Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5620 Curatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F. e V.L. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo illustrato con memoria, nei confronti del Fallimento C.T. e del curatore, avv. I.A.M., avverso il provvedimento in data 17 ottobre 2008, con il quale il Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, ha liquidato, nella misura di Euro 16.107,81, il compenso in favore di detto curatore, tenendo conto di un attivo di Euro 804.703,60 e di un passivo di Euro 1.472.462,00.

Ha resistito con controricorso l’avv. I., mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata la nullità della procura alla lite rilasciata dalla controricorrente I.A. al proprio difensore, come si evince dall’epigrafe del controricorso stesso, "in calce al ricorso introduttivo", in violazione del tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli ivi indicati (Cass. S.U. 2004/12265; Cass. 2007/14749; 2007/16862; 2010/23816).

Dalla nullità della procura alla lite discende conseguentemente l’inammissibilità del controricorso della I..

2. Con un unico motivo di ricorso, M.F. e V. L. – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.M. 27 novembre 1976 e successive modificazioni e integrazioni, e premesso che il Fallimento C.T. ha visto omologato un concordato fallimentare nell’aprile 2008 ed è stato dichiarato chiuso con provvedimento 15 luglio 2008 – deducono che, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, dove l’attivo fallimentare è stato quantificato in Euro 804.703,60, l’attivo effettivamente realizzato dall’avv. I. è pari a zero, atteso che, del suddetto attivo, Euro 382.325,00 sono stati realizzati dal precedente curatore D. F.R. ed altri Euro 512.839,92 da un altro curatore, D. F.G., per un totale di Euro 895.164,92, con la conseguenza che non solo la I. nessun attivo ha mai realizzato, ma che, al contrario, al termine del suo incarico, risulta un ammanco dall’attivo complessivamente realizzato di Euro 43.164,00. Di conseguenza, sotto il profilo dell’attivo realizzato, non poteva essere riconosciuto un compenso superiore al minimo di Euro 516,46. 3. I ricorrenti deducono inoltre che:

– era in facoltà del Tribunale corrispondere al curatore fino allo 0,37% del passivo accertato, ma ciò solo in ipotesi di chiusura in forma diversa dal concordato, e in ogni caso si sarebbe dovuto motivare il riconoscimento di maggior favore, che nella fattispecie in esame, però, non avrebbe potuto trovare applicazione, stante l’esito negativo dell’operato posto in essere dall’ultimo curatore;

– in ogni caso quanto spettante alla curatela avrebbe dovuto essere diviso tra i curatori che si sono succeduti nel tempo, rag. G., avv. D.F.R. e avv. D.F.G., e tuttavia gli importi loro riconosciuti hanno già ecceduto il massimo dei compensi liquidabili;

– anche ammesso che l’avv. D.F.G. abbia rinunciato al proprio compenso, detta rinuncia sarebbe dovuta andare a beneficio della massa e non del curatore che a lui è succeduto;

– non esistendo nel fallimento la figura del custode, la custodia dovrebbe competere al curatore e, se questi si avvale dell’opera di un custode, il relativo compenso andrebbe detratto da quello del curatore; nel caso di specie il curatore I. si è avvalso di un custode (avv. M.), al quale sono stati liquidati compensi con rimesse varie e il Tribunale, nel liquidare il compenso alla I., non ha tenuto conto di quanto già erogato al custode M..

4. Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili. In primo luogo, è privo dell’esposizione sommaria dei fatti rilevanti di causa, a cui il ricorrente supplisce illegittimamente attraverso il mero e generico rinvio al contenuto – non precisato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – di documenti allegati al ricorso stesso v. foglio 1, lett. a) e c), del ricorso per cassazione: "Nel fallimento C.T. si sono avuti i fatti esposti, tra gli altri, al CSM con l’atto che si deposita"; "Nel corso della gestione I. si sono avuti i fatti di cui al riepilogo datato 10.11.08, che si produce". Deve infatti ritenersi che, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compreso il provvedimento impugnato) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d’inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. S.U. 2006/11653; Cass. 2008/15808; 2010/5660) e neppure affidare alla Corte la selezione delle parti rilevanti dei documenti prodotti e quindi l’individuazione e la valutazione dei fatti, che costituisce attività estranea alla funzione del giudizio di legittimità. 5. L’unico motivo di ricorso è inoltre privo, quanto al dedotto vizio di violazione e falsa applicazione del D.M. 27 novembre 1976, della formulazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, essendo stato il provvedimento impugnato depositato il 17 ottobre 2008 – del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/20409), nè dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie (Cass. 2008/16941), quando tal formulazione sia priva, come nel caso di specie, della precisazione della diversa regola di diritto applicata nel provvedimento impugnato (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769;

2008/24339).

Deve altresì osservarsi che l’asserito vizio di motivazione, peraltro prospettato del tutto genericamente, non è stato illustrato, come previsto dall’art. 366 bis c.p.c., con la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione sarebbe mancante o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

6. Deve altresì osservarsi che il ricorso si fonda sull’enunciazione di numerosi elementi di fatto, senza che i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, abbiano indicato nel ricorso medesimo se e in quali atti tali elementi di fatto siano stati prospettati al giudice che ha effettuato la liquidazione del compenso (Cass. 2006/3664; 2007/4843).

7. Rileva infine il collegio che vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso enunciati e illustrati dai ricorrenti nelle "note difensive" in data 10 febbraio 2009, in quanto costituiscono motivi di censura nuovi, tardivamente proposti, e che non possono essere prese in considerazione le circostanze di fatto enunciate nelle note medesime, che avrebbero dovuto semmai essere esposte nel ricorso per cassazione, alla stregua di quanto osservato al precedente punto 4.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ma nulla deve disporsi in ordine alla spese del giudizio di cassazione, stante la rilevata inammissibilità del controricorso della I. e non avendo il Fallimento C.T. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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