Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 24-10-2011, n. 38214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente, riducendo la pena, la sentenza emessa il 17 ottobre 2006 dal G.U.P. del Tribunale di quella città a seguito di giudizio abbreviato e con la quale G.G.R. era stato condannato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per Cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 548 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 171 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 28 reg. es. c.p.p., comma 2.

Osservava, a tale proposito, che la Corte territoriale aveva respinto, con ordinanza del 19 febbraio 2010, che espressamente impugnava, l’eccezione di nullità sollevata con riferimento alla circostanza che l’estratto contumaciale notificatogli era incompleto, come riconosciuto dagli stessi giudici del gravame e che, per tale ragione, non era stato messo in condizione di conoscerne il contenuto.

Tale atto, per le suddette ragioni, doveva ritenersi inesistente in quanto privo dei requisiti indicati nell’art. 28 Reg. es. c.p.p..

Aggiungeva che, altrettanto illegittimamente, la Corte d’appello aveva ritenuto valida la notifica dell’estratto medesimo effettuata, stante l’inidoneità del domicilio dichiarato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore fiduciario e ciò in quanto precedenti notifiche presso detto domicilio erano andate a buon fine.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto validamente effettuata, presso il difensore, la notifica dell’estratto contumaciale.

Viene dato atto, infatti, della circostanza che presso il domicilio dichiarato dall’imputato, come peraltro avvenuto in precedenza in altra occasione, la notifica non era andata a buon fine e nella relata l’ufficiale giudiziario aveva attestato che il destinatario dell’atto risultava sconosciuto.

Il ricorrente contesta la validità di tale assunto, sul presupposto che altre notificazioni erano state validamente effettuate presso quel domicilio, mentre la Corte territoriale ha ritenuto determinante la certificazione del notificatore.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame appaiono corrette, avendo la Corte territoriale fatto affidamento su quanto documentato dall’organo notificatore il quale, accertato che il destinatario non era reperibile e, in assenza di diverse indicazioni circa la permanenza di un effettivo collegamento tra il destinatario medesimo e detto domicilio, ha ritenuto la notificazione impossibile da effettuare procedendo alla notifica presso il difensore.

Non risultano peraltro elementi indicativi di circostanze che abbiano impedito la ricezione dell’atto o la comunicazione di un mutamento del domicilio, nè informazioni in tal senso vengono offerte in ricorso, dove ci si limita a rilevare che le notifiche successive sono state validamente effettuate presso quel domicilio.

Si tratta, inoltre, di attestazioni assistite da pubblica fede il cui contenuto non poteva essere, in tale situazione, diversamente apprezzato dai giudici.

Ritenuta dunque la validità della notifica, va poi ricordato come la funzione specifica dell’estratto contumaciale sia quella di informare l’imputato rimasto contumace della pronuncia di una sentenza nei suoi confronti, ponendolo in grado di esercitare il diritto all’impugnazione nei termini di legge.

I requisiti dell’estratto contumaciale sono quelli funzionali al raggiungimento dello scopo (Sez. 3, n. 12786, 11 novembre 1999; Sez, 4, n. 10455, 5 dicembre 1996) ed, in ogni caso, non devono necessariamente consistere nella copia integrale della sentenza, cosicchè non deve contenere tutti gli elementi formali di cui all’art. 546 c.p.p. (Sez. 2, n. 3635, 30 gennaio 2006).

Deve pertanto ritenersi erroneo il riferimento effettuato dal ricorrente al contenuto dell’art. 28 Reg. Es. c.p.p., comma 2, il quale attiene chiaramente all’estratto del provvedimento divenuto esecutivo e ne indica i requisiti necessari per consentire al Pubblico Ministero di procedere all’esecuzione.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’incompletezza dell’estratto contumaciale notificato al ricorrente, in quanto mancante di parte del dispositivo, ha ritenuto che l’atto avesse comunque raggiunto il suo scopo avendo il difensore proposto, ciononostante, tempestiva impugnazione supportata da diffusi e puntuali motivi.

Nè risulta, inoltre, che l’imputato abbia inteso proporre personalmente impugnazione.

Non vi è stata, dunque, alcuna lesione dei diritti del ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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