Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 24-10-2011, n. 38216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 27 gennaio 2011, il Tribunale di L’Aquila, quale giudice del riesame, revocava il decreto di sequestro emesso dal G.I.P. del Tribunale di quella città il 30/12/2010 e relativo ad un immobile appartenente a M.B., così accogliendo il riesame proposto dalla stessa e da D.G.M..

1 predetti erano indagati, unitamente ad altri, per i reati di violazione della disciplina urbanistica ed abuso d’ufficio relativamente alla demolizione e ricostruzione di un immobile in assenza di permesso di costruire, titolo abilitativo ritenuto necessario, in luogo della D.I.A. presentata, in ragione dell’aumento di volumetria realizzato (da mc 369,6 a mc 552,5).

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, deducendo la violazione dell’art. 321 c.p.p., in quanto i giudici del riesame avevano revocato la misura reale sull’erroneo presupposto che la modificazione dell’assetto del territorio era ormai intervenuta e che la semplice disponibilità del bene da parte degli autori dell’abuso non avrebbe determinato alcuna ulteriore lesione, mentre il manufatto risultava, pacificamente, ancora in costruzione.

Aggiungeva che, in ogni caso, l’eventuale completamento delle opere non era ostativo al sequestro, ben potendo emergere dal manufatto in questione, come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, che richiamava, ulteriori conseguenze antigiuridiche giustificative della misura cautelare reale.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che, nella fattispecie, la qualificazione giuridica del fatto appare corretta e non è, comunque, in contestazione.

I giudici del riesame, con motivazione estremamente sintetica, pur dando atto della circostanza che le esigenze cautelari sottese alla emanazione dalla misura impugnata erano indicate nel pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato, trattandosi di immobile "in avanzato di costruzione" e, come tale, suscettibile di completamento mediante l’esecuzione di ulteriori interventi, assumevano apoditticamente che l’illecito edilizio era comunque consumato e l’interesse tutelato dalla norma ormai pregiudicato, specificando che, comunque, il decreto impugnato non indicava gli ulteriori lavori da compiere sul fabbricato nè entro quali termini gli stessi avrebbero potuto arrecare un ulteriore pregiudizio dell’interesse tutelato.

Ciò premesso, deve incidentalmente rilevarsi che tale assunto si palesa come manifestamente contraddittorio nella parte in cui da un lato riconosce che l’intervento abusivo non è ancora ultimato mentre, dall’altro, assume che il reato contestato debba ritenersi ormai consumato.

Vi è, inoltre, una erronea individuazione del momento consumativo del reato urbanistico.

Esso ha infatti natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (v. SS. UU. n. 17178, 8 maggio 2002).

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex pl. Sez. 3, n. 38136, 24 ottobre 2001), la cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio.

L’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf. nella stessa richiamate).

Deve trattarsi, in altre parole, di un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto del T.U., art. 25, comma 1, che fissa "entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3, 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3, n. 34876, 9 settembre 2009).

Alla luce di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare dunque evidente che, nella fattispecie, il reato urbanistico non poteva ritenersi consumato e che le esigenze cautelari che la misura reale applicata era finalizzata a salvaguardare erano pienamente sussistenti ed attuali nè poteva esigersi, da parte dell’ufficio di Procura, la specifica indicazione degli interventi da eseguirsi per il completamento dell’opera abusiva e la loro incidenza sull’assetto urbanistico, poichè la consumazione in atto dell’illecito giustificava comunque l’imposizione del vincolo reale al fine di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato.

Può dunque affermarsi che l’esigenza di impedire la prosecuzione di lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in atto è condizione di per sè sufficiente per disporre e mantenere il sequestro preventivo del manufatto e dell’area ove lo stesso insiste, indipendentemente dalla natura ed entità degli interventi ancora da eseguire per completare l’immobile in ogni sua parte e ritenere così perfezionato il reato.

Le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero ricorrente appaiono fondate anche laddove evidenziano la sussistenza di ulteriori conseguenze, giustificative della misura reale, ad immobile ultimato che, invece, i giudici del riesame sembrano escludere, attribuendo rilevanza esclusivamente agli interventi di completamento.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai unanime nel ritenere possibile il sequestro preventivo dell’immobile abusivo ormai ultimato, avendo le Sezioni Unite (SS. UU. n. 12878, 20 marzo 2003) riconosciuto la validità dell’orientamento che ne riteneva l’ammissibilità.

Viene ovviamente richiesta al giudice di merito un’attenta valutazione, della quale va dato conto con adeguata motivazione, circa la effettiva sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, "la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività".

Tra le conseguenze antigiuridiche del reato edilizio, la richiamata decisione indica l’aggravio del carico urbanistico e la perpetrazione dell’illecito amministrativo ex art. 221. T.U. Leggi sanitarie che, sebbene non più inquadrabile "nell’agevolazione di commissione di altri reati", rappresenta comunque "una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire" come ribadito anche in una recente pronuncia di questa Sezione (n. 3885, 3 febbraio 2011).

E’ dunque evidente che anche l’eventuale ultimazione del manufatto abusivo non avrebbe potuto in ogni caso impedire l’applicabilità della misura in presenza delle condizioni indicate dalla menzionata giurisprudenza.

Va infine rilevato che a nulla rileva, ai fini del presente procedimento, l’intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria del quale ha dato notizia il difensore producendo copia fotostatica, trattandosi comunque di atto la cui emanazione è successiva all’adozione del provvedimento impugnato e che potrà essere oggetto di valutazione successiva da parte dei giudici del merito e che, inoltre, non ha alcuna influenza sulla sussistenza o meno del periculum.

Quanto premesso determina dunque l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *