Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38173

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.F.L. ricorre per cassazione a mezzo dei suoi due difensori contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per due episodi di evasione continuata in regime di arresti domiciliari, commessi rispettivamente in data (OMISSIS), e a sostegno della richiesta di annullamento denuncia con il primo motivo la mancata declaratoria di prescrizione del primo reato, il cui termine di anni sette e mesi sei risultava decorso alla data del 9/1/2011 e con il secondo motivo la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il secondo motivo di ricorso è non condivisibile e privo di fondamento giuridico, avendo i giudici del merito fatto corretta applicazione dei parametri suggeriti dall’art. 133 c.p.p., e segg., nella determinazione della pena e ampiamente giustificato il diniego delle generiche, valorizzando i precedenti penali anche specifici dell’imputato, onde la motivazione sul punto non è censurabile in questa sede.

Fondato è il primo motivo.

Ed invero alla data del 9/1/2001, precedente alla sentenza impugnata, è spirato il termine di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.p., essendo il primo episodio commesso in data (OMISSIS), non risultando intervenute sospensioni ai sensi dell’art. 159 c.p.p..

Ne deriva pertanto che la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente a detto episodio; perchè estinto per prescrizione e di conseguenza va eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione fissata a titolo di continuazione (mesi tre – 1/3 per il rito).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio limitatamente all’episodio in data (OMISSIS) la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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