T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9065

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente espone di avere presentato domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a referendario TAR indetto con d.P.C.M. 16 dicembre 2010.

Egli ha indicato, tra i titoli da valutare, anche l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, a seguito del superamento, nel 1991, dell’esame di cui agli arrtt. 2, 3, e 4 della l. n. 1003 del 1936 e succ. mod., indetto dal Ministero della Giustizia.

Al fine di avere a propria disposizione la documentazione comprovante il superamento del predetto esame (contenente i voti riportati), da fare valere anche in altri concorsi, l’avv. M. ha chiesto all’amministrazione intimata di avere copia autentica della relativa certificazione, già formata e materialmente esistente presso i suoi archivi.

Inopinatamente, con nota del 1° aprile 2011, il Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, Reparto libere professioni, ha rigettato la relativa istanza, sul presupposto che la stessa non sia fondata "su un interesse concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, atteso che, analizzando il bando di concorso in relazione al quale il documento è stato richiesto (concorso referendario TAR) si evince che la votazione riportata nell’esame per avvocato non è indicata tra i requisiti attitudinali".

Nonostante, con nota del 4 aprile 2011, parte ricorrente abbia ribadito le proprie ragioni, il Ministero non ha ritenuto di rivedere la propria posizione, costringendola a proporre il seguente ricorso.

L’avv. M. deduce:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, primo comma, 22, commi primo, lett. a), b) e d), e secondo, 24, commi primo, secondo e settimo, e 25, commi primo e terzo, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e succ.mod.e int.; dell’art. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

La documentazione richiesta attiene alla persona del ricorrente, il quale può logicamente avere necessità di utilizzarla in tutti i casi consentiti dalla legge.

Non si ravvisano, al riguardo, casi di esclusione del diritto di accesso (peraltro, nemmeno opposti dalla resistente Amministrazione).

Inoltre, non compete alla stessa di stabilire se il documento richiesto sia valutabile, o meno, nell’ambito del concorso che ha costituito occasione per richiedere copia del certificato in ordine al cui accesso si verte.

In ogni caso, essendo tale documento attinente ad una posizione giuridica soggettiva del ricorrente, non può essere negato il rilascio di copia autentica dello stesso, al fine di consentirgli di poterlo utilizzare tempestivamente, ove necessario e/o possibile.

Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando memoria.

Il ricorso è stato assunto per la decisione alla camera di consiglio del 26 ottobre 2011.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.2. E’ noto che ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, che il medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.

Peraltro, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato (A.P. 20 aprile 2006, n. 7) l’interesse giuridicamente rilevante si configura come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere, o comunque ad intersecarsi, con l’esercizio di pubbliche funzioni.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all’informazione accordato per la tutela nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine e, dunque, non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale, di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Pertanto, tale diritto all’informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l’ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti.

Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono dunque assicurate all’amministrato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione in concreto da parte della P.A. di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.

Ciò perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 giugno 2009, n. 5486).

Nel caso di specie, non occorre spendere molte parole per comprendere che l’interesse giuridicamente rilevante che sorregge la richiesta di accesso è in re ipsa, posto che la certificazione relativa al superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, attiene alla persona dell’avv. M., ed è naturalmente preordinata ad essere utilizzata in tutti i casi consentiti dalla legge, in cui la certificazione sia richiesta o, comunque, possa assumere una qualche utilità in quanto prova documentale dell’acquisita abilitazione.

In tale ottica, va ancora soggiunto che, come esattamente dedotto da parte ricorrente, la valutazione della fondatezza delle situazioni correlate al diritto di accesso è del tutto estranea al procedimento di cui alla l. n. 241/90, e si colloca su un piano successivo ed eventuale di ulteriore e diversa tutela giurisdizionale. L’amministrazione (o i controinteressati), non possono infatti negare il diritto di accesso semplicemente contestando il merito della fondatezza del diritto sostanziale cui quel diritto è strumentalmente collegato (così Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 63).

Nel caso di specie – in disparte quanto già detto circa l’autonomia del diritto di accesso – è poi alquanto singolare che l’amministrazione che detiene il documento, abbia ritenuto di formulare valutazioni di merito in ordine alla pertinenza del titolo professionale, oggetto di certificazione, al procedimento di concorso indetto da altra amministrazione, alla quale, come è ovvio, compete ogni definitiva valutazione sulla rilevanza dei titoli dichiarati dall’avv. M..

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Le spese, seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto, così provvede:

1) annulla il provvedimento impugnato;

2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere copia autentica della certificazione concernente il superamento, nell’anno 1991, dell’esame per l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, contenente anche i voti riportati.

3) ordina al Ministero della Giustizia, di esibire, salva la corresponsione del costo di riproduzione, la predetta documentazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *