T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su una porzione, pari a circa 37 mq, di un immobile di sua proprietà coperto a terrazza, oggetto di pendenti domande di condono edilizio, ubicato in Mazzano Romano, in strada Meterano s.n.c., il ricorrente ha realizzato un tetto in travetti e tavelloni con sovrastante manto di tegole.

Detta copertura è stata sanzionata con l’ordinanza 8.5.2006, prot. n. 2840 dell’11.5.2006, notificata il 24.7.2006, che è stata impugnata con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) eccesso di potere per illogicità manifesta – contraddittorietà – erroneità dei presupposti – difetto di istruttoria – insufficienza della motivazione – irragionevolezza – sviamento – violazione dell’art. 33 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: l’opera realizzata, che conformerebbe il preesistente edificio alle prescrizioni della normativa di vincolo paesistico ambientale della campagna romana (essa prescriverebbe le coperture a tetto dei manufatti) ed integrerebbe un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, non sarebbe idonea ad integrare la fattispecie sanzionabile con la demolizione, non determinando né un aumento di volume né un aumento di superficie, per cui non comportando modifiche ai parametri urbanistici ed alla destinazione d’uso della preesistente costruzione e non rappresentando qualcosa di diverso rispetto alla stessa, da cui deriverebbe la sufficienza di una semplice denuncia di inizio attività e la non necessità del permesso di costruire, anche ove essa fosse considerata una ristrutturazione edilizia, con correlata possibilità di irrogare la sola sanzione pecuniaria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e giammai quella demolitoria individuata dall’art. 33 del medesimo decreto; il preesistente fabbricato sarebbe poi oggetto di domande di condono edilizio e sarebbe rientrato nell’oggetto di perimetrazione come zona di recupero ed infine non si sarebbe tenuto conto del pregiudizio arrecato dalla demolizione alle sue parti non interessate da detto tipo di sanzione;

2) eccesso di potere – travisamento dei fatti – erroneità dei presupposti – difetto di istruttoria: alla luce dei rilievi sopra fatti, l’adozione dell’ordinanza gravata sarebbe indice della carenza dei presupposti, dell’insufficiente istruttoria e del complessivo travisamento dei fatti;

3) violazione degli artt. 7 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 – omessa comunicazione dell’avvio del procedimento: non è stata data detta comunicazione, con impedimento, per l’interessato, di prendere parte al procedimento, nel quale prospettare fatti ed argomenti a suo favore, e non è stato neppure indicato l’ufficio presso il quale prendere visione degli atti ai sensi dell’art. 8 della citata legge n. 241/1990.

Il Comune di Mazzano Romano, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 18.12.2006, n. 1438c, è stata disposta un’istruttoria a carico del Comune intimato, il quale ha provveduto al deposito della documentazione richiesta.

Con successiva ordinanza 27.2.2007, n. 975, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sulla base della peculiarità dell’intervento contestato e del possibile pregiudizio per il preesistente manufatto che deriverebbe dall’esecuzione della demolizione ingiunta.

Nell’udienza pubblica del 3.11.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento indicato in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione di un tetto in travetti e tavelloni con sovrastante manto di tegole, realizzato su una porzione di preesistente manufatto già coperto a terrazza, di proprietà del ricorrente, ubicato nel Comune di Mazzano Romano, in strada Meterano s.n.c..

1.1 – In primo luogo è necessario inquadrare giuridicamente l’intervento edilizio contestato, al fine di accertare la sanzione prevista, per essere lo stesso stato eseguito abusivamente, ed in definitiva di verificare se quella in concreto irrogata sia o meno legittima.

2 – Dopo un attento esame, proprio della fase di merito, deve affermarsi che l’opera in questione integra senz’altro un intervento di ristrutturazione edilizia, con modifica parziale di sagoma e prospetti nel preesistente fabbricato. Quest’ultimo aveva, infatti, per tutta la sua estensione, la copertura con terrazzo piano, mentre attualmente, per effetto dell’intervento de quo, una porzione di detta copertura è stata sostituita da un tetto.

3 – Tale tipo di intervento richiede il permesso di costruire o alternativamente una D.I.A. cd. pesante, entrambi pacificamente mancanti, e non già, come assume parte ricorrente, una semplice denuncia di inizio attività.

4 – Pertanto, differentemente da quanto dedotto in ricorso, la sanzione prevista in questo caso è proprio quella dell’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, in concreto comminata e contestata in questa sede.

Essa costituisce espressione di attività vincolata, che il Comune territorialmente competente deve esercitare quando si verifichino in concreto le fattispecie ivi descritte.

5 – Ne deriva che non solo detta disposizione normativa è stata correttamente applicata, ma altresì che non si ravvisano neppure i denunciati difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, atteso che, al contrario, ricorre in concreto proprio la situazione ivi prevista in via astratta.

6 – Naturalmente deve precisarsi che il citato art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce la sanzione dell’ordine di demolizione, senza, tuttavia, prevedere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, per il caso di inottemperanza allo stesso, come, invece, sembrerebbe erroneamente richiamarsi nel provvedimento impugnato.

7 – Quanto al dedotto pregiudizio al preesistente fabbricato che deriverebbe da tale demolizione, deve rilevarsi, per un verso, che esso è solo assunto e non suffragato da alcun elemento probatorio, quale una perizia di parte, e, per altro verso, che, risultando nel provvedimento gravato che l’area è gravata da usi civici, perciò da vincolo, circostanza non censurata dal ricorrente, in base al comma 3 della disposizione in parola, non è in nessun caso possibile la sanzione pecuniaria alternativa, altrimenti ammissibile.

8 – Infine, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., la dedotta violazione delle norme procedimentali non determina l’annullamento del provvedimento qui impugnato, stante il rilevato carattere vincolato dell’attività.

9 – Deve concludersi che il ricorso è infondato e va rigettato.

10 – Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, stante la soccombenza del ricorrente, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune di Mazzano Romano.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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