Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 9 marzo 2011 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a D. D.S., indagato per concorso nel reato di omicidio volontario pluriaggravato in persona del commerciante C. C., ucciso a colpi di pistola verso le ore 21 del 4 maggio 1999 appena uscito da un circolo ricreativo di (OMISSIS)).

Il Tribunale desumeva i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni accusatone rese da S.G., autore confesso del delitto, da cui risultava:

– che l’omicidio era stato approvato da B.G. e Z. S., capi dell’omonimo clan camorristico radicato nel territorio di Ercolano, i quali, appoggiando A.V. commerciante – al pari di C. – di abiti usati in quel di Prato, miravano, attraverso l’eliminazione fisica del suo diretto concorrente, a monopolizzare quel mercato;

– che il progetto iniziale prevedeva un agguato teso nel parcheggio adiacente al carcere di Prato, dove la vittima, sottoposta al regime della semilibertà, era solita lasciare la sua auto prima di rientrare in istituto;

– che il 21 aprile 1999 D.D.S. e Z.G., venuti appositamente da Ercolano, avevano eseguito un sopralluogo nel parcheggio designato, accompagnativi da S. e A., scoprendo che la vittima non era detenuta in quel carcere;

– che perciò l’esecuzione era stata rinviata, per essere attuata il 4 maggio successivo da S. e G.P..

Il Tribunale riteneva le dichiarazioni di S. intrinsecamente attendibili e indicava come riscontro individualizzante il fatto che i tabulati relativi al telefono cellulare dell’indagato rivelavano che lo stesso, nei giorni 21 e 22 aprile 1999, partito da Ercolano, si era trattenuto per due giorni a Prato.

Contro l’anzìdetta ordinanza l’indagato ricorre per cassazione e denuncia erronea applicazione dell’art. 575 cod. pen., e mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Deduce in particolare:

1. che la condotta ascrittagli non si pone in rapporto causale con l’omicidio, considerato che il delitto fu realizzato da altre persone, in tempo e luogo diversi da quelli inizialmente progettati;

2. che la condotta ascrittagli non configura neppure l’autonoma fattispecie di omicidio tentato, dal momento che il sopralluogo si risolse nel compimento di un mero atto preparatorio. p. 2. Il ricorso è fondato.

In effetti la condivisione del progetto di uccidere la vittima designata al momento del rientro in carcere e la partecipazione al sopralluogo finalizzato a studiare le modalità migliori per la riuscita dell’impresa non integrano il concorso nell’omicidio, perchè l’odierno ricorrente, una volta costatato che la vittima non era detenuta nel carcere di Prato, non insistette nell’azione, ma si ritirò dall’impresa, che fu successivamente realizzata, senza il suo concorso, da altre persone.

Neppure è configurabile, a carico dell’indagato, alla stregua delle risultanze descritte nell’ordinanza impugnata, il tentativo di omicidio, perchè, pur accedendo all’orientamento giurisprudenziale che estende la nozione di "atti idonei" anche a quelli che non sono propriamente esecutivi dell’azione tipica incriminata, difetterebbe il requisito dell’idoneità degli atti preparatori concretamente posti in essere, dal momento che sopralluogo ed eventuale agguato – valutati ex ante – non avrebbero sicuramente condotto a nulla, posto che la vittima, non essendo ristretta nel carcere di Prato, non sarebbe mai transitata là dove gli esecutori si erano appostati.

Pertanto l’ordinanza impugnata dev’essere annullata per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con rinvio allo stesso Tribunale affinchè, riesaminate le risultanze processuali, accerti e valuti se emergano elementi – ulteriori rispetto a quelli già considerati – dimostrativi di un concreto contributo causale dato dall’indagato alla prosecuzione dell’azione conclusasi con l’uccisione della vittima.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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