Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 109 del 20 maggio 2011, depositata il 21 luglio 2011, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto la sanzione della censura al dott. M. B.A., giudice presso il Tribunale di Milano, incolpato, come riportato nell’epigrafe della sentenza, "dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), perchè, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, con funzioni di giudice, nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo 2003 ed il giorno 15 settembre 2008 (sottoposto ad ispezione periodica ordinaria), ha omesso di rispettare i termini di deposito di 240 sentenze civili, di cui 228 monocratiche e 12 in grado di appello (pari al 60,75% delle sentenze complessivamente depositate), con un ritardo massimo pari a 829 giorni e ben 72 casi di ritardo superiore all’anno".
La Sezione disciplinare ha ritenuto che gli elementi addotti dal dott. B. (aggravio relativo ai processi di "vecchio rito" assegnatigli, aggravio derivante dalla nomina a componente del Consiglio giudiziario di Milano, natura delle controversie e numero delle udienze celebrate) non appaiono idonei a giustificare i ritardi contestati, poichè questi risultano numericamente significativi, raggiungono una punta massima molto elevata e sono superiori ad un anno in 72 casi; il numero di sentenze depositate nel periodo, circa 400 in cinque anni e mezzo (con una media di 75 sentenze all’anno circa), non è particolarmente alta; la percentuale delle sentenze depositate in ritardo è del 60 per cento.
In conclusione, ad avviso della Sezione disciplinare, tali concomitanti circostanze portano ad escludere che la difficoltà delle cause assegnate al magistrato (indiscutibile sia in relazione all’oggetto che alla durata) e l’impegno al Consiglio giudiziario di Milano (che pure ha certamente inciso sulla sua produttività nonostante l’esonero di cui ha usufruito) possano avere una efficacia scriminante dei ritardi, anche perchè, a fronte di numeri assoluti non ingestibili, criteri di ordinaria diligenza dovevano imporre modalità di organizzazione del lavoro tali da non determinare l’enorme lasso di tempo lasciato decorrere tra l’assunzione della decisione ed il deposito della sua motivazione in così tanti casi.
2. Avverso tale sentenza il dott. B.A. M. ha proposto ricorso per cassazione.
11 Ministro della giustizia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 per avere la Sezione disciplinare erroneamente applicato le disposizioni di tale decreto legislativo, entrato in vigore il 19 giugno 2006.
Il motivo è infondato, in applicazione del consolidato principio in virtù del quale, ai sensi dell’art. 32 bis del citato D.Lgs. n. 109 del 2006 (introdotto dal D.Lgs. n. 269 del 2006), anche se i depositi tardivi siano in parte anteriori alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, ma siano stati contestati unitamente ad altri successivi alla data medesima, si applicano le nuove disposizioni, essendo stato il procedimento promosso nel vigore di queste ultime (e senza alcuna possibilità di scissione, quanto all’apprezzamento della gravità del fatto, dell’unica condotta permanentemente lesiva dell’interesse tutelato) (tra le altre, Cass., sez. un., nn. 16557 del 2009, 967 del 2010, 18696 e 18697 del 2011).
2. Con gli altri motivi, si denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza relativamente alle circostanze (tra le quali, in primo luogo, la nomina a componente del Consiglio giudiziario di Milano per il periodo 2003/2005, con esonero parziale dal lavoro ordinario) che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto condurre a ritenere giustificati i ritardi contestati, anche in considerazione della indiscussa qualità del lavoro svolto; inoltre, si rileva che il ritardo massimo addebitato, indicato in 829 giorni, è frutto di errore materiale (come risulta da attestazione della cancelleria prodotta nel corso del procedimento), essendo in realtà consistito in giorni 493 (o 448, escludendo il periodo feriale).
Le censure si rivelano anch’esse infondate.
La giurisprudenza più recente di questa Corte si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), il superamento di un anno di ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo e accertate dalla Sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito: tale termine, infatti, è superiore alla soglia della ragionevolezza perchè è ritenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità e, quindi, la stesura di qualsiasi provvedimento ed il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione (Cass., sez. un., nn. 18696, 18697, 20938, 28802 del 2011, 1990 del 2012; cfr., anche sent. n. 528 del 2012).
La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, poichè la Sezione disciplinare ha dapprima accertato la sussistenza dei plurimi ritardi ultrannuali contestati (a tal riguardo, risulta irrilevante, nella complessiva valutazione della situazione, il denunciato errore materiale relativo all’entità del ritardo massimo addebitato) ed ha poi esaminato le circostanze giustificative addotte dall’incolpato, negandone la concreta idoneità ad escludere l’antigiuridicità della condotta, con motivazione da ritenere immune da vizi logici, tenuto conto della quantità dei ritardi (in assoluto ed in percentuale rispetto al totale), del numero di quelli di durata superiore all’anno e del tipo di cause di inesigibilità invocate dall’incolpato.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro della giustizia.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
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