Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA di Termini Imerese e dalla difesa delle costituite parti civili S. G. e P.A. avverso la sentenza in data 8-02-08 del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.A. per difetto delle condizioni di procedibilità della querela in ordine al reato di cui all’art. 388 c.p.p., comma 2, per aver eluso l’ordinanza del predetto Tribunale in data 16-12-03 con la quale erano state prescritte misure cautelari a difesa del possesso, da parte delle anzidette parti civili, di una sevitù di passaggio, esercitata sulla (OMISSIS) attraverso il fondo del G., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 15-4-2009, in riforma della decisione di 1^ grado, dichiarava il G. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 600, 00= di multa, con risarcimento danni e spese in favore delle costituite parti civili anzidette.

Avverso detta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore; Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’erronea riconduzione del fatto contestato alla persona del ricorrente, nonostante dagli atti e segnatamente dalle risultanze documentali e testimoniali, la conduzione del terreno di cui alla contestazione si appartenesse alla Cooperativa Società Agricoltura e Servizi, il cui legale rappresentante doveva correttamente essere individuato non nella persona del ricorrente ma in quella di tal S.G., aspetto processuale, questo, del tutto trascurato in sentenza con ricorso ad una mera illazione nel riferire all’odierno imputato lo spoglio contestato, peraltro, con una terminologia equivoca e censurabile ("probabilmente").

Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Ed invero, come esattamente denunciato dalla difesa del ricorrente, l’impugnata sentenza ha del tutto trascurato la pur essenziale verifica circa la ragionevole e comprovata attribuibilità del fatto contestato proprio alla condotta cosciente e volontaria del ricorrente, superficialmente riferendo al predetto detta responsabilità sulla base del fatto che costui risultasse comproprietario, con il fratello S., del terreno in questione, su cui comprovatamente operava la servitù di passaggio a favore dello S. e della P..

Senonchè, come risulta decumentalmente in atti e come segnalato dal ricorrente, attraverso la produzione documentale difensiva, il contratto di fitto del 28-11-2000 regolarmente registrato il 21-12- 2000, del fondo in esame era stato ceduto dai proprietari pro- indiviso germani G. alla Cooperativa Agricoltura e Servizi.

Già a questo punto era necessario verificare la durata dell’affitto che risulterebbe ricomprendere il tempo dei fatti contestati e chi fosse il legale rappresentante della detta Cooperativa, contrattualmente titolare del possesso e della detenzione del fondo in forza di tale contratto di fitto.

Sul punto alcuna motivazione e verifica risulta operata in sentenza, nonostante, in merito allo spoglio, potesse essere utile ed apprezzabilmente rilevante il contributo delle indagini di p.g. e segnatamente l’esame del Mar.llo V., richiamato in sentenza ai soli fini dell’alterazione dello stato dei luoghi nel contesto della servitù di passaggio (cfr. fol. 2).

La centralità dell’omessa, comprovata e motivata verifica sul soggetto cui attribuire lo spoglio e quindi consapevolmente il reato contestato, gioca un ruolo determinante ai fini della fondatezza della denuncia del vizio di motivazione, trattandosi di prova correttamente definita dal ricorrente come "decisiva", a fugare ogni sorta di incertezza, inammissibile in questa sede, cui sembra riferirsi il "probabilmente" dell’assunto del verbalizzante V.. In tali termini va annullata con rinvio l’impugnata sentenza.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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