Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di S. R. avverso il decreto di sequestro conservativo della somma di Euro 1.940,00 rinvenuta dai CC. il 25-02-011 sulla persona anzidetta, sorpresa in un bar in orario non compatibile con quello entro il quale era stato autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio presso cui trovavasi detenuto agli arresti, sequestro disposto all’esito di relativa udienza di convalida di arresto in data 26-02- 011, il tribunale del riesame di Modena, con ordinanza in data 5-4- 011, rigettava la predetta istanza, ritenendo sussistente il pericolo di dispersione delle garanzie del credito per spese di mantenimento in carcere all’esito del procedimento penale per il reato di cui all’art. 385 c.p.p., definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. il 15-3- 011, con esplicita condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare in carcere.

In assenza di regolare fonte di reddito e di precaria condizione lavorativa e valutato anche, oltre che la natura del bene, il non esiguo ammontare delle predette spese di mantenimento in carcere, il Tribunale del riesame modenese riteneva la concreta sussistenza del periculum in mora e l’inidoneità della cauzione offerta non proporzionata alla consistenza delle cennate spese in carcere.

Avverso detta ordinanza la difesa del S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 445 c.p.p., risultando ostativa alla ragione, a supporto del sequestro, il fatto che la condanna ex art. 444 c.p.p., non superante i due anni di pena (come nella specie) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e che il richiamo alle spese di mantenimento in carcere è fondato su di un presupposto del tutto preventivo, in assenza di definitività della decisione e, in ogni caso, essendo il reddito documentato dal ricorrente del tutto sufficiente a garantire detto spese in carcere anche in considerazione della brevità del tempo di espiazione pena determinato con detta sentenza.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, correttamente e motivatamente il Tribunale modenese ha confermato il disposto sequestro conservativo della somma rinvenuta sulla persona de ricorrente. Se è vero che non è a contestarsi la legittimità del provvedimento nel contesto dei fatti oggetto della sentenza di patteggiato del 15.3.011 innanzi al Tribunale modenese, e altrettanto vero che il mantenimento della somma in sequestro può utilmente essere finalizzata al pagamento non già delle spese processuali (insussistenti per il rito) ma delle spese di custodia cautelare, del tutto escluse dall’esenzione in detto rito.

Al riguardo, l’impugnata ordinanza ha motivatamente enunciato le ragioni di tale fondatezza anche in relazione ad altrettanto motivato periculum in mora per le condizioni oggettive e soggettive del ricorrente, soggetto in precaria condizione lavorativa e per la natura stessa del bene (cfr. fol. 2 provvedimento impugnato).

Il fatto che la decisione non sia ancora definitiva non è di ostacolo al mantenimento della misura che utilmente potrà essere revocata in sede eventuale sviluppo favorevole del procedimento decisorio nei confronti dell’imputato in ordine al reato di evasione contestatogli.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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