Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5632 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Baia del Sol s.r.l. con ricorso ai sensi della L. Fall., artt. 299 e 98, proponeva opposizione allo stato passivo di Imaie, Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione coatta amministrativa. Tale opposizione aveva la finalità di contestare il rigetto della propria istanza di ammissione al passivo della liquidazione. Baia del Sol infatti chiedeva l’annullamento del predetto stato passivo nella parte in cui aveva previsto l’esclusione dalla lista dei creditori ammessi di essa società relativamente al credito chirografario di Euro 10000,00. In via subordinata, chiedeva l’ammissione del credito stesso alla liquidazione con riserva, qualora fossero emerse nel proseguimento del giudizio circostanze che tale misura avessero giustificato.

Precisava di aver presentato istanza di ammissione al contributo ai sensi della L. n. 93 del 1992, art. 7, per la realizzazione di un progetto musicale da incidere quindi in compact disc avente il titolo (OMISSIS)". Affermava di aver inoltrato tale istanza nel rispetto dei termini previsti e secondo le modalità indicate dall’Istituto.

Successivamente, con Delib. 5 giugno 2007, n. 6 Imaie aveva ammesso essa società a godere del contributo per l’importo di Euro 10000,00.

Quindi alla fine del 2007, Baia del sol aveva inviato ad Imaie il CD relativo al progetto musicale, in quanto ammesso a godere del predetto contributo. Imaie mediante comunicazioni apparse sul proprio sito, aveva dapprima informato gli aventi diritto di un ritardo nei pagamenti e quindi di una generica mancanza di conformità relativamente alle istanze pervenute.

Baia del Sol precisava di non aver mai avuto alcuna altra comunicazione riguardante presunte proprie irregolarità e comunque, che Imaie non aveva provveduto al pagamento delle somme richieste.

Apertasi la procedura di liquidazione coatta amministrativa essa si era visto respingere la istanza di ammissione del credito allo stato passivo. Deduceva quali motivi di opposizione anzitutto il difetto di motivazione nel provvedimento di mancata ammissione, quindi la già precisata circostanza dell’avvenuta ricognizione del debito,a mezzo della Delib. consiglio di amministrazione 15 giugno 2007, n. 6, quindi ancora l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri istanti che invece avevano visto accolte le proprie richieste.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione. Riteneva infatti inesistente il preteso obbligo di motivazione del singolo provvedimento facente parte del procedimento di formazione dello stato passivo, all’interno di una liquidazione coatta amministrativa.

Quindi riteneva legittima e coerente l’esclusione in questione attesa, tra l’altro, la circostanza che in relazione al progetto di opera musicale depositato dalla ricorrente pendeva un procedimento penale ai sensi degli artt. 640 e 459 cod. pen., dal quale derivava una situazione di incertezza oggettiva circa il vantato credito.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione Baia del Sol con atto articolato su cinque motivi.

Resiste con controricorso Imaie. La ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. Deve essere esaminata anzitutto la questione, proposta dalla difesa resistente, riguardante l’ammissibilità del ricorso.

Questo, contrariamente a quanto ritiene il resistente, è ammissibile. E’ ben vero che esso è stato redatto secondo una singolare tecnica che mescola sin dalle prime righe considerazioni giuridiche di ordine generale a brani di narrazione dei fatti, tuttavia il collegio, ad onta di tale tecnica, ha potuto comunque conoscere della vicenda così come prospettata dalla ricorrente, nei termini processualmente rilevanti.

2. Con il primo motivo di ricorso Baia del Sol lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, quale effetto della violazione del principio di imparzialità dell’attività dell’autorità giurisdizionale e del principio del giusto processo, nella misura in cui il Presidente del Tribunale non ha esercitato il dovuto potere di controllo sul liquidatore. Sostiene che il Presidente del Tribunale che ha nominato i liquidatori, versa poi in una sorta di conflitto di interessi ovvero di incompatibilità a pronunciarsi sull’operato dei medesimi. Secondo questa prospettazione di dunque, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 4, il Presidente del Tribunale di Roma avrebbe dovuto astenersi dal giudicare la causa nella quale era in questione l’operato dei liquidatori da lui nominati.

2.a. Con il secondo motivo che in quanto rappresenta uno sviluppo del primo, è ad esso connesso e dunque può essere esaminato congiuntamente, Baia del Sol invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a seguito della violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 25, 99, 209. Sostiene che lo stesso giudice che vigila e controlla la procedura, ovvero ancora il Presidente del Tribunale, non può far parte del collegio che decide sulle opposizione allo stato passivo.

2.c. I motivi sono inammissibili giacchè ogni doglianza attinente l’imparzialità del giudice può essere fatta valere con istanza di ricusazione. Soltanto nel caso di rigetto della medesima le affermate situazioni di incompatibilità o comunque di mancanza di imparzialità sono essere fatte valere come motivo di impugnazione del provvedimento comunque dato (vedi cass. n. 7980 del 2011, e per taluni riferimenti cass. n. 70 del 2001).

3. Con il terzo motivo di ricorso Baia del Sol lamenta la violazione e la falsa applicazione degli R.D. n. 267 del 1942, artt. 201, 55, 96, 113 e 113 bis. Lamenta infine la violazione o la falsa applicazione dell’art. 15 disp. att. cod. civ.. Sostiene l’errore del Tribunale laddove ha affermato la inapplicabilità alla liquidazione coatta amministrativa delle norme fallimentari in tema di ammissione con riserva, e quindi ha valorizzato il procedimento penale quale elemento di incertezza tale da condizionare il credito ed impedirne la ammissione allo stato passivo.

3.a. Osserva il collegio che la censura, alquanto confusamente, si duole tanto del rilievo assegnato al procedimento penale quanto, e conseguentemente, della mancata ammissione con riserva.

In proposito va premesso che il Tribunale con chiarezza ha rilevato che il progetto di cui si trattava era oggetto di indagine penale più ampia, relativa ai progetti artisti genericamente riferiti all’anno 2007, per i quali era stata presentata istanza di contributo. Il Tribunale quindi ha considerato che la regola dell’ammissione del credito con riserva non è prevista dalla legge ma ha ritenuto che l’operato dei commissari liquidatori è stato del tutto corretto giacchè pur non ammettendo il credito, e dunque evitando di dare alla indagine penale altro valore che non quello che la legge ad essa affida, hanno accantonato prudenzialmente gli importi relativi alle istanze oggetto di verifica. In sostanza l’accantonamento, considerato dal tribunale come misura sufficiente ad evitare una frettolosa definitività della decisione sulla ammissione, esclude che si sia verificato per l’appunto quell’effetto anticipato, e come tale ingiusto, di un’indagine penale non conclusa, che la ricorrente adombra.

In via di principio peraltro, osserva il collegio, che l’ammissione dei crediti con riserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene configurabile ancorchè non prevista espressamente dalla legge, nella liquidazione coatta amministrativa (cass. n. 17526 del 2003 tra le altre), resta comunque soggetta all’accertamento della oggettività del credito oggetto della istanza. Tale oggettività nella vicenda è stata esclusa dai liquidatori quale effetto della indagine penale, e dunque motivazione del tutto adeguata.

Il motivo è infondato.

4. Con il quarto motivo di ricorso Baia del Sol lamenta la violazione e la falsa applicazione della legge da parte del giudice del merito allorchè ha condiviso la mancata ammissione del credito al passivo per non avere la parte creditrice fornito adeguati elementi sulla sorte del procedimento penale. Lamenta altresì la violazione del principio di legalità e dell’art. 329 cod. pen., per avere in sostanza il giudice del merito ritenuto l’esistenza di una colpa penale prima ancora della | conclusione del relativo giudizio.

4.a. Osserva il collegio che in gran parte la doglianza è infondata alla luce delle considerazioni innanzi svolte nell’esaminare il motivo che precede. Quindi è il caso di rilevare che i giudici di merito hanno sottolineato che quanto allo stato del procedimento penale, ovvero alla idoneità del progetto presentato a fruire legittimante delle sovvenzioni concesse, la opponente nulla ha argomentato. In sostanza il giudice di merito ha ritenuto che, anche ove si fosse verificato il dissequestro dei beni, da tale elemento da solo non si sarebbe potuto ricavare, come argomentato dalla odierna ricorrente, la sua estraneità ai fatti costituenti reato,e dunque che il ragionamento seguito dai commissari liquidatori che in pendenza di un procedimento non potevano ritenere acclarato il diritto alla erogazione, richiesta è stato del tutto corretto.

Questa parte della motivazione della sentenza mediante la quale il giudice di merito da conto di essersi occupato della specificità della vicenda,e di non aver ricevuto dall’opponente altro che una mera deprecazione della mancata ammissione, non è in alcun modo considerata in ricorso.

Il motivo è pertanto anch’esso infondato laddove allega inesistenti violazione di legge, ed è inammissibile laddove ignora l’accertamento compiuto giudice del merito e pretende una diversa ricostruzione dei fatti.

5. Con il quinto motivo di ricorso Baia del Sol lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., derivante dal fatto che l’affermazione del giudice del merito, secondo il quale il diritto al contributo non è stato acclarato, è smentita invece dalla Delib. 15 giugno 2007, n. 6 di Imaie, ignorata dalla sentenza che ne occupa. Afferma quindi che Imaie non ha fornito alcuna prova della sua affermazione secondo la quale la raccomandata tempestivamente inviata ad esso sarebbe giunta priva del compact disk. In sostanza afferma di aver assolto all’onere della prova che ad essa incombeva circa la sussistenza del vantato diritto.

5.a. Osserva il collegio, anzitutto, che il ricorso confonde la prova del diritto alla contribuzione da fornire a suo tempo ad Imaie, oggetto della causa,con la prova del diritto al versamento delle somme corrispondenti al riconosciuto credito da contributo.

Ciò premesso, detta questione, sollevata con il motivo in esame, non è entrata in alcun modo nella ratio decidendi là quale, s’è detto, è basata sulla oggettiva incertezza del credito azionato. Il motivo è inammissibile.

6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore ella parte resistente delle spese del giudizio,liquidate in Euro 1600,00 per onorari ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generai ed accessori come per legge.
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