Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-04-2012, n. 5477 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso al Tribunale di Roma C.R.A.M., premesso di essere stato assunto dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. in data 1 marzo 1983 ed esposte le vicende che avevano caratterizzato il proprio rapporto lavorativo, chiedeva il riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore nel grado di Direttore Centrale in relazione all’avvenuto svolgimento delle corrispondenti mansioni dal 14.7.1989 sino al 16.5.1996, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive correlate al superiore inquadramento, per L. 283.327.376 (Euro 146.326,38). La convenuta si costituiva, contestando, con articolate argomentazioni, le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto. Proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna del C. al pagamento della somma di Euro 79.959,12 (L. 154.822.454), sostenendo che, con accordo transattivo intervenuto tra le parti, era stata concordata la risoluzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e versata al C. la somma di L. 475.000.000, con espressa pattuizione che la somma di L. 180.000.000 lordi sarebbe stata oggetto di futura compensazione con crediti eventualmente vantati dallo stesso C. nei confronti di essa società. Aggiungeva che, avendo versato al ricorrente la somma di L. 120.000.000 oltre accessori (per complessive L. 154.822.454) in esecuzione di sentenza in data 11.1999/7.12.2001, con cui era stata condannata , per riconosciuto demansionamento, al pagamento di detta somma, aveva diritto alla restituzione della stessa in virtù di quanto concordato nell’atto transattivo. Con sentenza del 21/4/2004, l’adito Tribunale accoglieva la domanda relativa al diritto al superiore inquadramento, con condanna della società al pagamento dell’importo richiesto, mentre rigettava la riconvenzionale. Avverso tale decisione proponeva appello la società, cui resisteva il C., proponendo altresì appello incidentale in relazione al rigetto della pretesa concernente il pagamento dei benefits riconosciuti dalla controparte ai dirigenti aventi la qualifica di direttore centrale.

Con sentenza del 28 ottobre 2008-16 settembre 2009 la Corte d’appello di Roma, in riforma della impugnata pronuncia, rigettava la domande proposte dal C. con il ricorso introduttivo, osservando che, in mancanza di una specifica tipizzazione convenzionale delle figure professionali dei lavoratori e di una individuazione delle concrete mansioni specificanti i diversi livelli di differenziazione di questi all’interno della categoria di appartenenza, il dipendente non poteva rivendicare una posizione professionale più elevata sul presupposto di una pari rilevanza di mansioni e di eguali responsabilità rispetto ad altri dipendenti. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava, sulla base della ritenuta corretta interpretazione dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, il C. a pagare alla società la somma di Euro 79.959,12, Per la cassazione di tale decisione ricorre il C. con quattro motivi. Resiste la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il C. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. letto in combinazione con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. nonchè con l’art. 2697 cod. civ..

In particolare, il ricorrente, dopo avere esposto le ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della decisione, ne ha contestato la correttezza, rilevando come dette ragioni non possano essere condivise, basandosi, esse, su di un inesistente principio generale di discrezionalità assoluta delle scelte del datore di lavoro nell’inquadramento del personale dirigente che – in un contesto di accertamenti e di valutazioni come quelli emergenti nel caso di specie – "attinge all’arbitrio e comporta di fatto una violazione e falsa applicazione dei limiti posti dal combinato disposto degli artt. 2103, 1175 e 1375 cod. civ., anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2697 cod. civ..

L’assetto normativo derivante dalle disposizioni sopra citate è, infatti, rivolto – specifica il ricorrente – a porre, direttamente e indirettamente, limiti all’esercizio del potere discrezionale dell’imprenditore al fine di evitare che, una volta accertato lo svolgimento di mansioni particolarmente qualificate di tipo dirigenziale, la collocazione del dirigente nei vari livelli di inquadramento (qualora esistenti, come nella specie, in una determinata struttura aziendale) avvenga in maniera ragionevole e non arbitraria. E, soprattutto, in un modo che non contraddica i principi posti dall’art. 2103 cod. civ..

Una volta quindi che risultino predeterminati gli uffici e i servizi di maggiore rilievo, l’attuazione concreta dell’organigramma funzionale della dirigenza aziendale non può non corrispondere alla qualità delle mansioni espletate, invece di essere fondata "su eventi pressochè unici" e su "condotte datoriali di differenziazione" che possano prescindere integralmente dalle "funzioni assegnate in struttura" e dalle indicazioni del vertice organizzativo aziendale (nella specie: l’amministratore delegato e gli organi societari). Il motivo non può trovare accoglimento.

Invero, la Corte d’appello, nel rigettare la domanda proposta nel ricorso introduttivo, ha fatto corretta applicazione delle predette disposizioni, avendo accertato che nella Società Condotte S.p.A. i dirigenti venivano inquadrati tutti al medesimo livello, la retribuzione base era la medesima per tutti e le differenziazioni erano costituite dalla corresponsione di super minimi ad personam che variavano a seconda della carica che gli stessi ricoprivano assegnata su base fiduciaria.

Come noto, l’art. 2095 cc. si limita a suddividere i lavoratori in quattro categorie (dirigenti, quadri, impiegati e operai), e, con l’abrogazione dell’ordinamento corporativo, per effetto dell’art. 96 disp. att. c.c., solo la contrattazione collettiva ha il potere di determinare posizioni differenziate per qualifiche e gradi all’interno di ciascuna categoria, tant’è che, per costante insegnamento di questa Corte, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (ex plurimis, Cass., n. 26234/2008; Cass. n. 17896/2007).

Nella specie, il Giudice dell’appello, dopo aver richiamato il predetto principio di diritto, ha accertato che nella fattispecie in esame risultava incontestato, ma anche documentalmente riscontrato, che nessuna delle clausole – e tra queste quella di cui all’art. 27 oggetto di esplicito richiamo da parte del C. – nelle quali si articolava la contrattazione collettiva nazionale relativa ai dirigenti del settore industriale (pacificamente applicata al rapporto dedotto in giudizio), classificava i dirigenti in livelli professionali. Nessuna clausola collettiva, nazionale e/o aziendale descriveva i compiti propri del direttore centrale e li distingueva da quelli del vice direttore centrale, o ogni altra figura dirigenziale che caratterizzava l’organigramma della società Condotte spa, nei termini ricostruiti dalle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado. Mancava qualsiasi indicazione di origine pattizia che consentisse di ricostruire le mansioni, il livello di autonomia, il profilo professionale della qualifica di direttore centrale e quella del vice direttore centrale; non esisteva, in conclusione, nella fattispecie in esame l’indispensabile parametro del giudizio ex art. 2103 c.c., per effettuare il raffronto tra le mansioni svolte ed i testi della normativa contrattuale vincolanti (così, pressochè testualmente, nella sentenza impugnata).

Così argomentando il Giudice d’appello ha mostrato di conformarsi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il diritto soggettivo del lavoratore ad essere promosso ad una categoria, grado o classe superiore deriva da una disciplina del rapporto di lavoro che ne garantisca l’acquisizione, quale effetto immediato e diretto di determinati presupposti di fatto di cui sia accertata l’esistenza, prescindendo da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva in tema di promozioni (nella specie, artt. 105 e 107 c.c.n.l. del 1990, confermati dagli art. 113 e 115 c.c. n. 1 1994 per i dipendenti delle aziende di credito) rimetta il giudizio di merito, sulle attitudini e sulle capacità professionali, esclusivamente al datore di lavoro, il giudice, nel rispetto della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., non può sostituirsi ad esso, potendo sindacarne l’operato solo se la mancata promozione sia espressione di deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che devono presiedere allo svolgimento del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. n. 8350/2003).

In coerenza con tali principi, la Corte d’Appello ha, dunque, osservato che la società Condotte, nella assenza di obblighi convenzionali, era libera di predeterminare, sulla base di proprie autonome valutazioni, gli uffici e i servizi di maggiore rilevanza al fine del perseguimento degli scopi prefissati e di individuare i soggetti ai quali affidare, in relazione al rapporto fiduciario ed alla sua consistenza, i settori considerati di maggiore importanza e incidenza, correttamente rigettando la domanda di superiore inquadramento, proposta dal C., ritenendo inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 2103 c.c..

Nè, d’altra parte, può fondatamente sostenersi che il decisum della Corte di merito abbia trascurato di considerare i principi della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.), tenuto conto che la loro violazione si configura solo nell’ipotesi in cui vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino, ai sensi dell’art. 1173 c.c., la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell’ordinamento giuridico (ex plurimis, Cass. n. 7053/2009; Cass.n. 7731/2007; Cass., n. 5140/2005); tanto più che la Corte d’Appello ha accertato che durante la fase di merito era mancato ®il minimo riscontro probatorio alle allegazioni genericamente formulate con mero richiamo alle norme codicistiche e contestate in maniera dettagliata e specifica dalla società resistente. Ha altresì osservato che agli atti del processo non era risultato, comunque, acquisito alcun elemento a sostegno della tesi di trattamenti ingiustificatamente differenziati; tutti i testi escussi avevano precisato "che i diversi trattamenti economici riservati ai dirigenti erano correlati al livello di responsabilità affidato a ciascuno dei dirigenti medesimi in dipendenza del rapporto fiduciario dei diversi incarichi attribuiti".

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento al caso controverso e decisivo della esistenza o meno nella specie di un articolata classificazione dei dirigenti in diversi livelli professionali in grado di attuare le tre fasi del procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione di un inquadramento superiore, nonchè della esistenza nella specie di un uso aziendale volto a rendere automatica l’acquisizione di un determinato inquadramento con il decorso di tre mesi nello svolgimento delle mansioni superiori – erronea ricognizione della fattispecie concreta. Più in dettaglio, il ricorrente censura l’interpretazione della prova testimoniale resa della Corte d’Appello, sostenendo che "se i giudici di appello avessero attribuito al tenore delle deposizioni un significato corrispondente al senso comune e alla coerenza non avrebbero potuto non accertare la esistenza nel caso di specie di tutti gli elementi di fatto in grado di attuare le tre fasi del procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento superiore richiesto dal ricorrente, sia sulla base dell’art. 2103 cod. civ. che della prassi aziendale".

Il motivo è infondato.

Sul punto, infatti, la Corte d’Appello ha motivato, in maniera puntuale, la propria decisione, osservando che dalle deposizioni testimoniali era emersa la volontà della datrice di lavoro di riservare a sè medesima il potere di individuare i soggetti ai quali affidare le più alte cariche o, se si vuole di attribuire i diversi livelli e gradi di dirigenza sulla base di scelte discrezionali, che consisterono sempre nella individuazione di volta in volta dei dirigenti cui attribuire le mansioni relative a ciascuna delle diverse articolazioni dirigenziali.

Più nello specifico, nella sentenza impugnata viene puntualizzato che le deposizioni dei testi escussi – dettagliatamente riportate – non avevano fornito alcun elemento probatorio a sostegno della tesi della esistenza di una condotta datoriale che, per essere stata ripetuta nel tempo e per avere coinvolto la generalità dei lavoratori rivestenti la qualifica dirigenziale, attestasse il protrarsi nel tempo di comportamenti connotati dal fatto di avere carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda con lo stesso contenuto. In particolare dalla prova orale era rimasta esclusa la vigenza di un uso (nella nozione datane ex plurimis da Cass. 261017/07) "connotato dal fatto che la promozione al grado di direttore centrale ovvero ad altro grado avvenisse automaticamente in coincidenza con l’espletamento di mansioni specifiche e predeterminate nell’importanza e nella correlazione a preindividuati livelli o fasce di dirigenza.".

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione con riferimento al fatto controverso e decisivo della esistenza, nel caso di specie, di un assetto combinato di norme convenzionali costituito dal rinvio operato dall’art. 27 del contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali alla disciplina contrattuale per gli impiegati delle imprese edili, volto a riempire il vuoto di disciplina sul meccanismo dei passaggi di grado dei dirigenti con quanto previsto dall’art. 60 del CCNL della diversa categoria. Anche questo motivo va disatteso.

La Corte d’appello ha, infatti, dimostrato di aver esaminato la contrattazione collettiva, rilevando che, mancando al caso di specie una specifica clausola di contrattazione collettiva e/o aziendale, il datore di lavoro poteva discrezionalmente decidere a chi assegnare le cariche dirigenziali. A tale conclusione il Giudice a quo è pervenuto interpretando la disciplina collettiva di riferimento escludendo la possibilità, nella fattispecie concreta, di rivendicare un livello superiore all’interno della categoria dirigenziale. La sentenza impugnata non è dunque priva di motivazione sul punto.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e 2 con riferimento a quanto previsto nei vari punti della conciliazione giudiziale del 16 maggio 1996 nonchè al comportamento complessivo delle parti, sia giudiziale che stragiudiziale, anche posteriore alla sottoscrizione dell’accordo – conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi. Anche questo motivo è privo di fondamento.

Va rammentato che, in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (ex plurimis, Cass. n. 4670/2009; Cass. n. 4176/2007).

Nella specie, la Corte d’appello ha tenuto a precisare i criteri seguiti nella sua attività ermeneutica, osservando che, in sede di conciliazione giudiziale, sottoscritta 16.5.1996, la società Italiana per Condotte d’acqua spa ed il C. convennero che la somma di L. 180.000.000 lordi "potrà essere oggetto di futura compensazione con crediti eventualmente vantati dal dottor C. nei confronti della Società Condotte adacqua", rilevando come il senso letterale delle parole usate, insuperabile ex art. 1362 c.c., comma 1, non lasciasse spazio a dubbi ed equivoci, sulla reale intenzione delle parti di attribuire alla società la possibilità di procedere a futura compensazione la somma di L. 180.000.000 con crediti eventualmente vantati dal dottor C. nei confronti della società Condotte D’acqua; e quindi con qualunque credito, anche con quello avente titolo e fonte in pronunzia giudiziale.

Ha aggiunto – mostrando consapevolezza dei criteri interpretativi previsti dal codice civile – che, sotto altro profilo, la univocità delle espressioni di cui si componeva la clausola escludeva che potesse farsi riferimento al comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2) atteso il carattere sussidiario di cui alla disposizione contenuta nell’art. 1362 c.c., comma 2. Ha soggiunto che, allo stesso modo, l’assenza di pattuizioni che avessero limitato nel tempo l’esercizio della facoltà attribuita alla società non consentiva di ritenere che il mancato recupero al momento di attuazione del comando contenuto nella sentenza di condanna, che definì il precedente giudizio, precludesse, all’attualità, alla società di azionare i diritti nascenti dal negozio conciliativo sopra richiamato. Ha ancora osservato che l’operatività della clausola transattiva non era esclusa nemmeno dal fatto che la società avesse richiesto il pagamento di somma di importo inferiore a L. 180.000.000; nè, infine, il mero decorso del tempo poteva considerarsi significativo, in assenza di ulteriori elementi che il C. aveva l’onere di allegare e provare, di una volontà di rinunzia.

La motivazione posta a fondamento del capo di sentenza è priva di vizi logico-giuridici e rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale risultando dalla stessa che il Giudice di merito ha esaminato il tenore letterale della pattuizione, accertando che la chiarezza della clausola escludesse una difforme intenzione delle parti e che la compensazione potesse riguardare anche i crediti derivanti dal comando dell’Autorità Giudiziaria; ha esaminato il contenuto della transazione per verificare se vi fossero clausole limitative della operatività nel tempo ed, infine, ha rilevato che il solo trascorrere del tempo non era significativo a far ritenere il diritto della Condotte S.p.A. come rinunciato.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del motivo di gravame, considerato che, "qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta" (cfr.

Cass. n. 18180/2007; Cass. n. 26690/2006).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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