Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38168 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7/11/2008 il G.I.P. del Tribunale di Prato dichiarava B.Y. colpevole del reato di cessione di n.10 dosi di hashish ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, condannandolo alla pena di giustizia e lo assolveva dal reato di cessione di circa gr.300 di hashish a G.M., perchè il fatto non sussiste, giudicando inattendibili le dichiarazioni rese dal G., perchè indizianti nei confronti di quest’ultimo.

A seguito di gravame del P.M. e dell’imputato la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata dichiarava l’imputato colpevole anche della cessione di droga al G. e rideterminava la pena per entrambi gli episodi, come da dispositivo, ritenuta la prevalenza dell’ipotesi attenuata sull’aggravante della clandestinità ex art. 61 c.p., n. 11 bis.

Contro tale decisione ricorre l’imputato personalmente e nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione o erronea applicazione dell’art. 63 c.p.p., comma 2, art. 191 c.p.p., in combinato con gli artt. 64 e 65 c.p.p. in riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del G., che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive, non rivestendo al momento la qualifica di semplice acquirente di droga per uso personale, a fronte di una richiesta di fornitura di ben gr.300 di hashish, ma spacciatore, che come tale non avrebbe potuto rendere dichiarazioni contra se.

Il ricorso è fondato.

Ed invero non corrisponde alla logica e alle massime di esperienza il giudizio espresso dalla Corte distrettuale sull’attendibilità delle dichiarazioni dell’acquirente G., laddove sostiene che la somma di Euro 3 il grammo di hashish non sembrerebbe dimostrativa della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente. E’ verosimile invece che non si acquistano 300 gr. di hashish in un mese, spendendo nello stesso arco di tempo Euro 900 per uso esclusivamente personale, trattandosi di un prezzo troppo esiguo a fronte di dichiarazioni di altri acquirenti, che hanno riferito di aver pagato circa Euro 10 per una dose, che notoriamente è inferiore o comunque non superiore ad un grammo.

Tutto quindi avrebbe dovuto indurre a pensare che non ci si trovava in presenza di un acquirente consumatore, ma ad un acquirente, che comprava la droga quanto meno anche per spacciarla, onde la inutilizzabilità delle dichiarazioni, siccome probabilmente indizianti nei suoi confronti.

Si impone quindi l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello, che nel demandato nuovo giudizio, proceda a colmare la evidenziata carenza motivazionale ovvero precisare gli elementi che condurrebbero all’affermazione della colpevolezza anche per il secondo episodio di reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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