odierno ricorrente, all’uopo operando in deroga al criterio della minore anzianità di servizio, sancito dal par. 50.2. della circolare.

1.1. Al riguardo, giova premettere, come già fatto nella sentenza n. 37603 del 20.12.2010, alcuni dei passaggi più significativi della più volte evocata "Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011" di cui alla delibera del C.S.M. del 17 luglio 2008.

Il Capo V disciplina l’ "assegnazione dei magistrati alle sezioni", nonché i "tramutamenti dei magistrati nell’ambito dello stesso ufficio".

In particolare, ai sensi del par. 39.2. "I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d’ufficio di cui al successivo paragrafo 50.".

Il par. 40 disciplina i concorsi interni, stabilendo, in via generale che, negli uffici giudiziari, "sia per l’eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all’altra, i dirigenti debbono attenersi ai seguenti criteri:

a) dare comunicazione, con modalità tali da assicurare l’effettiva conoscenza, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell’ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Dirigente deve stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell’Ufficio e le ragioni della scelta;

b) il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell’ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d’ufficio l’assegnazione ad altra sezione o settore dell’ufficio può avvenire decorso un anno dall’effettiva presa di possesso. Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell’ufficio decide di provvedere alla sua copertura".

Secondo il par. 40.2. "I concorsi ordinari devono essere svolti almeno due volte l’anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal CSM ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 49 della circolare.".

Ai sensi del par. 44. 2, "Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell’ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l’espletamento della relativa procedura, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 39.4, 35.5 e 35.6. La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta."

Il par. 49 disciplina i termini di permanenza nell’incarico, richiamando, in primo luogo il Regolamento del Consiglio del 13 marzo 2008 dettato in materia.

Ai sensi del par. 49.3 "I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati al par.40 della presente circolare. Nel caso in cui, decorso il suddetto termine, costoro non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l’ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all’esito dell’ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, ad uno di quelli vacanti non pubblicati. Nel corso di tale semestre il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell’Ufficio e a cui i suddetti magistrati devono partecipare. Questi ultimi, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione. Nell’ipotesi in cui neanche all’esito di tale ultimo concorso risultino assegnatari del posto richiesto, gli stessi sono trasferiti d’ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso".

Relativamente ai trasferimenti d’ufficio, il par. 50.1. prevede che "Il tramutamento d’ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;

b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;

c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;

d) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal Regolamento consiliare 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui al par.49.3;

e) nel caso in cui, all’esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile a quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.;

f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell’ufficio nell’ipotesi di cui al paragrafo 51.2;

g) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell’ufficio da indicare con specifica motivazione.".

Ai sensi del par. 50.2, "Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell’ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l’individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.".

1.2. Giova altresì richiamare le argomentazioni svolte dalla Sezione in ordine all’interpretazione della predetta circolare, nella parte in cui disciplina i trasferimenti d’ufficio.

Infatti, sebbene l’amministrazione affermi di voler provvedere ad una situazione sopravvenuta rispetto a quella analizzata nella sentenza n. 37603/2010, sulla base di una istruttoria "completamente rinnovata", è possibile sin da ora anticipare, da un lato, che alcuna significativa modificazione risulta essere intervenuta, presso la Sezione staccata di Albenga, tale da giustificare una "nuova valutazione dell’assetto attuale degli interessi", dall’altro che, comunque, anche a volere ammettere che sia cambiata la situazione in fatto, i principi affermati nella sentenza (ormai passata in giudicato) risultano essere stati elusi.

La Sezione non si è infatti limitata a confutare, in concreto, l’esercizio del potere di trasferimento d’ufficio, ma ha tracciato anche le linee interpretative della normativa consiliare in siffatta materia.

Ad esse, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto ispirarsi nell’adozione delle proprie determinazioni, anche nell’ipotesi in cui (il che non è) fosse venuta a determinarsi una situazione di fatto (i.e., la pretesa "drammatica" disfunzione in cui versa la Sezione distaccata di Savona) radicalmente diversa da quella analizzata nella sentenza.

1.2.1. Come in precedenza riportato, il par. 50.2. della Circolare citata, dispone che la motivazione del trasferimento imposto d’ufficio deve dare adeguatamente conto "delle esigenze di funzionalità dell’ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l’individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento".

Lo stesso C..S.M., nella delibera in data 17.2.2010 ha sostanzialmente convenuto con l’interpretazione ab origine propugnata dal dr. A., secondo cui l’anzianità di servizio è da intendere non già con riferimento al servizio complessivamente prestato in magistratura, ma "come anzianità di servizio nell’ufficio in cui il magistrato sta operando".

Si tratta, infatti, di una interpretazione conforme al "criterio ermeneutico sistematico", posto che, nel contesto della medesima circolare (in particolare al par. 41.1., relativo alla valutazione dell’anzianità nei concorsi), l’anzianità di servizio "nell’ufficio" viene chiaramente contrapposta all’anzianità di ruolo, di talché pur in assenza di tale esplicitazione, il richiamo all’anzianità di servizio è comunque da intendersi come riferito "ad un concetto unitario e concorrente con l’anzianità nel ruolo".

Ciò posto, il Collegio ha interpretato tali disposizioni nel senso che, vertendosi in materia di trasferimento d’ufficio, l’individuazione del magistrato avente minore anzianità di servizio nell’Ufficio costituisca la regola generale, in quanto criterio oggettivo, automatico e predeterminato, mentre la deroga ad esso debba fondarsi su specifici, inequivocabili e stringenti presupposti di fatto. Deve cioè trattarsi di evenienze sottratte ad ogni apprezzamento di tipo soggettivo, tali da imporsi naturalmente quale ragione ostativa, essendo le stesse sintomatiche non già di una mera situazione di "difficoltà" bensì di una vera e propria "disfunzione" organizzativa.

2. Nel caso oggi in rilievo, il Presidente del Tribunale di Savona, esordisce affermando (cfr. pag. 3 provvedimento impugnato) che la sede di Albenga versa in una situazione "drammatica".

Nell’Allegato I spiega, al riguardo, che la Sezione distaccata, per il significativo numero di magistrati previsti in pianta organica (tre giudici addetti esclusivamente al settore civile), per la carenza del personale amministrativo, per l’elevato numero di pendenze e sopravvenienze, nonché per la necessità di contenere i tempi medi di definizione, "richiede la presenza di magistrati adeguati in termini di produttività, la cui organizzazione del lavoro non sia limitata da legittime agevolazioni previste dalla legge e non venga ad incidere sul funzionamento della Sezione".

Soggiunge, inoltre, che, in tale sede, vi è necessità di un magistrato che garantisca le funzioni di coordinatore in quanto i due giudici ivi attualmente assegnati (dott. Pisaturo e d.ssa Romano) "abitano a Genova ed entrambi hanno problemi personali tali da non rendere ragionevolmente ipotizzabile una adeguata loro presenza continuativa e significativa in termini di produttività: il dott. Pisaturo sta adottando un bambino in Honduras e dal 7 febbraio si trova in aspettative per tre mesi e la d.ssa Romano ha ripetutamente indicato di dovere accudire la madre anziana".

2.1. Il Collegio rileva che la situazione testé delineata non appare né drammatica né critica, bensì comune alla maggior parte degli Uffici giudiziari italiani, tutti, come noto, caratterizzati dalla necessità di contenere i tempi di definizione dei giudizi.

Di tale criticità non vi è, comunque, riscontro alcuno proprio da parte del C.S.M., che ha approvato la riorganizzazione del Tribunale anche sull’assunto della "congruità della distribuzione dei magistrati tra sede centrale e sede distaccata", senza contestualmente rilevare alcuna situazione di "disfunzione" organizzativa extra ordinem (cfr. delibera del 22 luglio 2009, richiamata dalla sentenza n. 37603/2010).

Al riguardo, non appare inutile soggiungere che il trasferimento d’ufficio di magistrati, in quanto potenzialmente collidente con il principio costituzionale di inamovibilità, non può essere governato in maniera analoga alla distribuzione delle risorse umane in una ordinaria organizzazione burocratica (analoga a quella, per intenderci, che potrebbe operare un manager pubblico o privato).

Ed è proprio per tale ragione che è la normativa consiliare stessa a dettare il criterio di scelta, con l’unica clausola di salvaguardia costituita dalla presenza di ragioni ostative, di tipo attitudinale ovvero organizzativo, tali da comportare un evidente vulnus all’amministrazione della giustizia.

Nel caso di specie, sembra invece che il Presidente del Tribunale si sia limitato a formulare un giudizio prognostico circa la produttività della sezione staccata, sulla base degli attuali problemi personali e/o familiari dei magistrati in servizio (sia a Savona che Albenga), senza tuttavia considerare che si tratta di evenienze del tutto ordinarie, e quindi non ricadenti nell’eccezione contemplata dalla circolare.

3. Ciò posto, anche con riguardo al concreta valutazione delle posizioni dei magistrati aventi un’anzianità di servizio minore rispetto al dr. A., opina il Collegio che emergano insuperabili vizi procedimentali e sostanziali.

3.1. Sul piano procedimentale, appare in primo luogo censurabile la circostanza che, mentre sono state espressamente prese in considerazione le esigenze (personali e/o familiari) dei magistrati che, spontaneamente, hanno fatto pervenire memorie al Presidente del Tribunale, quest’ultimo non si sia peritato di preavvisare formalmente il dr. A. dell’apertura del procedimento, affinché anche l’odierno ricorrente potesse esporre eventuali ragioni ostative al trasferimento, aventi lo stesso rilievo e/o dignità di quelle esposte dai controinteressati.

Al riguardo, la difesa erariale, ha evidenziato che la presentazione di memorie è stata un’iniziativa del tutto spontanea di questi ultimi.

Omette però di considerare che, come già accennato, tali memorie sono state ampiamente valutate dal Presidente del Tribunale, al fine di pervenire all’individuazione del magistrato da trasferire d’ufficio, di talché l’omissione di qualsivoglia forma di contraddittorio con uno di questi, evidenzia una grave carenza procedimentale, sulla quale invero non occorre ulteriormente indugiare.

3.2. Relativamente alla posizione della d.ssa C., nell’allegato 2 al provvedimento impugnato si mette in evidenza che detto magistrato ha dichiarato di assolvere in via continuativa ed esclusiva all’assistenza di entrambi i genitori anziani, che lo stesso ha già fruito di periodi di congedo straordinario ai sensi della l. n. 104/92, e che dopo l’annullamento del trasferimento d’ufficio del dr. A., anche la madre della d.ssa C. ha conseguito il riconoscimento dell’handicap di cui alla l. n. 104/92.

Tali circostanze "fanno per certo ritenere che un suo trasferimento alla sezione distaccata di Albenga, con ulteriore allontanamento da Genova, ove ella risiede e dove risiedono i genitori anziani necessitanti di assistenza continuativa, costringerebbe di fatto il magistrato ad usufruire legittimamente di tutte le agevolazioni previste dalla legge".

Il Presidente del Tribunale ha altresì preso atto di quanto dichiarato dalla d.ssa C. circa il fatto che non vi sono altri familiari in grado di assolvere i compiti di assistenza. Ella infatti è l’unica figlia femmina e non ha figli, mentre i due fratelli maggiori hanno ciascuno due figli in età prescolare e scolare. Inoltre, il fratello maggiore è stato recentemente sottoposto a grave intervento chirurgio per "insufficienza mitralica", oltre a svolgere prevalentemente la propria attività fuori Genova, quale agente di commercio.

3.2.1. Il Collegio osserva che il Presidente del Tribunale ha riproposto gran parte delle argomentazioni già confutate con la sentenza n. 37603/2010, ormai passata in giudicato.

In particolare, la Sezione aveva osservato che non ricorreva un caso di preferenza nella scelta della sede, non essendovi contestazione sul fatto che, nella fattispecie, non fosse stata fatta specifica applicazione dell’art. 47.2 della circolare sulle tabelle, secondo cui "Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell’art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell’art. 21, 2° legge 104/1992, deve essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata."

Anche in questa circostanza, inoltre, non risulta condotta alcuna rigorosa istruttoria circa la presenza di ulteriori familiari che possano concorrere all’assistenza dei genitori del magistrato.

Il Presidente del Tribunale ha infatti sostanzialmente recepito le stesse valutazioni svolte dalla d.ssa C. nelle proprie memorie e non ha considerato che, nell’affine materia dei trasferimenti richiesti ai sensi della l. n. 104/92, vige il principio secondo cui, dopo il venire meno del requisito della convivenza ad opera dell’art. 20, l. n. 53 del 2000, "l’amministrazione è tenuta a valutare più rigorosamente l’indisponibilità di altri familiari, come anche l’esistenza del requisito dell’assistenza continuativa." (TAR Lazio, Roma, sez. I^, 4 maggio 2010, n. 9418) e che spetta a colui che aspira al beneficio in questione "dimostrare, mediante dati o riferimenti oggettivi, che altri parenti e affini non sono in grado o comunque non sono motivatamente e documentatamente disponibili ad occuparsi dell’assistenza del disabile, e detta dimostrazione non può essere data mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti impegni di vita ordinari e comuni, ma necessita della produzione di dati ed elementi certi e di carattere oggettivo" (Consiglio Stato, sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8527).

Altro vizio logico insito nel ragionamento del Presidente del Tribunale risiede infine nella valutazione prognostica dallo stesso svolta secondo cui il trasferimento ad Albenga costringerebbe la d.ssa C. ad avvalersi di tutte le legittime agevolazioni previste dalla legge.

E’ evidente, infatti, che di tali agevolazioni ella può usufruire appieno anche oggi, in dipendenza delle sole esigenze (allo stato imprevedibili), dei genitori che assiste.

In definitiva, deve ancora una volta ribadirsi che la preferenza accordata alla d.ssa C., si basa solo sulla minore distanza tra Genova e Savona la quale però, in assenza di specifiche ed oggettive criticità della sede di Albenga, non appare sufficiente a prefigurare disfunzioni organizzative tali da giustificare la deroga al criterio della minore anzianità di servizio sul quale, ordinariamente, deve incentrarsi l’individuazione del magistrato da trasferire d’ufficio.

3.3. Relativamente alla posizione del dr. F., il Presidente del Tribunale si richiama, ancora una volta, agli stretti rapporti personali di questi con due avvocati che esercitano quasi esclusivamente la loro attività nella sezione distaccata, e quindi alla necessità del dr. F. di "doversi sistematicamente astenere dalle cause trattate dagli studi legali in cui gli stessi operano".

Nel caso oggi in rilievo, il Presidente del Tribunale concentra la sua attenzione sul periodo 15.10.2009 – 31.1.2011, successivo a quello preso in esame dalla sentenza n. 37603/2010, evidenziando che il numero delle cause iscritte a ruolo in cui gli avvocati in questione risultano patrocinatori assommano a 117 su un totale di iscrizione a ruolo di 945 cause.

Il Collegio non può tuttavia esimersi dall’osservare che se il dr. F., nella prospettazione del Presidente del Tribunale, è "incompatibile" con la sede di Albenga, dovrebbe allora esserlo anche a Savona, in quanto trattasi di uffici giudiziari che appartengono alla stesso circondario.

Ad ogni buon conto, reputa il Collegio che, anche a volere considerare valido il criterio utilizzato dal Presidente del Tribunale per stimare le disfunzioni organizzative che si determinerebbero ad Albenga con il trasferimento del F. – criterio invero del tutto opinabile, apparendo ovvio che il monitoraggio delle pendenze e delle sopravvenienze, per assumere una qualche significatività, debba estendersi ad un adeguato arco temporale – si tratti pur sempre di una percentuale (circa il 12% del contenzioso iscritto a ruolo), tale da non giustificare la pretesa rilevata criticità.

Deve pertanto, ancora una volta, convenirsi con il dr. A. che la pretesa disfunzione organizzativa derivante dal trasferimento del dr. F., possa essere in realtà facilmente risolta utilizzando il meccanismo dell’astensione nei casi in cui ciò si riveli concretamente necessario.

Risulta, infine, del tutto irrilevante la sopravvenuta circostanza relativa alla nascita della figlia del F. il 3 novembre 2009.

Si tratta, infatti, di un "evento" ordinario, come pure rientra nell’ordinarietà la circostanza che costui possa, eventualmente, usufruire delle agevolazioni previste dalla legge, ovvero dalla normativa consiliare, a tutela della genitorialità.

3.4. Relativamente ai dottori De Dominicis e Rossi, il Presidente del Tribunale ha posto in rilievo che:

– i due magistrati, dal loro arrivo in Tribunale, sono in servizio presso la Sezione penale di Savona come giudici del dibattimento con un ruolo monocratico sostanzialmente pari alla metà dei processi penali pendenti presso la Sezione di Savona, ove operano solo altri due giudici con ruolo monocratico;

– i due magistrati compongono anche, come giudici a latere, uno dei due collegi penali che si suddivide a metà con l’altro collegio, tutti i processi ei i procedimenti penali collegiali dell’intero Tribunale di Savona;

– il trasferimento della d.ssa De Dominicis e del dr. Rossi, comporterebbe la necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale di tutti i processi, sia monocratici (complessivamente per i due magistrati circa 400 processi) che collegiali (quantificabili per la d.ssa De Dominicis in 73 procedimenti fissati di cui 46 con dibattimento già aperto oltre un procedimento innanzi la Corte d’Assise, e per il dr. Rossi in 70 procedimenti fissati di cui 43 con dibattimento aperto oltre un procedimento innanzi la Corte d’Assise) con conseguente prescrizione certa in primo grado in tutte le ipotesi contravvenzionali (reati in materia urbanistica ed edilizia, reati ambientali, violazione del codice della strada) e probabile in grado di appello di buona parte delle fattispecie delittuose (furti, rapine, circonvenzioni di incapaci, maltrattamenti, omicidi colposi, bancarotte, etcc.).

3.4.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che la sola circostanza che un giudice sia addetto al settore penale, non può, come è ovvio, costituire un ostacolo al suo tramutamento, a domanda, ovvero d’ufficio.

Nel caso di specie rileva comunque che, come puntualmente osservato dal dr. A., il provvedimento risulta affetto da un evidente deficit istruttorio, non avendo il Presidente del Tribunale utilizzato tutti gli strumenti previsti dalla circolare sulla tabelle per l’evenienza in esame.

In particolare, egli non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di ricorrere all’istituto dell’applicazione, così come stabilito dal par. 40. 5 della circolare sulle tabelle ("I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell’efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l’art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l’individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.").

4. Per quanto appena argomentato, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del trasferimento d’ufficio del dr. A. e della conseguente proposta di variazione tabellare.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Presidente del Tribunale di Savona del 19 aprile 2011, con il quale è stato disposto il trasferimento, con efficacia immediata, d’ufficio, del dr. R.A., alla Sezione distaccata di Albenga, nonché il provvedimento con cui viene proposta la corrispondente variazione tabellare.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 oltre agli accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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