Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38263 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29.11.2010, pronunciata a seguito di incidente di esecuzione, respingeva la richiesta del P.M. di revocare il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 concesso a F.D. dal Tribunale di Roma, con provvedimento in data 19.1.2007, nella misura di mesi quattro di reclusione ed Euro 273,72 di multa. Il Tribunale rilevava, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, che la condanna indicata dal P.M. come causa di revoca del beneficio del condono era di mesi otto di reclusione, e quindi l’entità della pena inflitta non consentiva la revoca del condono, atteso il disposto della L. n. 241 del 2006, art. 3.

Ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, in quanto il F. – con la sentenza del Tribunale di Roma in data 20.3.2008 – aveva riportato una condanna alla pena di due anni e un mese di reclusione per delitti commessi in data 11.2.2008.

Dalla motivazione della suddetta sentenza del 20.3.2008 si poteva evincere che per il reato di cui all’art. 628 c.p. era stata inflitta al F. la pena di anni due di reclusione, oltre la multa, e quindi si era verificata la condizione alla quale era sottoposta la concessione del predetto condono.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L. n. 241 del 2006 prevede che il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

A F.D., con provvedimento in data 19.1.2007 del Tribunale di Roma, era stato applicato l’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di mesi quattro di reclusione ed Euro 273,72 di multa.

Dagli atti risulta che il predetto è stato condannato, con sentenza in data 20.3.2008 del Tribunale di Roma, alla pena di anni due di reclusione per una rapina commessa in data 11.2.2008 (oltre a un mese di reclusione, a titolo di continuazione, per il delitto di resistenza).

Quindi, nei cinque anni dall’entrata in vigore della suddetta legge, ha commesso un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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