Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5628 Premio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 3 novembre 2004, la S.p.A. Fratelli Meriggio proponeva appello avverso lodo arbitrale che aveva rigettato le sue domande nei confronti della S.p.A. S.I.C., Società Italiana Cauzioni, Compagnia assicurazioni e riassicurazioni, che aveva rifiutato di pagarle somme asseritamente dovute a titolo di indennizzo, in virtù di contratto di assicurazione tra le parti.

Costituitosi il contraddittorio, la S.I.C. S.p.A. chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 21 luglio – 15 settembre 2009, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la S.p.A. Fratelli Meriggio in liquidazione e in concordato preventivo, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso L’Atradius Credit Insurance N.V., successore della S.I.C. S.p.A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1421, 1419, 1325, 1362, 1363, 1366 c.c., 1455 c.c., e segg., art. 1901 c.c., nonchè vizio di motivazione per nullità della clausola contenente la previsione dell’invio, entro sessanta giorni dalla scadenza dell’annualità assicurativa, del registro fatture bollate, Iva, all’assicuratore, pena la decadenza da ogni indennizzo, in quanto l’obbligo previsto consisterebbe i un’obbligazione civile diversa da quella indicata dall’art. 1901 c.c. (mancato pagamento del premio).

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Si tratta palesemente di questione nuova, come in sostanza riconosce la stessa odierna ricorrente, non proposta in sede di lodo e neppure davanti alla Corte d’Appello: la S.p.A. Fratelli Meriggio aveva soltanto lamentato che il collegio arbitrale non avesse tenuto conto dell’atteggiamento delle parti, comportante l’abrogazione implicita della clausola stessa.

Il motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, postula necessariamente che la questione (ancorchè relativa a nullità di clausola contrattuale), a pena di inammissibilità, abbia già formato materia di dibattito tra le parti e che su di essa il Giudice abbia pronunciato in modo esplicito od implicito (tra le altre, Cass. n. 14044 del 2008; n. 4007 del 2006).

Con il secondo, articolato motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge ( artt. 1362, 1363, 1366, 2901 c.c.), rispettivamente in relazione alla prassi instaurata per cui la S.I.C. aveva già corrisposto vari indennizzi in circa quindici mesi di vigenza del contratto, nonchè alla circostanza di un calo del volume di affari rispetto a quello iniziale posto a base del calcolo assicurativo; precisava altresì che, a seguito della diminuzione del fatturato, il mancato invio dei registri avrebbe semmai costituito inadempimento non grave.

Anche tale motivo appare inammissibile.

Da un lato, nonostante il riferimento alle violazioni di legge, si vuole in sostanza introdurre l’esame di elementi di fatto in contrasto con quelli indicati, con motivazione adeguata e non illogica, dal giudice a quo. Chiarisce, infatti, la Corte di merito che, secondo la disciplina contrattuale, l’appellante era tenuto ad inviare copia del suindicato registro entro sessanta giorni dalla scadenza delle annualità assicurative, e che non poteva invocare una "consolidata prassi" di inosservanza dell’invio, in quanto i pagamenti di indennizzo erano stati evidentemente effettuati prima che scadesse il termine di un anno e sessanta giorni, avendo avuto il periodo di assicurazione la durata di soli quindici mesi.

D’altro canto, il motivo, nella parte successiva, presenta profili di non autosufficienza: si afferma la diminuzione del fatturato per gli anni 1996, 1997, 1998, fondandola sulle risultanze delle copie autentiche delle denunce Iva, prodotte in atti, ciò che avrebbe giustificato il mancato invio. Null’altro si aggiunge; in particolare non si trascrivono i contenuti dei documenti asseritamente non considerati, e non si indicano i dati rinvenibili in essi.

Quanto all’affermazione circa il non grave inadempimento per il mancato invio dei registri bollati, ancora una volta, si tratta di questione del tutto nuova, non dedotta davanti agli arbitri, nè presso la Corte d’Appello.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 300,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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