Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5624 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2006 B.W. G. adiva il Tribunale di Taranto per ottenere, nei confronti della moglie S.M.P., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Torino depositata il 5 ottobre 2005.

La notificazione alla S. dell’ordinanza che disponeva l’udienza presidenziale veniva eseguita dapprima ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e, in un secondo tempo, con le modalità prescritte dall’art. 143 c.p.c..

1.1 – Con sentenza depositata il 20 marzo 2007 il tribunale adito dichiarava, nella contumacia della convenuta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

1.2 – Con ricorso depositato in data 13 giugno 2007 la S. proponeva appello avverso tale pronuncia, deducendo, in primo luogo, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, per essersi trasferita da Manduria a Torino nei primi mesi dell’anno 2006, nonchè la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza presidenziale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per essersi già trasferita, alla data del suo perfezionamento, a Torino, nonchè di quella effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto all’epoca della relativa richiesta la variazione della residenza era documentabile. In via subordinata, e nel merito, veniva richiesta l’attribuzione di un assegno, deducendosi la precarietà della situazione economica e l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.

Si costituiva il B., chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato.

1.3 – La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello, constatando la ritualità di entrambe le notificazioni, in quanto, essendo priva di efficacia probatoria la circostanza relativa alla stipulazione di un contratto di locazione, sull’annotazione del trasferimento della residenza negli atti del Comune di Torino faceva premio la circostanza che alla data del 27 febbraio 2006, poco prima che venisse effettuata la notifica ai sensi dell’art. 143 c.c., la S. risultava ancora residente a Manduria, tanto più che il pagamento del canone RAT, sulla base di un avviso notificatole il 26 marzo 2006 (documento prodotto dalla stessa appellante) dimostrava che in detto periodo sussisteva ancora un collegamento fra la S. e la propria originaria residenza.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la S. propone ricorso, affidato a quattro motivi.

Il B. non svolge attività difensiva.

Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, come successivamente modificata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto:

"Dica codesta Corte se la proposizione del ricorso per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. B. e la Sig.ra S. innanzi al Tribunale di Taranto, anzichè innanzi al Tribunale di Torino, costituisca violazione della norma di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, sulla competenza territoriale". 2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 138 c.p.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la corte erroneamente escluso che le notificazioni del ricorso ìntroduttivo fossero affette da nullità.

Viene indicato il seguente quesito di diritto: "Dica codesta Corte se le noti fiche alla Sig.ra S.M. del ricorso ìntroduttivo del giudizio di primo grado per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. B.W. sono nulle perchè effettuate in violazione degli artt. 138, 139, 140 e 143 c.p.c.". 2.2 – Con il terzo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione,, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omessa indicazione delle ragioni dell’insussistenza della necessità di nuove ricerche anagrafiche.

2.3 – Con il quarto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione in merito alle conseguenze del ritardo con cui il Comune di Torino avrebbe Sprovveduto a comunicare a quello di Mandria il trasferimento della residenza della S..

3 – Il ricorso è inammissibile.

Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 26 novembre 2007, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio 2009), con particolare riferimento all’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica- l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inanimissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.1 – Tanto premesso, deve porsi in evidenza come i quesiti relativi ai primi due motivi contengano la prospettazione di mere questioni giuridiche, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto della controversia, con la richiesta di verificare se vi sia stata violazione della norma indicata (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2009, n. 7032; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769).

La proposizione dei quesiti, in entrambi i casi, rimane confinata nell’astrattezza, non essendo possibile ravvisare in essi l’enunciazione degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie e la regola di diritto applicata dal giudice del merito (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519).

Giova ribadire, per altro, come non possa tenersi conto di quanto enunciato nel motivo di ricorso, avendo questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258) precisato che un’interpretazione in tal senso della norma si risolverebbe nella sua abrogazione tacita.

3.2 – Quanto ai rimanenti motivi, con i quali viene denunciata l’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’inammissibilità deriva dalla mancanza, nelle dedotte censure, di quel momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non generare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

4. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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