T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione lavori edili abusivi, redatto il 17.8.2011 dagli operatori di Polizia locale del Comune di Nepi e comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta il 29.8.2011.

Il provvedimento impugnato richiama nelle premesse:

a). ordinanza di sospensione n. 806/UT del 9.2.2011 notificata in data 1.3.2011;

b). ordinanza di ingiunzione alla demolizione dei lavori del 9.2.2011 n. 807/UT, notificata in data 1.3.2011, con cui si ordinava al ricorrente di procedere nel termine di 90 giorni dalla notifica alla demolizione delle opere abusive.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Illogicità, violazione di legge, eccesso di potere del verbale di inadempienza spontanea del 17.8.2011, nonché della precedente ordinanza di demolizione 807 UT ad esso sottesa.

Con i motivi di ricorso l’interessato sostiene che vi è stata inadempienza all’ordinanza di demolizione in conseguenza della richiesta di sequestro dell’immobile formulata dal PM il 15.1.2011, convalidata dal GIP in pari data ed eseguita il 28.1.2011, che inibiva e inibisce tuttora al ricorrente custode di ottemperare alla ingiunzione n. 807/UT.

Controparte eccepisce l’inammissibilità per tardività (dell’eventuale) impugnazione dell’ordine di demolizione in quanto il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è inammissibile in quanto, come rilevato da controparte, non sono stati tempestivamente impugnati gli atti presupposti.

Peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto che non possono ritenersi oggetto di ricorso, nella sede giurisdizionale, atti che – come quello in esame – costituiscono soltanto mere operazioni di accertamento effettuate da agenti del Corpo di Polizia Locale, privi di competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 25 giugno 2008, n. 6167; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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