T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 1° ottobre 2010 e depositato il 5 ottobre 2010, A. C. ha impugnato i provvedimenti e atti in epigrafe meglio specificati.

Il ricorrente, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa relativa al conferimento del suddetto ufficio direttivo.

Alla procedura ha partecipato anche la controinteressata intimata M.C.R., magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Nella seduta del 27 luglio 2010 il Consiglio Superiore della Magistratura ha esaminato due distinte proposte, formulate dalla competente V commissione consiliare permanente, di cui la prima, che aveva riportato il maggior numero di voti (tre), favorevole al ricorrente (proposta A), la seconda, sostenuta da due voti, favorevole alla controinteressata (proposta B).

All’esito dell’illustrazione e discussione, la proposta A ha riportato otto voti e la proposta B tredici voti, onde è stato deliberato il conferimento dell’ufficio direttivo alla controinteressata M.C.R..

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione nell’assegnazione dell’incarico e per violazione della risoluzione del C.S.M. 10 aprile 2008, in relazione all’art. 12 comma 10 e all’art. 12 della legge n. 1112007. Violazione dell’art. 44 comma 3 del regolamento interno del C.S.M.

La deliberazione dell’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura non reca propria e specifica motivazione in ordine alla preferenza accordata alla controinteressata intimata, poiché il Consiglio si è limitato ad approvare, a maggioranza, la proposta B; peraltro uno dei componenti, che in commissione si era espresso a favore del ricorrente, nel plenum ha invece votato la proposta B e gli unici interventi susseguenti all’illustrazione delle due proposte sono stati espressi a sostegno della proposta A (P., F.), salvo quello del relatore della proposta B (C.P.).

In altri termini, poiché nell’assemblea plenaria ha prevalso la proposta di minoranza, occorreva una specifica motivazione a sostegno della sua approvazione, non potendo essere sufficiente il solo dato della prevalenza numerica in sede di votazione, tanto più che essa pare essere sostenuta dalla sola maggiore anzianità di carriera della controinteressata, che invece è criterio del tutto residuale e recessivo rispetto agli altri parametri valutativi.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall’art. 2 della legge n. 1112007, nonché delle circolari, deliberazioni e risoluzioni del C.S.M. n.P13000 dell’8 luglio 1999, del 21 novembre 2007, del 10 aprile 2008. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per insufficiente e illogica motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà

Negli uffici giudiziari specializzati assume rilievo il positivo esercizio delle omologhe funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni (computati a ritroso dalla data di vacanza del posto).

Nel caso di specie, la controinteressata ha svolto funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce dal gennaio 1992 all’aprile 1997, e quindi negli ultimi quindici anni, ossia dal 1995 al 2010, meno di quattro anni, a differenza del ricorrente che invece ha svolto le stesse funzioni dal 20 luglio 1998 al 5 dicembre 2004.

Né potrebbe annettersi rilievo, al contrario di quanto sostenuto nella proposta B, allo svolgimento da parte della controinteressata delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce dal 1997 nel pool di tutela delle fasce deboli (che in effetti riguarderebbe comunque l’arco temporale del 2000 al 2009), poiché essa non riguarda soltanto reati commessi in danno di minori, sebbene altresì di altri soggetti deboli (donne e anziani), senza trascurare che anche il ricorrente si è occupato, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, di reati di violenza sessuale, anche in danno di minori.

In definitiva il ricorrente può vantare esperienza specialistica più estesa temporalmente (sei anni e cinque mesi quale sostituto procuratore minorile e quattro mesi e dodici giorni in applicazione alla Procura minorile leccese) e più qualificante rispetto quella della controinteressata (anche considerando i nove anni, e non tredici nell’ultimo quindicennio, quale magistrato operante nel pool tutela fasce deboli).

3) Violazione delle norme sopra indicate sotto altro profilo. Difetto d’istruttoria e di motivazione.

Non si è tenuto conto del parere favorevole relativo alla quarta valutazione di professionalità del ricorrente.

Non è indicato alcun elemento a sostegno della conoscenza delle norme ordinamentali da parte della controinteressata, laddove al contrario il ricorrente è anche componente del Consiglio giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Lecce sin dall’aprile 2008, con relativi incarichi attinenti sia alle valutazioni dei giudici onorari che dei magistrati ordinari in tirocinio, nonché la partecipazione a "numerosi corsi in materia ordinamentale" e allo svolgimento dell’incarico di tutor in diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Lecce, la partecipazione a corsi di formazione nel settore delle tecnologie informatiche, l’acclarata laboriosità del ricorrente (con maggiore produttività assoluta nell’ambito della Procura della Repubblica brindisina), laddove la produttività della controinteressata è nella media.

Non è stato assegnato rilievo agli esiti della audizione nella quale il ricorrente, "…con un linguaggio forse più asciutto ma preciso", ha denotato maggiore conoscenza delle problematiche dell’ufficio requirente minorile leccese, in specie nell’ambito del settore più critico costituito dagli affari civili.

La proposta B assegna alla controinteressata il merito di aver istituito, in collaborazione col Procuratore minorile, l’ufficio interventi civili nel febbraio 1992, laddove a quanto consta al ricorrente esso sarebbe stato "…creato essenzialmente dal sostituto procuratore dell’epoca F.D.S.").

4) Violazione delle norme sopra indicate sotto altro profilo. Manifesta illogicità e contraddittorietà (interna)

Si ribadisce che è stato attribuito rilievo decisivo alla maggiore anzianità di servizio della controinteressata, laddove tale parametro ha valenza del tutto residuale.

5) Violazione delle norme sopra indicate sotto altro profilo. Difetto assoluto di motivazione.

Si ribadisce che non è stato assegnato adeguato rilievo alle esperienze professionali del ricorrente, alla maggiore esperienza specialistica (quasi sette anni), anche quale facente funzioni di Procuratore nei periodi feriali presso la Procura di Taranto, la Procura di Brindisi, la stessa Procura minorile di Lecce, alla conoscenza della realtà territoriale leccese e brindisina (per quest’ultima più ampia e attuale rispetto a quella della controinteressata).

Con motivi aggiunti notificati il 13 dicembre 2010 e depositati il 15 dicembre 2010, il ricorrente ha altresì impugnato i provvedimenti e atti, pure in epigrafe meglio specificati, deducendo sub specie d’invalidità derivata le stesse censure proposte con il ricorso.

Costituitisi in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 28 maggio 2010 è stata dedotta l’infondatezza del ricorso in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

a) la motivazione della preferenza accordata alla controinteressata è desumibile da quella ampia, articolata, esauriente e logica contenuta nella proposta B, condivisa e approvata dal Plenum;

b) lo svolgimento di funzioni specializzate non assume valenza assorbente, secondo la giurisprudenza amministrativa, costituendo soltanto uno degli elementi della valutazione globale, e nessun rilievo può annettersi alla circostanza che esse siano state svolte dalla controinteressata, candidata in fascia, in epoca più remota rispetto al ricorrente, che invece, quale candidato più giovane, doveva obbligatoriamente possedere il requisito minimo di anzianità di funzioni specialistiche proprio al fine dell’ammissione a comparazione;

c) i profili di professionalità (attitudini e merito, anche sotto l’aspetto della laboriosità) del ricorrente non sono stati affatto sottovalutati, sebbene puntualmente rilevati e considerati, ancorché nella valutazione comparativa globale la controinteressata sia stata considerata, con articolata ed esauriente motivazione, la candidata più idonea a ricoprire l’ufficio direttivo requirente;

d) è incontestabile che la controinteressata, proprio su designazione del Procuratore minorile leccese, abbia recato importante contributo all’istituzione di prassi e iniziative virtuose presso l’ufficio requirente minorile, sia con elaborazione di un questionario diretto agli studenti per la rilevazione di situazioni a rischio di devianza, in raccordo con istituzioni scolastiche e universitarie ed enti locali, sia con la definizione di un protocollo d’intesa per l’istituzione di un laboratorio permanente per i giovani, sia quale referente dell’ufficio requirente nella conferenza permanente della pubblica amministrazione, sezione integrata per le tematiche sociali, presso la Prefettura di Lecce, mentre quanto all’istituzione dell’ufficio interventi civili essa è riferita al contributo della controinteressata da un rapporto del Procuratore della Repubblica del 5 maggio 2010.

A sua volta la controinteressata intimata, costituitasi in giudizio, con memorie difensive depositate il 23 ottobre 2010 e il 1° e 15 giugno 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso in base a rilievi consimili a quelli dell’Avvocatura generale dello Stato, con particolare riguardo alle esperienze professionali, anche specialistiche, svolte, alla documentata laboriosità nella definizione degli affari penali assegnati, agli incarichi formativi e didattici svolti in campo minorile e di tutela delle fasce deboli.

Con memoria depositata il 3 giugno 2011 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando le censure ivi dedotte.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2011, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

1.1) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi da 2 a 9 (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni per le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).

In particolare, per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado e di grado elevato (oltre che di quelle semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado), "sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva" (art. 12 comma 10).

La disposizione non richiama in modo espresso, tra le altre, le funzioni direttive di secondo grado, ma tale "lapsus calami" trova spiegazione, presumibilmente, nella circostanza che in genere i candidati all’assegnazione di incarichi direttivi di secondo grado hanno già maturato esperienze di funzioni semidirettive di analogo grado, o direttive e/o semidirettive di grado inferiore (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 settembre 2009, n. 9098, confermata e condivisa anche sul punto da Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3266), senza peraltro che lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi o semidirettivi costituisca ex se titolo preferenziale, secondo quanto chiarito da un fermo orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).

L’art. 12 comma 12 precisa poi che l’attitudine direttiva deve intendersi "…riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;… altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare".

Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla legge n. 111/2007.

In sostanza il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle attitudini e del merito "opportunamente integrati fra loro".

Per "Attitudini" si intende (par. A della circolare):

– "…l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente -per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità- le funzioni direttive da conferire…", anche in considerazione del "…periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell’ufficio", precisandosi che:

– l’indipendenza attiene alla "…capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all’ubicazione dell’ufficio direttivo da conferire", con obbligo dell’aspirante di dichiarare gli incarichi extragiudiziari svolti e l’appartenenza attuale o passata ad associazioni;

– il prestigio è inerente "…alla stima acquisita dall’aspirante all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane";

– la capacità è individuata in relazione (par. A.3):

– "a) al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;"

– "b) alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali";

– "c) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario";

– "d) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse";

– "e) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

o di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

o di livello pari o superiore".

Mentre "di regola" è elemento preferenziale per gli uffici direttivi apicali e superiori l’esercizio negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio, per gli uffici direttivi di merito (par. e.2) "si attribuisce rilievo…senza che costituisca titolo preferenziale (corsivo dell’estensore) al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso", e, sempre senza che costituisca elemento preferenziale, a esperienze specifiche settoriali omogenee (uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza; uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso; uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale).

Per "Merito" si intende (par. B della circolare):

– "l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto";

– "la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali";

– "la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri";

– "la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio".

L’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero "requisito di ingresso per una prima utile comparazione" ed assume rilevanza essenzialmente come "criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore…(nel senso che)… partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa", con l’avvertenza che "…tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini" (cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n. P13000, par. 5.2).

In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale: cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, par. 5.3 (uffici per cui è richiesta almeno la terza valutazione di professionalità, ossia funzioni direttive di primo grado e funzioni semidirettive elevate di primo grado: quattro o sei anni a seconda che l’incarico da conferire abbia o meno figure semidirettive subordinate; uffici per i quali è richiesta almeno la quarta valutazione, ossia funzioni requirenti di coordinamento nazionale, funzioni di legittimità, funzioni direttive di primo grado elevato: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la quinta valutazione, ossia funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e funzioni direttive di legittimità: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la sesta o la settima valutazione, ossia rispettivamente funzioni direttive superiori di legittimità e funzioni direttive apicali di legittimità: dieci anni).

Il suddetto diaframma ostativo alla valutazione comparativa di merito può cedere (vedi par. 5.4) soltanto in presenza della positiva ricognizione in capo all’aspirante di doti attitudinali e di merito "di spiccato rilievo", e quindi di elementi valutativi che lo qualifichino e che devono essere "specificamente motivati", nonché per il conferimento di uffici di peculiare specializzazione (Tribunale di sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).

Sotto quest’ultimo profilo deve porsi in evidenza che il Consiglio superiore della magistratura non deve motivare (in negativo) le ragioni della insussistenza dello "spiccato rilievo", sebbene, al contrario, soltanto l’eventuale positiva ricognizione di tale requisito, proprio perché la deroga alla regola di cui al paragrafo 5.3 della circolare, relativa alla esclusione dalla valutazione comparativa degli aspiranti "fuori fascia", richiede specifica e puntuale motivazione.

In tal senso si è espresso chiaro e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, IV Sezione giurisdizionale, 30 novembre 2010, n. 8366) che ha evidenziato che "…il C.S.M. non ha alcun obbligo di prendere in concreta valutazione i candidati collocati "fuori fascià e, conseguentemente, non deve rendere ragione di tale determinazione (mentre) viceversa, ove ravvisi in uno dei candidati "fuori fascià il requisito dello "spiccato rilievò desunto da doti professionali eccezionali "…tali da imporsi pressoché ictu oculi" dovrà adeguatamente motivare…la sussistenza del requisito dello "spiccato rilievò che giustifica l’inserimento del candidato "fuori fascià nel lotto dei valutabili; quindi, in vista del conferimento dell’incarico in suo favore, dovrà previamente compararlo analiticamente con tutti i candidati più anziani, motivando specificatamente le ragioni della scelta".

Quanto, poi, alla comparazione tra gli aspiranti alla "platea" così individuata la circolare P13000 al par. 2.) -ritenuto compatibile con la nuova disciplina normativa ex d.lgs. n. 160/2006, come novata dalla legge n. 111/2007, dalle integrazioni di cui alla deliberazione del 21 novembre 2007- precisa che "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali" e che "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire".

Le integrazioni da ultimo richiamate, poi, ribadiscono che "Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive -essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre- richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati", evidenziando come "Nell’attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario".

Ciò che conta è, peraltro, che nella valutazione comparativa globale e unitaria tra il magistrato prescelto e ciascuno degli altri posti in comparazione col medesimo "…risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299), potendosi in tal modo compiutamente esercitare il sindacato giurisdizionale di legittimità entro i propri confini funzionali, ossia in relazione al riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell’esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 33135), senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).

1.2) Così individuata la cornice normativa, legislativa e regolamentare, di riferimento, occorre premettere in punto di fatto che tanto la proposta A (favorevole al ricorrente), quanto la proposta B (favorevole alla controinteressata), la quale ultima è stata poi approvata con la deliberazione del Plenum del 27 luglio, riportano in modo quasi sovrapponibile, sotto il profilo testuale, il profilo professionale dei due candidati nei c.d. "medaglioni", salvo sei righi in più contenuti nella proposta A, in cui si riferisce che: "…il parere del 29.09.2009…si esprime in termini di "eccellenzà rispetto con riferimento alle doti di capacità, operosità, diligenza e preparazione, sottolineando il massimo impegno nell’attività lavorativa, la "eccellente preparazione’, le capacità organizzative e competenze in materia ordinamentale e informatica, manifestate sia rispetto al proprio lavoro che nella collaborazione prestata per la migliore funzionalità degli uffici nei quali ha operato".

In effetti, quanto a quest’ultima parte della proposta, il parere indicato è verosimilmente quello espresso in data 29 ottobre 2009 (e non già il 29 settembre 2009) in ordine al riconoscimento della quarta valutazione di professionalità, in cui appunto ricorrono le espressioni testuali sopra riportate ("eccellenti doti di laboriosità, capacità, diligenza e preparazione", "magistrato dotato di eccellente preparazione"), poiché il parere attitudinale specifico, espresso in data 23 settembre 2009, si riferisce invece a "indubbie e ottimali doti di laboriosità, capacità, diligenza e preparazione".

A prescindere da tale circoscritto aspetto, invece, i c.d. medaglioni sono sovrapponibili.

Tale circostanza non è priva di significato e rilievo perché denota che al Plenum è stata fornita una rappresentazione del tutto omogenea dei dati obiettivi, attinenti ai curricula dei due candidati, ciò che vale ad escludere, in prima approssimazione, ogni travisamento in ordine ai presupposti di fatto.

Ciò premesso, e quanto ai profili professionali del ricorrente e della controinteressata, se ne sintetizza il percorso:

– M.C.R.: nominata uditore giudiziario con d.m. 8 giugno 1987, ha svolto funzioni di Pretore del lavoro a Taranto dal 7 aprile 1989, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce dal 15 gennaio 1992, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce dal 3 aprile 1997;

– Antonio C.: nominato uditore giudiziario con d.m. 26 marzo 1993, ha svolto funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto dall’11 ottobre 1994, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce dal 20 luglio 1998, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi dal 6 dicembre 2004.

La divergenza tra le due proposte risiede nel diverso apprezzamento delle doti attitudinali e di merito dei due candidati.

La proposta A evidenzia, a sostegno della presentazione del C. come candidato più idoneo, i rilievi oltremodo favorevoli del parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio giudiziario nella seduta del 23 settembre 2009 -di cui il ricorrente era, peraltro, componente- ("ottima preparazione giuridica sia dal punto di vista sostanziale che processuale", "completezza della preparazione estesa a tutti i campi del diritto", anche in relazione ai vari "incarichi autorizzati ed espletati presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento"; le attività formative rivolte al personale dei servizi minorili ministeriali e degli avvocati della Camera penale minorile leccese, la veste di coautore di un volume su "Il processo penale oggi nella più recente giurisprudenza"), e ribadisce le doti di laboriosità, diligenza, impegno, illustrando le caratteristiche salienti dell’impegno professionale negli uffici requirenti tarantini e brindisina, e dell’esperienza specifica nell’ufficio requirente minorile leccese.

Con riferimento alla comparazione alla controinteressata R., la proposta afferma che "il suo profilo di eccellente studioso…unitamente ad una produttività rivelatasi superiore finanche al 100% a quella dei colleghi di ufficio…concorre a spiegare la sua prevalenza rispetto a quei candidati che, al suo pari, hanno esercitato le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (è il caso della dottoressa R., le cui funzioni minorili risalgono a 13 anni orsono), o che addirittura, hanno diretto tali uffici di Procura (è il caso del dott. Verdoliva" -quanto a quest’ultimo si evidenziano perplessità circa le attitudini organizzative che giustificano altresì la preferenza accordata, nella proposta, al C.).

La proposta B, a sua volta, evidenzia i rilievi parimenti favorevoli espressi nel parere attitudinale specifico del Consiglio giudiziario in data 20 maggio 2010 ("elevata professionalità raggiunta…in special misura nel settore della tutela dei minori e delle fasce deboli, nel cui ambito ha maturato, nel corso della ormai quasi ventennale esperienza, una conoscenza particolarmente approfondita e aggiornata"); qualifica come "spiccatissime" le attitudini organizzative, desunte sia dalla "padronanza e autorevolezza nella conduzione delle investigazioni", dalla capacità di motivare la polizia giudiziaria e i collaboratori, dalla individuazione di "soluzioni organizzative e investigative" innovative (in tema di ascolto protetto dei minori), rispetto alle omologhe soluzioni introdotte con la legge n. 66 del 1996; pone in luce il "decisivo contributo" apportato "all’istituzione di prassi e iniziative virtuose", quali: la ideazione e predisposizione di un questionario specifico per le scuole al fine del rilievo di situazioni di difficoltà e disagio minorile, la istituzione dell’ufficio interventi civili presso la procura minorile leccese, illustrato da un opuscolo redatto dalla medesima R., il ruolo di referente, per delega del Procuratore, della Conferenza permanente delle pubbliche amministrazioni presso la Prefettura di Lecce, nella sezione integrata per le tematiche sociali; sottolinea le attività formative rivolte alle forze dell’ordine, al personale dei servizi sociali, all’avvocatura e agli operatori sanitari.

Con riferimento alla comparazione al ricorrente, la proposta evidenzia che anche quest’ultimo "…condivide con la dott.ssa R. un lungo periodo trascorso presso la Procura Minori di Lecce…(e che però egli presenta attitudini e capacità)…in misura minore rispetto alla dott.ssa R., che è più anziana, dovendosi intendere l’anzianità quale espressione della maggiore esperienza maturata, ha la produttività media più alta dell’ufficio ed ha arricchito le proprie conoscenze minorili anche presso la Procura ordinaria di Lecce, in qualità di addetta al gruppo "tutela fasce debolì ed ha collaborato con il Capo dell’ufficio, ricevendo deleghe dallo stesso. Anche in sede di audizione la dott.ssa R. ha dimostrato di possedere una visione ampia e completa dell’Ufficio requirente minorile, tanto da giungere ad illustrare delle iniziative che nell’immediato consentirebbero di migliorare l’efficienza della Procura. Di converso dall’audizione del dott. C. è emerso che la sua professionalità molto sviluppata sotto un profilo burocraticoorganizzativo, non altrettanto appare per l’aspetto specialistico minorile, anche per un fattore tempo legato alla maggiore anzianità della dott.ssa R.".

1.3.14) Ciò posto possono esaminarsi congiuntamente le censure dedotte coni il primo ed il quarto motivo di ricorso, perché incentrate su vizi funzionali della motivazione della valutazione comparativa e sul preteso rilievo assorbente assegnato alla maggiore anzianità di servizio della controinteressata nominata all’ufficio direttivo requirente minorile.

Orbene, la illustrazione del contenuto delle due proposte e degli specifici raffronti comparativi tra il ricorrente e la controinteressata intimata, come supra richiamata, evidenzia l’ampiezza, logicità, coerenza della motivazione posta a sostegno della proposta B, che il Consiglio superiore della magistratura, nel plenum del 27 luglio 2010, ha approvato con maggioranza peraltro non risicata (tredici voti a favore contro gli otto ricevuti dalla proposta A), a nulla potendo ovviamente rilevare che essa, in commissione, avesse riportato invece un numero inferiore di voti (due rispetto ai tre della proposta A), posto che è l’assemblea plenaria il luogo procedimentale nel quale si estrinsecano le valutazioni conclusive e si forma la volontà dell’organo di amministrazione della giurisdizione ordinaria.

Secondo quanto esattamente osservato dall’Avvocatura generale dello Stato, e peraltro in base ai principi generali che presiedono al funzionamento di qualsiasi organo collegiale, l’approvazione della proposta implica la condivisione e il recepimento delle valutazioni e della motivazione in essa racchiusa, avendo il Plenum fatte proprie le ragioni, ivi espresse, a sostegno della preferenza accordata alla controinteressata intimata.

Nessun rilievo negativo può assumere la circostanza che il dibattito sulle due proposte sia stato più o meno circoscritto (il consigliere Pepino, relatore della proposta A, ha espresso il convincimento che il ricorrente dovesse essere preferito "…per la più recente ed attuale esperienza minorile nell’ufficio in cui dovrebbe essere nominato"; il consigliere C.P., relatore della proposta B, ha evidenziato come la controinteressata "…si è occupata per oltre venti anni della materia minorile…si occupa di reati in danno dei minori ed in genere delle fasce deboli…ha sviluppato un’interazione tra i due uffici…durante l’audizione ha rappresentato delle idee sull’ufficio molto importanti, ha dimostrato un’assoluta conoscenza dell’ufficio, ha sottolineato l’importanza del raccordo con il giudice civile, la valorizzazione del ruolo del magistrato di turno, la valorizzazione dell’istituto della messa alla prova…"; il consigliere F., ricordando di aver assistito all’audizione dei due candidati, manifesta "…una leggera preferenza nei confronti della dott.ssa R."; il consigliere Ferri, invece, esprime preferenza per il C. perché "…sia pure di poco ha maggiore anzianità negli uffici minorili").

Né può sostenersi, traendo spunto dai rilievi del relatore C.P., e in funzione della motivazione della proposta B, che sia stato dato decisivo rilievo, a parità di ogni altra valutazione, alla maggiore anzianità di servizio della controinteressata, posto che essa è stata richiamata in realtà in riferimento alla complessiva esperienza requirente, specialistica e generale, della controinteressata, indiscutibilmente più estesa temporalmente rispetto a quella del ricorrente (dal 15 gennaio 1992 e sino all’attualità della seduta del Plenum, ossia al 27 luglio 2010 per la prima; dall’11 ottobre 1994 e sino alla stessa data del 27 luglio 2010 per il secondo), nonché alla più specifica attinenza del lavoro requirente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce anche al settore minorile quale magistrato anziano del pool di tutela delle fasce deboli, operante anche nell’ambito dei reati in danno di minori (laddove il ricorrente, sia nell’esperienza requirente tarantina che in quella brindisina si è occupato essenzialmente di criminalità organizzata, reati contro la pubblica amministrazione, reati finanziari, esecuzione penale, secondo quanto riportato nel relativo "medaglione" e desumibile dai pareri sull’attitudine specifica e sul riconoscimento della quarta valutazione di professionalità).

Alla luce dei rilievi che precedono, pertanto, devono essere disattese le censure dedotte con il primo e il quarto motivo di ricorso (nel quale pure si insiste sulla pretesa valenza assorbente assegnata alla mera anzianità di servizio)

1.3..25) Non hanno maggior pregio giuridico le censure dedotte con il secondo motivo, e riprese nel quinto motivo, incentrate sulla pretermissione della maggiore esperienza specialistica del ricorrente rispetto alla controinteressata in funzione della maggiore estensione temporale dello svolgimento da parte del medesimo delle funzioni requirenti minorili, e anche, nei periodi feriali, di funzioni direttive in sostituzione dei titolari assenti.

Come già evidenziato sub 1.1), ai sensi del par. A.3) della circolare n. P13000 dell’8 luglio 2009, come modificata con deliberazioni del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, ai fini della valutazione del parametro della capacità si attribuisce rilievo (lettera e) "…al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

o di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

o di livello pari o superiore".

In particolare, per gli uffici direttivi di merito (par. e.2) "si attribuisce rilievo…senza che costituisca titolo preferenziale (corsivo dell’estensore) al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso" e "nei medesimi termini, si attribuisce rilievo…- per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, alla professionalità ed esperienza specifiche acquisite rispettivamente nei settori minorile e della sorveglianza, desunte concretamente dalla qualità e dalla durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall’impegno culturale esplicati nei medesimi settori".

Orbene, ferma la valenza generale di esperienze omogenee, "specie" (ma non quindi esclusivamente) "se in epoca non remota e per un tempo adeguato", di funzioni di identica o anche di "analoga" natura, da un lato è più che arduo negare che funzioni requirenti di primo grado esplicate per giunta nell’accertamento di reati in danno delle c.d. fasce deboli, tra cui i minori, non possano assumere valenza quali esperienze di "analoga natura"; dall’altro le professionalità ed esperienze specifiche nel settore minorile assumono bensì rilievo ma non valenza di titolo preferenziale.

In altri termini, la circostanza che la controinteressata, nel quindicennio considerato (19952010) abbia svolto due anni e tre mesi di funzioni requirenti minorili (1995, 1996, e gennaiomarzo 1997), avendole svolte, comunque, per altri tre anni precedenti (1992, 1993, 1994), in immediata continuità temporale, mentre il ricorrente ne ha svolti sei e cinque mesi circa (dal 20 luglio 1998 al 5 dicembre 2004), né può valere, com’è ovvio, a escludere la controinteressata dalla valutazione comparativa, né può assegnare ex se una automatica preferenza al ricorrente.

In base peraltro proprio al rilievo da annettere alle esperienze professionali omologhe, come riferibili anche allo svolgimento di funzioni di "analoga natura", non può negarsi, infatti, la piena valutabilità dell’esperienza requirente della controinteressata, attuale e svolta almeno per dieci anni (20002009), secondo gli stessi rilievi del ricorrente, in un ambito specialistico dedicato alla c.d. tutela delle fasce deboli, tra i quali rientrano le vittime da reato minorenni, che secondo lo stesso parere attitudinale specifico, e come posto in luce nella proposta B, condivisa e approvata dal

Plenum, denota la maturazione "…nel corso della ormai quasi ventennale esperienza (di) una conoscenza particolarmente approfondita e aggiornata".

Ne consegue che, nell’ambito dell’apprezzamento globale dell’esperienza professionale dei candidati in comparazione, la prevalenza "temporale" delle funzioni requirenti minorili svolte dal ricorrente non determina un correlato giudizio di maggiore attitudine quando sia sopravanzata, secondo una valutazione di discrezionalità non illogica né irragionevole, e quindi non ulteriormente sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa nei suoi squisiti profili di merito, dall’apprezzamento della maggior valenza complessiva delle esperienze requirenti della controinteressata, svolte sia in ambito minorile specifico, sia in ambito omologo in funzione dell’assegnazione a pool specialistico, congiunte alla considerazione di peculiari iniziative organizzative assunte o condivise nell’ufficio requirente minorile (istituzione dell’ufficio interventi civili, elaborazione di questionario per la rilevazione in ambito scolastico di situazioni di difficoltà e disagio minorile) e nell’ambito dell’altro ufficio requirente (partecipazione per delega del Procuratore alla Conferenza permanente delle pubbliche amministrazioni, sezione integrata per le tematiche sociali presso la Prefettura di Lecce), e al più generale impegno formativo (polizia giudiziaria, collaboratori dei servizi sociali e consultoriali, avvocatura, operatori sanitari), nonché dagli elementi ricavabili dalla audizione e dalle soluzioni organizzative ivi prospettate.

Del pari, nell’ambito della valutazione globale, lo svolgimento quale facente funzioni per brevi periodi feriali e quale magistrato anziano in turno, delle funzioni direttive in sostituzione del titolare assente, non costituiscono ex se elemento preponderante.

Alla stregua dei rilievi che precedono devono essere quindi disattese anche le doglianze di cui al secondo e quinto motivo di ricorso.

1.3.3) Infondate risultano, da ultimo, anche le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso.

Quanto alla lamentata obliterazione del parere favorevole relativo al superamento della quarta valutazione di professionalità, come già rilevato sub 1.2), di esso da invece conto la proposta A che, pur riferendo erroneamente la data del parere (29 settembre 2009 anziché 29 ottobre 2009), evidenzia i giudizi di "eccellenza" quanto alle doti di capacità, operosità, diligenza e preparazione, onde il Plenum ne ha avuto piena contezza, non potendosi certo pretendere che esso dovesse costituire unico o decisivo elemento di valutazione nel contesto della valutazione globale comparativa.

Del pari, non può attribuirsi alcuna valenza preferenziale autonoma alla rivendicata maggiore conoscenza dei profili di ordinamento giudiziario (peraltro riferibili ad incarico elettivo del ricorrente quale componente del Consiglio giudiziario del distretto della Corte d’Appello di Lecce) -laddove nel parere attitudinale specifico espresso sulla controinteressata vi è del pari giudizio favorevole, riprendendo la relazione del Procuratore della Repubblica di Lecce secondo cui "La dott.ssa R. ha conoscenza aggiornata dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura e delle norme che regolano lo status del personale giudiziario".

Ancora, non possono assumere valenza preponderante gli altri incarichi organizzativi e didattici svolti dal ricorrente, o la frequenza di corsi di formazione, laddove anche la ricorrente è portatrice a sua volta di esperienze di incarichi organizzativi qualificati, di attività didattiche e ha frequentato numerosi corsi formativi (esperienze didattiche e corsi formativi peraltro più direttamente afferenti al settore minorile).

Alla pur elevata produttività del ricorrente fa riscontro, del pari, una rimarchevole produttività della controinteressata (il parere attitudinale specifico pone in luce come "Il complessivo carico di lavoro del pool di appartenenza, particolarmente significativo ed oneroso sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, ha visto la dott.ssa R. unico magistrato assegnatario dall’ottobre 2005 al luglio 2006 e, comunque, anche dopo l’arrivo in data 12.7.2006 di altra collega, destinataria delle assegnazioni in rapporto di 1 a 3").

Né risulta che l’audizione abbia posto in luce una maggiore conoscenza da parte del ricorrente delle problematiche dell’ufficio requirente minorile leccese, laddove, come peraltro rimarcato dal relatore della proposta B consigliere C.P. e dal consigliere F., la controinteressata ha formulato specifiche proposte di soluzioni organizzative: a tal fine è sufficiente leggere il verbale del 21 giugno 2010 per rilevare che la controinteressata ha esposto in modo ampio, informato e consapevole le problematiche organizzative della Procura minorile leccese, individuandone le criticità e ipotizzando moduli di riorganizzazione del lavoro e di ridistribuzione e migliore impiego del personale, condensati anche in una relazione con allegati, laddove il ricorrente si è soffermato su aspetti di carattere più generale.

Nell’ambito della stessa audizione, peraltro, la controinteressata ha richiamato l’istituzione dell’ufficio interventi civili "…fondato da me insieme al dottor De Salvatore e al grande Procuratore dell’epoca Donato Palazzo", non disconoscendo dunque l’apporto offerto dal collega De Salvatore, a differenza di quanto rilevato dal ricorrente.

Sotto altro profilo, comunque, l’istituzione dell’ufficio anzidetto è solo una delle qualificate esperienze organizzative considerate dalla proposta B, che invece si è soffermata, sulla scorta del parere attitudinale specifico, anche su altre iniziative, e tra di esse su quelle concernenti l’ascolto protetto dei minori quale modulo anticipatore delle innovazioni introdotte dalla legge n. 66 del 1996.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, devono quindi disattendersi anche le censure svolte nel terzo motivo di ricorso.

3.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

4.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe n. 8406 del 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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