T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso il ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe con la quale il Comune di Colonna ha ingiunto la demolizione di:

"1. Manufatto di m. 8×8,60×7 realizzato su due livelli, copertura a tetto in cemento armato;

2. Manufatto di m. 5x10x3,50 di altezza, copertura a tetto in cemento armato;

3. Manufatto di m. 3×13,30×2 di altezza copertura in eternit;

4. Manufatto in legno di m. 4x4x3 di altezza copertura in eternit;" realizzati senza titolo abilitativo;

CONSIDERATO che avverso tale ordinanza il ricorrente oppone:

1. violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990: il provvedimento è stato emesso senza la comunicazione di avvio del procedimento, in esito alla quale l’interessato ben avrebbe potuto rappresentare che la sua dante causa aveva presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 in data 10 dicembre 2004;

2. Violazione dell’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; eccesso di potere per travisamento, errore nei fatti presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia: sostiene che l’attuale consistenza edificatoria sul terreno di cui è proprietario (abitazione rurale) è pari a mc. 400 cioè meno della metà del limite massimo di mc. 866,34 ammessi dal vigente PRG in forza dell’indice di 0,03 mc/mq previsto per la zona agricola, con conseguente rilevabilità dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell’istruttoria;

3. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e carenza di pubblico interesse: lamenta che poiché i manufatti risalgono ad epoca immemorabile, mentre l’amministrazione non ha adottato prima della ordinanza in esame alcun provvedimento sanzionatorio, non si evidenzia quale sia l’interesse pubblico attuale alla demolizione;

AVUTO RIGUARDO alla domanda di condono edilizio presentata dalla dante causa del ricorrente ed acquisita al protocollo comunale al n. 007905 in data 10 dicembre 2004 e con la quale alla voce "descrizione sintetica dell’illecito" la detta dante causa ha chiesto il condono di "Aumento di superficie utile di mq. 80,00 a destinazione abitazione", laddove l’ordinanza di demolizione gravata colpisce le seguenti superfici:

Manufatto sub 1= mq. 66,40; Manufatto sub 2=mq. 50,00; Manufatto sub 3=mq. 39,90; Manufatto sub 4 riferito a baracca in legno = mq. 16;

RILEVATO che da quanto sopra descritto nessuna delle superfici sopra descritte nell’ordinanza di demolizione appare coincidere con quelle portate nell’istanza di condono, con la conseguenza che non se ne può trarre l’effetto di sospendere seppure parzialmente l’ordinanza di demolizione in questione ai sensi dell’art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003, secondo la pur costante giurisprudenza (TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669);

RILEVATO che la risalenza dei manufatti non appare dimostrata, atteso che per il più antico di essi parte ricorrente fa riferimento al contratto di compravendita del 1978 della sua dante causa, riferendosi dunque ad un’epoca in cui era necessaria la licenza a costruire per tutti i manufatti ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificativa in tal senso della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

RILEVATO che, in ordine alla censura di mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è da osservare che l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, sicchè non sono predicabili utili apporti degli interessati al procedimento (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499);

AVUTO RIGUARDO anche alla memoria per la Camera di Consiglio presentata in data 17 ottobre 2011 dal Comune e con la quale si osserva appunto che le superfici dedotte nella domanda di condono non coincidono con quelle colpite dall’ordinanza di demolizione, come rilevato sopra dal TAR;

RILEVATO che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente E.M.A. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Colonna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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