Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto – tra gli altri e per quel che qui interessa – da M.C. avverso la sentenza del GiP presso il Tribunale di Bari in data 2-03-09 che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarata colpevole del reato di concorso in detenzione a fine di spaccio di gr. 824 di hascish e, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, l’aveva condannata alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 14.000 di multa, la Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 10-11-09, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, riconosciuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, riduceva la pena nei confronti dell’imputata ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, confermando nel resto e concedendo alla predetta i doppi benefici di legge. Avverso tale sentenza la M. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per omessa motivazione in ordine agli elementi ragionevolmente fondati in punto di accusa segnatamente riferiti alla consapevolezza della imputata in ordine al trasporto sulla sua vettura dello stupefacente acquistato dalla coimputata Ma.Is. in concorso con P.G. (imputati non ricorrenti), non patendosi definire l’invocata "inscentia" della ricorrente un "esercizio dialettico francamente eccessivo che non può essere seguito", stante l’accertata condotta e posizione della ricorrente nella vettura, all’atto del controllo degli agenti di pg;

veniva, per tanto, denunciata l’erronea applicazione dell’art. 110 c.p., in tema di concorso di persone nel reato, non ipotizzabile nei confronti della ricorrente che non aveva giammai avuto la disponibilità dello stupefacente, nè risultava comprovatamente consapevole del relativo trasporto sulla sua autovettura.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Ed invero, contrariamente alle censure difensive dedotte con il ricorso, la sentenza impugnata si è fatta motivato carico di rappresentare, anche in punto di intuibile consequenzialità logico- giuridica, le ragioni dal comprovato volontario e consapevole coinvolgimento della ricorrente nei fatti contestati.

Al riguardo giova segnalare le argomentate puntualizzazioni operate in sentenza (cfr. fol.2), a conferma con quanto già altrettanto motivatamente e logicamente dedotto nella sentenza di 1^ grado (cfr. fol. 2).

Non risulta, per tanto, affatto gratuita la conclusione di comprovata conoscenza e volontà della compartecipazione al fatto contestato in testa alla ricorrente, frutto, invece, di una ineccepibile convergenza di elementi di fatto, logicamente connessi e rilevanti e indirizzati sulla persona della M., proprietaria del veicolo usato nelle note circostanze e presente in via diretta all’illegittimo acquisto di droga da parte dei suoi concorrenti, secondo le richiamiate indagini di p.g. in data 22-4-08.

Di qui la cennata declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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