Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 16/2/2011 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico di P.C., imputato del reato di cui agli art. 372 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, giusta decreto di rinvio a giudizio del G.I.P. in data 27/10/2010, ritenuta la competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 33 bis c.p.p., dichiarava la nullità del decreto emesso ex art. 429 c.p.p. e disponeva la trasmissione degli atti al G.I.P..
Contro tale ordinanza ricorre il P.M. Distrettuale e ne chiede l’annullamento, denunciandone l’abnormità nella parte in cui determinava una non codificata trasmissione del procedimento in una fase, quella dell’udienza preliminare, esclusa dal dettato normativo di cui all’art. 33 septies c.p.p., comma 1.
Seguiva da parte del difensore dell’imputato memoria di replica, nella quale si chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. perchè tardivo.
Il ricorso, sebbene non tardivo, come deduce la difesa, siccome proposto a mezzo posta in data 4/3/2011 contro l’ordinanza del Tribunale in data 16/2/2011, pervenuta alla conoscenza dell’Ufficio del P.M. in data 2/3/2011, è tuttavia inammissibile.
Ed invero va preliminarmente osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, deve essere escluso ogni profilo di abnormità, quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice, emesso nell’esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo, rilevabile nel corso del procedimento (Cass. Sez. Un. 26/3/2009 Toni).
Ciò posto va detto che il potere di cui il giudice è dotato ai sensi dell’art. 33 septies c.p.p., ancorchè finalizzato ad investire degli atti del Tribunale in diversa composizione, si risolve comunque ed essenzialmente ancor prima nella dismissione degli atti di ritenuta non appartenenza alla propria cognizione, con la conseguenza che, quale che sia in ipotesi la sua correttezza giuridica, l’odierno provvedimento è stato comunque emesso nell’esercizio di quel potere di verifica della propria cognizione, che costituisce precipua attribuzione del giudice. Nel caso in esame, poichè il provvedimento impugnato risulta espressione di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento, anche se esso sia stato male esercitato, la dedotta abnormità non si verifica, giacchè in ogni caso il detto cattivo esercizio del potere è destinato a sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme (Cass. Sez. 3^ 5/11-22/12/04 n. 48979 Rv.
230223).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.