Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di H. H. ed H.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23-12-010 dal Tribunale di Roma, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies ad oggetto delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto intestate ai richiedenti, in essere presso la Banca NLB di Tuzia in pendenza di procedimento penale per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.74 e 73, artt. 644, 648 bis c.p. e L. n. 356 cit., art. 12 quinquies rilevato che, dopo acquisizione di atti rilevanti ai fini del decidere in termini decadali alla decisione rispetto alla richiesta di detta acquisizione,il Tribunale procedente in sede di merito, in data 11-3-011, con il giudizio di colpevolezza degli imputati anzidetti in ordine ai reati loro ascritti, aveva disposto la confisca dei beni in sequestro, dichiarava inammissibili le proposte richiesta di riesame per carenza di interesse.

Al riguardo, con la relativa ordinanza del 25-3-011, l’adito Tribunale rappresentava che il provvedimento di confisca era del tutto autonomo rispetto a quello del sequestro anzidetto, provvedimento quest’ultimo superato dal nuovo titolo ablativo a carattere definitivo, sic che l’interesse concreto ed attuale dei ricorrenti trovava ormai tutela nel procedimento impugnatorio avente ad oggetto la confisca.

Avverso tale decisione gli anzidetti imputati, a mezzo del proprio difensore,hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9" e art. 104 c.p.p., per mancata osservanza del termine perentorio di gg. 10 per la decisione sulla richiesta di riesame, termine decorrente dal 25-02-011 giorno di celebrazione della prima camera di consiglio, con conseguente perdita di efficacia del sequestro preventivo.

Va preliminarmente rilevato che l’eccezione proposta resta intuibilmente superata dalla cennata decisione di confisca di quanto oggetto dell’originario sequestro preventivo, provvedimento successivo a detto sequestro e per la natura e funzione stessa dell’atto "assorbente" ogni questione attinente il dotto sequestro in termini di tempestività della decisione impugnata. Di qui l’inammissibilità dei ricorsi con la con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento dalle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro mille,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE,00= in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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