Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38192 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 24/3/11 il Tribunale di Sassari adito dagli indagati M.A. e M.B. in sede di riesame ai sensi dell’art. 324 c.p.p., del provvedimento in data 28/2/11, con cui il P.M. in sede aveva convalidato il sequestro effettuato dalla p.g. dell’autoveicolo Ford Transit tg. (OMISSIS) di proprietà di M.C., dichiarava inammissibile l’istanza per carenza di legittimazione in capo ai prevenuti, siccome non proprietari del mezzo, come tale non aventi diritto alla restituzione.

Secondo l’impostazione accusatoria i predetti viaggiavano a bordo dell’autoveicolo, che non si era fermato all’alt dei verbalizzanti e aveva proseguito la sua marcia, accelerando la velocità e determinando un inseguimento nelle vie limitrofe con tentativi di speronamento dell’auto di servizio ad opera del conducente identificato per M.A., persona sprovvista di patente di guida, che unitamente al passeggero continuava poi anche dopo il fermo nel suo atteggiamento aggressivo nei confronti dei verbalizzanti. Il veicolo era sottoposto sia a fermo amministrativo per violazione degli artt. 116 e 193 C.d.S. sia sequestro penale ex art. 354, quale corpo di reato.

Contro tale decisione ricorrono entrambi gli indagati a mezzo del loro difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento, censurano l’errore del giudice del riesame, che aveva dimenticato il disposto dell’art. 355 c.p.p., oltre quello dell’art. 257 c.p.p., a norma del quale titolare del potere di impugnazione del provvedimento di sequestro sono sia disgiuntamente che congiuntamente la persona nei cui confronti sono svolte le indagini, la persona alla quale le cose sono sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero l’affermazione del giudice del riesame si pone in contrasto con l’art. 257 c.p.p., che, come allegano fondatamente i ricorrenti, indica come legittimati alla richiesta di riesame "l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione".

L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Sassari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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