Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’11 dicembre 2009 la Corte d’appello di Bologna confermava la condanna di A.I. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, perchè si era opposto con violenza alla perquisizione domiciliare che agenti della polizia di Stato volevano eseguire a seguito della denuncia orale sporta da M. F., che l’accusava di aggressione sessuale e del furto della borsetta.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato che denuncia l’inosservanza del D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4 e vizio di motivazione. Assume che la perquisizione alla quale si oppose era arbitraria, perchè la polizia giudiziaria intervenne fuori dell’ipotesi della flagranza di reato. Infatti l’azione della polizia fu determinata non dall’autonoma percezione di elementi o tracce di reato, ma dalla denuncia della M. che riferiva fatti accaduti parecchie ore prima.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura della motivazione delle sentenza di primo e secondo grado, che si integrano tra loro essendo l’una confermata dall’altra, risulta che la polizia giudiziaria intraprese la perquisizione domiciliare nella quasi flagranza di reato.

Infatti gli agenti della polizia di Stato, chiamati da un cittadino allarmato dalla lite scoppiata tra l’imputato e la M., giunsero sul posto poco dopo che l’imputato, strappata la borsetta della donna, s’era ritirato nella sua abitazione. Quindi gli agenti, informati dalla donna dell’accaduto, inseguirono il presunto ladro nel suo domicilio per recuperare – come in effetti avvenne – la refurtiva.

Non essendovi stata un’apprezzabile soluzione di continuità tra la consumazione del furto e l’intervento delle forze dell’ordine con recupero della refurtiva, si versa in una situazione di quasi flagranza, prevista dalla seconda parte dell’art. 382 c.p.p., comma 1, che giustifica, a norma dell’art. 352 c.p.p., comma 1, la perquisizione domiciliare ad iniziativa della polizia giudiziaria.

Pertanto i pubblici ufficiali esercitarono nel caso concreto un potere legittimo, senza porre in essere atti arbitrari che giustificassero la violenta reazione dell’imputato.

Alla dichiarazione di inammissibile del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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