Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5635 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. Michelangelo convenne innanzi al Tribunale di Taranto la Regione Puglia chiedendo il riconoscimento del suo diritto a ricevere la revisione prezzi in relazione ad un appalto di esecuzione delle pulizie dei locali di no stabile regionale, appalto assegnato nel 1974 e soggetto a taciti rinnovi annuali. La Regione chiese il rigetto della domanda affermando di aver sempre pagato, all’insorgere dei presupposti di cui all’art. 1664 c.c., la revisione prezzi. Il Tribunale di Taranto con sentenza 29.8.2002 respinse la domanda. La Corte di Lecce, adita dai curatore del fallimento della soc. Michelangelo, fallimento medio tempore dichiarato, respinse l’appello con sentenza 13.1.2005 nella quale affermò che la revisione prezzi nella specie andava riconosciuta nei limiti di cui all’art. 1664 c.c., nessuna diversa pattuizione essendo intercorsa, che la data alla quale ragguagliare l’incremento dei costi al fine di scrutinare l’eccedenza rispetto al 10% di legge era quella dell’ultima revisione prezzi accordata, che pertanto essendo la domanda proposta il 19.1.1987 andava accertato l’aumento in questione da 1.10.1985 a 1.10.1986, che per tal periodo la CTU aveva accertato un incremento percentuale dei salari pari a 9,76% e quindi al di sotto della soglia di legge.

Per la cassazione di tale sentenza la curatela del Fallimento ha proposto ricorso il 22.2.2006 al quale la Regione non ha opposto difese. La ricorrente curatela ha depositato memoria finale.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Nel ricorso, riportato il quesito sottoposto al CTU ed i relativi dati salienti, si addebita alla Corte di Appello, con la conseguente violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c., la lettura parziale della relazione peritale, avendo assunto alla base della decisione non l’intero sviluppo dei calcoli ma solo una errata proposizione conclusiva. Ad avviso della ricorrente curatela quindi l’errore conclusivo finale della CTU sarebbe stato supinamente riprodotto in sentenza la quale, pertanto, avrebbe in tal modo totalmente travisato la reale indicazione peritale che sviluppava conteggi indicanti un incremento dei costi del lavoro sempre superiori alla soglia di legge.

Osserva il Collegio come, per quanto il ricorso sia autosufficiente nell’esporre i dati argomentativi ed i dati conclusivi della CTU tra loro in contrasto, non emerge agli atti che tale travisamento – commesso in sede di elaborazione peritale – sia stato prospettato in appello. E poichè la CTU è stata espletata in Tribunale con riformulazione dei quesiti con ord. collegiale del 15.2.1993 (vd. ricorso) l’errore avrebbe dovuto emergere già nella prima udienza successiva al suo deposito, ove tempestivo (Cass. 24996 del 2010 e 22843 del 2006), o, se intempestivo nella seconda udienza successiva ai deposito stesso, e comunque nell’atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che, se pur con i diversi argomenti della pretesa inesistenza di una variazione prezzi, aveva rigettato la domanda non mal interpretando la seconda consulenza ma, come esplicitamente si afferma a pag. 3 del ricorso, neanche prendendola in esame.

Ed è significativo che la sentenza impugnata nel recepire le oggi contestate conclusioni peritali abbia osservato che su tale dato conclusivo non erano "……state opposte osservazioni contrarie".

E pertanto, se il preteso errore della sentenza d’appello è nato dal supino recepimento di conclusioni in contrasto con l’elaborato e se tale contrasto è questione di fatto che ben poteva e doveva essere posta tempestivamente e riproposta innanzi al giudice d’appello, il travisamento essendosi verificato nell’acquisizione peritale di primo grado, ne discende la tardività della odierna censura e l’inammissibilità del ricorso che solo su di essa si fonda. Non è luogo a regolare spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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