Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-04-2012, n. 5478 Invalidi civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 295 del 2009, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto da P. F. nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia- Finanze e dell’ASL n. (OMISSIS) di Cagliari contro la decisione di primo grado, ha così provveduto: a) ha dichiarato che l’appellante aveva diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie prevista dal D.M. salute 1 febbraio 1991, art. 6, n. 1 lett. d), dalla domanda amministrativa;

b) ha condannato l’INPS e la ASL n. (OMISSIS) di Cagliari al pagamento a favore dell’appellante delle spese di giudizio di primo grado, che ha liquidato in complessivi Euro 1.544,62, di cui Euro 923,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, e delle spese del giudizio di appello, che ha liquidato in complessivi Euro 487,00, di cui Euro 248,00 per diritti ed Euro 185,00 per onorari, con distrazione a favore degli Avv.ti Giovanni Pruneddu e Valeria Atzeri.

La Corte territoriale, investita con l’atto di appello ha accolto il primo motivo di gravame ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione alla spese per l’assistenza sanitaria e in relazione alla violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di primo e secondo grado, ha ritenuto di determinare il valore della causa ex art. 13 c.p.c., comma 1, ossia equiparando le prestazioni assistenziali – oggetto del giudizio – alle prestazioni alimentari periodiche e quindi determinando l’ammontare delle somme dovute per due anni (Euro 238,07 x 24= Euro 5.713,68).

2. La P. ricorre per cassazione con due motivi.

L’INPS ha depositato procura, mentre il Ministero dell’Economia- Finanze e l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Cagliari non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente contesta l’impugnata sentenza sul punto relativo alla determinazione del valore della causa ex art. 13 c.p.c., comma 1, valore che avrebbe dovuto essere calcolato, ex art. 13 c.p.c., comma 2, cumulando fino a un massimo di dieci le annualità della prestazione economica domandata.

Il motivo è fondato.

Sul punto si richiama l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 9549 del l’11 aprile 2008; Cass. n. 13037 del 1 giugno 2006; Cass. n. 23274 del 14 dicembre 2004; Cass. n. 7203 del 15 aprile 2004), secondo cui il valore della causa in tema di pensione di invalidità, al fine di stabilire gli onorari (e i diritti), deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell’art. 13 c.p.c., per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, ossia cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità della prestazione domandata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, commi 5 e 6, concernente la "Tariffa civile amministrativa e tributaria", sostenendo che la richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie è una causa di valore indeterminabile, sicchè gli onorari minimi e i diritti vanno calcolati sullo scaglione tra Euro 25.900,01 ed Euro 51.700,00.

Il motivo è fondato, non avendo il giudice di appello tenuto conto di tale profilo, benchè ritualmente investito sulla questione del valore indeterminabile della causa avente ad oggetto la richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie.

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, che procederà al riesame della causa sulla base dei principi di diritto in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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