Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-04-2012, n. 5470 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 19 marzo 2010, che in accoglimento dell’appello di Intesa San Paolo spa e Banco di Napoli spa ha rigettato la sua domanda.

La controversia concerne il licenziamento del F., dipendente del Banco di Napoli inquadrato nella 3^ area professionale, a seguito di contestazioni disciplinari con le quali gli si addebitavano comportamenti sospetti inerenti ad attività criminose.

La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato per aver "erroneamente equiparato l’addebito disciplinare ed i fatti ivi contestati con i fatti per i quali vi è stata una pronuncia assolutoria in sede penale". Ha ritenuto quindi fondato l’addebito disciplinare e legittimo il licenziamento, pur in presenza di assoluzione con formula piena nel processo penale.

Il ricorso è basato su di un unico motivo.

Intesa San Paolo spa ha depositato controricorso.

Banco di Napoli spa ha depositato controricorso con ricorso incidentale sul problema della sua legittimazione passiva.

Entrambi i controricorrenti hanno depositato una memoria.

L’addebito disciplinare che ha portato al licenziamento del F., dipendente di Banca, concerne quelli che la sentenza definisce "comportamenti sospetti in occasione di illeciti perpetrati nella preparazione di una rapina in danno del Banco".

In particolare, "alcune intercettazioni telefoniche attivate nell’ambito di un procedimento penale", concernenti rapporti del F. con alcuni soggetti della malavita in procinto di organizzare una rapina ai danni dell’agenzia del Banco di Napoli di (OMISSIS), ove era addetto il ricorrente.

La Corte di merito precisa che il F. fu assolto dalla imputazione di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., con la motivazione che non era risultato provato l’inserimento permanente del F. nel sodalizio criminoso (la sentenza della Corte d’appello richiama sul punto la sentenza della Corte d’appello penale del 3 aprile 2001 acquisita al fascicolo del processo del lavoro). La Corte da inoltre atto che la Corte d’appello penale nel motivare l’assoluzione ha affermato che "tutte le conversazioni che chiamano in causa l’imputato ( F.) attengono solo a fasi preparatorie della rapina all’agenzia di (OMISSIS) poi non consumata e quindi ad una azione delittuosa nemmeno effettuata". Sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza del giudice penale e sulla base della valutazione della prova testimoniale, nonchè del testo delle intercettazioni telefoniche, la Corte d’appello ha motivato perchè, invece, l’addebito disciplinare risulta fondato e quindi legittimo il relativo licenziamento.

Se la mancata esecuzione della rapina e l’esclusione della partecipazione all’associazione per delinquere in quanto la partecipazione non era stata permanente, sono idonee ad escludere la responsabilità penale, lo stesso non può dirsi per quanto attiene alla responsabilità disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro bancario. A questo argomento di fondo la Corte ne aggiunge altri attinenti alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche in ordine alle ragioni della riferibilità delle stesse alla persona del F., e della prova testimoniale, in particolare quella relativa alle dichiarazioni prodotte in contestazione nel corso dell’esame della teste P., ex fidanzata di uno degli esponenti della malavita coinvolti nella progettazione delle rapine.

Contro la sentenza della Corte d’appello, il F. propone un unico motivo di ricorso, in cui vengono indistintamente denunziate violazioni di norme di diritto, nullità del procedimento, vizi di motivazione, con una formulazione indistinta e priva dei necessari requisiti di specificità e distinzione.

In ogni caso, deve rilevarsi, che l’addebito disciplinare che ha dato luogo al licenziamento non si basava sulla responsabilità penale, ma su presupposti del tutto diversi e i fatti accertati, se non configuravano una responsabilità da reato, sono stati valutati dal giudice civile tali da integrare la responsabilità disciplinare, che poggia su presupposti del tutto diversi.

La valutazione della Corte d’appello lavoro sul punto è analitica e consequenziale. Il ricorso per cassazione si risolve nella richiesta di una diversa valutazione della prova rispetto a quella contenuta nella sentenza; quindi, in una diversa valutazione del merito della causa, senza che vengano individuate specifiche e puntuali incongruenze nella motivazione, che, come si è visto nella sintesi contenutistica sopra riportata, è adeguata e coerente.

Il ricorso principale deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alle controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale rimane assorbito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente alla rifusione alle controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in 20,00 Euro, nonchè 1.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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