T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9063

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con sentenza n. 5382 del 16 giugno 2011, questa Sezione, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ha così provveduto:

ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai documenti richiesti e prodotti in giudizio dall’amministrazione;

ha accolto il ricorso in relazione ai documenti richiesti e non ancora ostesi per i quali non siano individuabili controinteressati ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b), l. 241/1990 ovvero in relazione ai quali sia individuabile come unica controinteressata la C. S.p.a. alla quale il ricorso è stato notificato e, per l’effetto, ha ordinato all’Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14 OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009 l’esibizione degli stessi alla ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza parziale;

ha ordinato alla ricorrente, in relazione agli altri documenti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, come individuati in motivazione, con deposito della prova delle avvenute notifiche, a pena di improcedibilità in parte qua del ricorso, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza parziale;

Rilevato che, alla odierna camera di consiglio, i difensori della ricorrente hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere essendo stata soddisfatta la pretesa dedotta in giudizio;

Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla parte della controversia non definita con la richiamata sentenza di questa Sezione n. 5382/2011;

Liquidate le spese del giudizio in Euro 1.000,00 (mille,00) e poste le stesse a carico dell’Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14 OPCM n. 3772/ 2009 ed a favore della ricorrente;

Compensate le spese del giudizio nei confronti di L.M. Spa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla parte della controversia non ancora definita.

Condanna l’Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14 OPCM n. 3772/2009 al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (mille,00), a favore della ricorrente.

Compensa le spese del giudizio nei confronti di L.M. Spa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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