T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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