Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5627 Sospensione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata, N.R. conveniva in giudizio la Deutsche Bank S.p.A. in persona del legale rappresentante, chiedendo la condanna della banca al risarcimento dei danni, per aver emesso ordine di pagamento di rate di un contratto di finanziamento che appariva "irregolare".

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi la domanda e proponeva riconvenzionale, volta alla condanna dell’attore al pagamento del residuo delle somme dovute.

Il Giudice di Pace di Monza, previamente adito, dichiarava la propria incompetenza per valore.

Riassunto il procedimento davanti al Tribunale di Monza, N. R. proponeva querela di falso avverso il modulo contrattuale che asseriva sottoscritto in bianco e completato, in assenza di qualsiasi patto al riguardo. Il Tribunale non ammetteva la querela di falso in via incidentale. Il N. proponeva davanti al Tribunale di Milano querela di falso in via principale, e il giudizio risulta pendente.

Il Tribunale di Monza, con sentenza in data 21 febbraio – 15 maggio 2006, dichiarava in parte inammissibili e in parte infondate le domande del N., e accoglieva la riconvenzionale della banca.

Proponeva appello il N., chiedendo preliminarmente la sospensione del procedimento. Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 6 maggio – 26 ottobre 2009, rigettava l’appello, ma non si pronunciava sulla sospensione del procedimento.

Ricorre per cassazione il N., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso, la banca che pure presenta memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, non avendo il Giudice a quo esaminato l’istanza di sospensione del procedimento.

Il motivo è fondato ed assorbente rispetto agli altri.

Giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass., n 17745 del 2004) precisa che presupposto per la sospensione necessaria del processo di cui all’art. 295 c.p.c., è la prova che una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali (nella specie, come si è detto, il procedimento di querela di falso), sia effettivamente pendente dinanzi allo stesso o ad altro Giudice, ed in grado di pervenire afe pronuncia ritenuta pregiudiziale. E’ vero che la valutazione circa la sussistenza di tale prova è riservata al Giudice di merito e sottratta al controllo di questa Corte, e tuttavia la Corte d’Appello non ha effettuato proprio tale valutazione che le era riservata.

In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che dovrà effettuare la predetta valutazione, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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