T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9118

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la ricorrente espone quanto segue:

1) che il coniuge, nato il 25.8.1970 e deceduto in data 1.4.2009, ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio ha accolto il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui il predetto coniuge, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. ha accolto in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita, delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire alla ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Infine nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Stante l’intervenuto decesso nelle more – tra l’emissione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e la proposizione del presente ricorso – del dipendente dell’Amministrazione intimata, coniuge dell’odierna istante, il Collegio ritiene fondata la richiesta di quest’ultima, come nel prosieguo verrà indicato.

In particolare, sicuramente è dovuta alla stessa l’indennità di buonuscita ed, ove il coniuge defunto abbia prestato servizio per almeno quindici anni, le spetta, altresì, la pensione di reversibilità.

Così come riconosciuto nella sentenza di questo T.a.r. 19 dicembre 2008, n. 12009/08, nel calcolo del quantum di entrambe devono entrare le due ore di straordinario settimanale – sempre che le ore siano state prestate, il che non risulta essere stato eseguito.

Di conseguenza il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria va condannato ai seguenti adempimenti: dovrà inserire nella base di calcolo della buonuscita e nella base pensionabile, ove perfezionatosi il diritto della vedova, odierna ricorrente, alla pensione di reversibilità, le due ore di lavoro obbligatorie settimanali, a decorrere dal 31 dicembre 1995, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fino alla data del decesso o comunque della cessazione del dipendente coniuge della stessa, e sempre che le ore siano state prestate.

Il Collegio assegna il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere alla sua esecuzione.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene sin d’ora nominato un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia o un suo delegato, competente in materia, il quale dovrà provvedere all’esecuzione, predisponendo i necessari atti, come sopra indicato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– lo accoglie nei modi di cui in motivazione e, per l’effetto, assegna al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere alla completa esecuzione della sentenza in epigrafe indicata;

– nell’ipotesi di inesecuzione, nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o un funzionario da lui delegato, competente in materia, il quale, a richiesta della parte, provvederà all’esecuzione, come sopra indicato;

– assegna al predetto commissario ad acta il termine ulteriore di sessanta giorni, decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del commissario medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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