T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società ricorrente svolge attività di commercio di materiali edili; la sede amministrativa di tale attività è in un terreno condotto in locazione, ubicato in Marino, in via Daniele Manin n. 14, individuato in catasto al foglio 29, particella 1189 sub 3.

In altro terreno, di proprietà della Sig.ra Santi Daniela, di cui la ricorrente è pure locataria, sito in Marino, in via Daniele Manin, contraddistinto in catasto al foglio 29, particelle 12291232, dove la stessa assume di tenere il proprio deposito, nel corso del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale in data 13.2.2006, sono stati rinvenuti: a) 2 box prefabbricati poggianti su blocchetti in tufo a secco, ciascuno di 15 mq, l’uno suddiviso in 2 ambienti ed avente l’altezza di 2,70 m, adibito ad uso ufficio, l’altro di un solo ambiente e con altezza di 2,40 m, a destinazione magazzino; b) una tettoia in legno di 40 mq ed altezza variabile da 2,50 m a 2,20 m, coperta ad una falda con pannelli di lamiera sagomata, posta a copertura di materiali edili; c) 2 box prefabbricati in lamiera, ciascuno di 14,40 mq e dell’altezza di 2,30 m, adibiti a depositi materiali; d) una struttura mista di 120 mq, composta da gruppi di blocchetti in tufo sovrapposti a secco, che sorreggevano un’intelaiatura in legno e pannelli di lamiera sagomata posti a copertura, tamponata sul retro e divisa in 2 ambienti, impiegata come ricovero di materiali edili.

Con nota 6.3.2006, prot. n. 11347, pervenuta alla ricorrente in data 13.3.2006, è stata data comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio relativo alle predette accertate opere.

In data 7.4.2006 la Società E. ha depositato una memoria endoprocedimentale.

Nel frattempo, in data 2.3.2006, essa ha presentato una domanda di sanatoria, concernente 2 monoblocchi prefabbricati ad uso ufficio con annesso wc chimico, ubicati in terreno identificato in catasto al foglio 29, particella 2973.

In data 14.6.2006 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo, nel corso del quale è emerso che i 2 containers risultavano muniti di impianto di condizionamento e presentavano scaffalature ed attrezzature, che ne configuravano in modo incontrovertibile la destinazione ad uso ufficio ed archivio, mentre le altre strutture erano anch’esse utilizzate per l’attività svolta.

Con ordinanza 13.7.2006, n. 347, prot. n. 32747, notificata il 20.7.2006, è stata ingiunta la demolizione delle richiamate opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il menzionato provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) travisamento di fatto – difetto di istruttoria – eccesso di potere – errata applicazione dell’art. 3, lett. e), n. 7, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: affinché, per la realizzazione di depositi, come quelli contestati, sia necessario il permesso di costruire, sarebbe necessario accertare che gli stessi siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo, il che avrebbe qui imposto un accertamento circa il permanere in loco dei containers; nel caso in esame due dei containers sarebbero stati venduti e, perciò, non sarebbero più presenti in loco;

2) violazione di legge – eccesso di potere – mancata applicazione dell’art. 13, in relazione all’art. 38, della legge n. 47/1985, e dell’art. 45, in relazione all’art. 36, del d.P.R. n. 380/2001: l’Amministrazione non potrebbe adottare provvedimenti repressivi, senza aver prima esaminato e valutato le domande di sanatoria, mentre nella specie ciò sarebbe avvenuto.

Il Comune di Marino, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 17.5.20076, n. 2290, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 3.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si impugna l’ordinanza, individuata in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si ordina la demolizione di opere abusive, la cui descrizione è riportata in narrativa, alla quale si fa espresso rinvio.

2 – Rispetto alla parte di detto provvedimento con cui si colpiscono i containers che, secondo quanto sostenuto nell’atto di ricorso, ancor prima della sua adozione, sono stati rimossi, in quanto solo temporaneamente appoggiati per essere poi venduti, non si ravvisa l’interesse a proporre il presente gravame, atteso che il risultato è lo stesso che si conseguirebbe con la sua esecuzione spontanea, dando ottemperanza all’ingiunzione di demolizione ivi contenuta, per cui, non sussistendo, limitatamente a tali opere, alcun nocumento, ad opera del provvedimento medesimo, neppure un vantaggio potrebbe ottenersi con l’eventuale accoglimento dello stesso.

Ne deriva che, relativamente ai suddetti containers, il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.

3 – Esso è invece infondato per il resto, in riferimento all’impugnativa dell’ordinanza, per la parte concernente gli altri manufatti.

3.1 – Questi integrano interventi di nuova costruzione, in quanto determinano una trasformazione del territorio, a nulla rilevando in contrario il materiale di cui sono costituiti e la circostanza che siano o meno ancorati al suolo, data la previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2001, che considera tali anche i manufatti leggeri, utilizzati come "ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili", purché "non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

3.2 – Riguardo all’insussistenza nella specie di tale situazione di fatto escludente l’inquadramento nell’ambito di detto tipo di interventi edilizi, deve poi considerarsi che gli altri due containers sono muniti di impianto di condizionamento, di wc chimico e di scaffalature e di attrezzature varie, che ne fanno manufatti al servizio dell’attività commerciale esercitata dalla Società ricorrente, come risulta confermato anche dal sopralluogo eseguito in data 14.6.2006, mentre la tettoia e l’altra struttura sono impiegati come depositi di materiale edile in un’area utilizzata dalla stessa proprio a tale scopo.

È chiaro che ciò ne esclude il carattere temporaneo e provvisorio.

3.3 – Pertanto risulta corretta l’applicazione in concreto dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il quale si riferisce appunto agli interventi richiedenti, quale titolo edilizio, il permesso di costruire, realizzati – in una delle ipotesi previste – in assenza del medesimo, come si registra nella specie.

3.4 – Per quanto concerne l’invocata domanda di sanatoria, presentata in data 2.3.2006, deve rilevarsi, da una parte, che essa reca una particella dello stesso foglio catastale diversa da quelle che identificano l’area interessata dall’intervento contestato, dall’altra, che, alla data del 13.7.2006, quando è stata emanata l’ordinanza qui gravata, in relazione a detta istanza si era ormai da tempo perfezionato il silenzio rigetto di cui all’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Pertanto l’avvenuta presentazione di tale domanda non impediva affatto l’adozione del provvedimento impugnato in questa sede.

3.5 – Risulta poi del tutto inconferente il richiamo all’art. 38 della legge n. 47/1985, atteso che tale disposizione è riferita specificamente al condono edilizio ed ha, come tale, natura e portata eccezionali, essendo, per ciò stesso, insuscettibile di applicazione analogica.

4 – In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e da rigettare.

5 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza della ricorrente, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile, per carenza di interesse, ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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