T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il decreto, senza numero, datato 30.6.2011, del Ministero della Giustizia con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami per n. 500 posti di allievo agente della Polizia penitenziaria maschile riservato, ai sensi dell’art. 16 L. 226/04, ai volontari in ferma prefissata di un anno VFP1, indetto con PDG 7.10.2010, pubblicato in GU 29.10.2010 n. 86, con la seguente motivazione: non ha sottoscritto l’istanza di partecipazione alla medesima procedura.

Con i motivi di ricorso l’interessato sostiene che – per la sottoscrizione della domanda – non era prevista alcuna obbligatorietà, vedi art. 5, comma 3; sul punto, il medesimo ha compilato la domanda e allegato, formandone un tutt’uno, la copia dell’attestato di servizio che reca la propria sottoscrizione autonoma.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, l’istante non ha sottoscritto l’istanza di partecipazione alla procedura; la circostanza è assolutamente incontestata;

b). non può essere condivisa la prospettazione fornita dalla parte ricorrente. In proposito, legittimamente la Commissione esaminatrice, in sede di esame della domanda, dispone l’esclusione dal concorso dell’istante perché la medesima domanda è priva di sottoscrizione atteso che la sottoscrizione in una domanda costituisce regola di carattere generale (a prescindere dalle previsioni del bando) comunque non derogabile, che trova la sua "ratio" nell’esigenza di individuare il soggetto autore della stessa; che dà certezza giuridica e serietà all’iniziativa che assume (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 03 maggio 2005, n. 1894);

c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del provvedimento di esclusione; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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