T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto che il ricorrente, appartenente al corpo di polizia penitenziaria, impugna i provvedimenti prot. n. GDAP 010024811 del 9.3.11, con il quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha disposto che il P., in servizio di distacco presso la Direzione della Scuola di Formazione ed Aggiornamento di via di Brava di Roma, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2011 sia inviato a prestare servizio temporaneo, senza oneri a carico dell’Amministrazione, presso la Casa Circondariale N.C. di RomaRebibbia, e prot. n. GDAP 00755572011 del 22.2.2011, con il quale il medesimo Dipartimento ha disposto che il ricorrente continui a prestare servizio temporaneo presso la Direzione della Scuola senza oneri a carico dell’Amministrazione fino al 13.3.11, data nella quale, "dovrà essere inderogabilmente posto in partenza per l’istituto di provenienza presso il quale dovrà assumere servizio non oltre il successivo 14.3.11";

Considerato, in diritto che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che dall’esame degli atti emerge che il ricorrente è stato assegnato come prima sede alla Casa Circondariale di Verbania e, successivamente, con nota del 04/01/01 è stato inviato "in servizio di missione" presso la Scuola di Formazione situata in Roma, via di Brava;

Considerato che con le prime due censure il P. prospetta l’illegittimità degli atti impugnati per non avere gli stessi tenuto conto dell’ordine di servizio n. 4890 del 21/12/04 con cui sarebbe stata disposta la definitiva assegnazione del ricorrente presso la Scuola di Formazione in Roma;

Ritenuta l’infondatezza dei motivi in esame in quanto l’ordine di servizio n. 4890 del 21/12/04, per il suo tenore letterale, non può essere considerato indicativo della volontà dell’amministrazione di assegnare definitivamente il ricorrente alla Scuola di Formazione laddove l’inciso "sede di servizio", ivi presente, è coerente con la natura temporanea dell’assegnazione disposta con il provvedimento di invio in missione del 2001;

Considerato che l’opzione ermeneutica in esame è supportata anche dal contesto nell’ambito del quale è stato emesso l’ordine di servizio del 21/12/04 che risulta adottato non già all’esito di una procedura avente ad oggetto il trasferimento definitivo (eventualmente previo interpello) ma solo per disporre il rientro del P. presso la Scuola dopo l’invio temporaneo al Centro Amministrativo "G. Altavista" di Roma disposto con nota prot. n. 125473 dell’11/10/04;

Considerato che con la terza censura il ricorrente prospetta il difetto di motivazione e d’istruttoria dell’atto impugnato che avrebbe disposto il trasferimento d’autorità senza specificare le "esigenze di servizio" poste a base dello stesso e senza tenere conto della situazione personale del P. dopo il lungo periodo di servizio prestato presso la Scuola di Formazione di Roma;

Ritenuta l’infondatezza della doglianza in esame in quanto la stessa presuppone la qualificazione del provvedimento impugnato come trasferimento d’autorità del ricorrente laddove lo stesso, invece, come in precedenza evidenziato, ha disposto solo la cessazione del distacco temporaneo presso la Scuola di Formazione ed il rientro nella sede di servizio effettiva (Verbania) del P.;

Considerato, in particolare, che, proprio in relazione alla natura temporanea del distacco del ricorrente presso la Scuola, lo stesso non vanta alcun legittimo affidamento a rimanere nella Scuola stessa di cui avrebbero dovuto tenere conto i provvedimenti impugnati;

Ritenuta, infine, infondata la quarta censura in quanto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, ivi prospettata con riferimento all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, per la sua natura procedimentale, è inidonea, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale degli atti impugnati stante la correttezza sostanziale degli stessi (ed in ordine alla quale si rinvia a quanto in precedenza evidenziato);

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la peculiarità della vicenda di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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