Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5622 Sentenza straniera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.A. e A.C. hanno chiesto la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Italia delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Digione il 17 settembre 1998 e il 20 giugno 2000 e dalla Corte di Cassazione francese in data 29 ottobre 2002 con le quali erano stati accertati vari crediti degli istanti nei confronti della società ICOPLASTIC s.r.l..

Contro il decreto della Corte di appello di Salerno che ha accolto la richiesta di riconoscimento e di esecutività ha proposto opposizione la ICOFIN s.r.l. succeduta alla ICOPLASTIC s.r.l. eccependo la incompetenza territoriale della Corte di Salerno e la contrarietà della dichiarazione di esecutività al regolamento CE/44/2001.

La Corte di appello di Salerno ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza perchè la richiesta era stata avanzata al giudice del luogo dove doveva essere eseguita la sentenza. Ha inoltre rilevato l’infondatezza dell’opposizione in quanto ha riscontrato l’adempimento dell’onere di allegazione previsto dall’art. 55 del Regolamento 44/2001 e la genericità della deduzione di contrarietà della dichiarazione di esecutività alle previsioni degli artt. 34 e 35 del Regolamento n. 44/2001.

Ricorre per cassazione ICOFIN s.r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 189, 275, 352, 359 c.p.c., art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiede alla Corte quale valore giuridico deve attribuirsi alla sentenza della Corte di appello di Salerno pronunciata prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni nonchè dei termini previsti per il deposito degli scritti conclusionali.

Il motivo è palesemente infondato perchè pretende di avvalorare un evidente errore materiale, smentito peraltro dalla stessa intestazione della sentenza, come anticipazione della data della decisione di nove mesi rispetto alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

La ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiede alla Corte quale valore giuridico deve attribuirsi alla sentenza della Corte di appello di Salerno territorialmente incompetente a conoscere di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di esecutività di sentenze emesse in uno Stato straniero. Il quesito è formulato in forma assertiva perchè da per scontato che la Corte di appello di Salerno fosse incompetente senza proporre una interpretazione alternativa rispetto alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha invece affermato la sua competenza. Come tale, esso, è inammissibile. Inoltre la ragione dell’affermazione della competenza, da parte della Corte di appello, appare per un verso chiaramente indicata nella circostanza per cui il procedimento venne radicato dagli istanti nel luogo in cui dovevano essere eseguiti i provvedimenti stranieri e dove la impresa debitrice aveva il centro principale dei suoi affari e interessi, come la motivazione impugnata ha specificamente riscontrato in base alle risultanze agli atti. Per altro verso la stessa motivazione rileva come la contestazione sui criteri di competenza indicati dal regolamento comunitario n. 44/2001 (art. 39) sia stata solo parziale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. (c.d. preleggi); art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiede alla Corte quale valore giuridico deve riconoscersi alla sentenza della Corte di appello di Salerno che, avuto riguardo alla dichiarazione di esecutività di un’autorità giudiziaria straniera ritenga applicabili, coevamente e senza alcuna discriminazione, un regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (nella specie, n. 44/01) e una convenzione internazionale (nella specie la convenzione di Bruxelles ratificata in Italia con la L. n. 804 del 1971).

Sempre ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, al fine della indicazione del fatto controverso, deduce che nella specie è costituito dalla visione dell’unitarietà o meno di un procedimento a seconda che lo stesso sia riguardato da un punto di vista del diritto processuale italiano oppure del diritto processuale comunitario.

Per quanto riguarda la pretesa violazione di diritto la Corte di appello ha chiarito correttamente il difetto di interesse dell’odierna ricorrente a dolersi dell’avvenuto riconoscimento in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968 recepita nel diritto italiano con L. 21 maggio 1971, n. 804, ovvero in base al regolamento n. 44/2001, già entrato in vigore (il 1 marzo 2002) al momento della domanda di riconoscimento sia sulla base del principio iura novit curia che in relazione alla identità di regolamentazione nei due strumenti normativi.

Quanto al preteso vizio di motivazione si tratta di censura inammissibile investendo considerazioni, peraltro irrilevanti, della Corte di appello relative decisione in diritto.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5.

La ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis, c.p.c., chiede alla Corte quale valore giuridico deve riconoscersi alla sentenza della Corte di appello di Salerno che, pronunciando sulla dichiarazione di esecutività di un’autorità giudiziaria straniera, ponga le spese a carico della parte contro la quale il processo stesso viene promosso sul presupposto del comportamento da quest’ultima tenuto nel procedimento svoltosi dinanzi all’autorità giudiziaria straniera.

Sempre ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, al fine della indicazione del fatto controverso, deduce che nella specie esso è costituito dalla coeva prospettazione, da un lato, della inesistenza del diritto della parte, contro la quale viene introdotto dinanzi alla Corte di appello di Salerno un processo relativo alla dichiarazione di esecutività di sentenza straniera, e, da un altro lato, nel porre le relative spese processuali a carico di detta parte che non ha diritto a partecipare al richiamato processo.

Il motivo è palesemente infondato. La Corte di appello ha correttamente posto a carico della odierna ricorrente le spese del giudizio in cui è risultata soccombente e ha confermato la condanna alle spese anche della fase unilaterale, in quanto emessa contro la parte nei cui confronti si invoca il riconoscimento in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Sezioni Unite civili n. 4253 del 26 giugno 1986).

Per questi motivi il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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