T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso principale la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 311 del 25/02/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati;

Considerato che il ricorso principale è inammissibile per difetto d’interesse;

Considerato, infatti, che, il provvedimento di sospensione dei lavori ha un’efficacia pari a 45 giorni così come previsto dall’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01 (TAR Lazio – Roma n. 382/11; TAR Sardegna n. 155/10);

Considerato, quindi, che, allorché il ricorso principale è stato notificato (ovvero il 10 maggio 2010), il gravato provvedimento di sospensione dei lavori aveva perso la sua efficacia, essendo lo stesso stato emanato in data 25/02/10 e notificato l’11/03/10, e, pertanto, non si presentava lesivo per l’interesse posto dalla B. a fondamento del ricorso principale;

Considerato, pertanto, che il ricorso principale è inammissibile per difetto d’interesse;

Considerato, poi, che con il ricorso per motivi aggiunti la B. impugna la determinazione dirigenziale n. 1370 del 23/06/11 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione d’ufficio dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione di un manufatto in blocchetti di tufo e cemento armato costituito da piano terra di mt. 10,00 x 7,00 ed altezza di mt. 3,00 e piano mansardato di mt. 14,00 x 10,00 ed altezza variabile da mt. 3,00 a mt. 4,00;

Considerato, in diritto, che il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto;

Considerato che l’opera realizzata dalla ricorrente (manufatto composto da piano terra e piano mansardato ed avente superficie complessiva superiore a 200,00 mq.) deve essere qualificata come "nuova costruzione", ai sensi dell’art. 3 lettera e) d.p.r. n. 380/01, e, pertanto, così come previsto dall’art. 10 comma 1° lettera a) del medesimo testo normativo, avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire;

Considerato che l’incontestata carenza del titolo abilitativo in esame giustifica la sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato;

Considerato, in quest’ottica, che deve essere ritenuta infondata la censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza del parere di legittimità del Segretario comunale, l’insussistenza della copertura finanziaria prevista dall’art. 55 comma 5 l. n. 142/90 nonchè la carenza dell’attestazione di esecutività ex art. 47 comma 1° l. n. 142/90 e della sottoscrizione del Segretario comunale;

Considerato, infatti, che le formalità in esame, ivi compresa l’attestazione di compatibilità finanziaria ex art. 55 l. n. 142/90 (non più prevista per gli atti di gestione dal d. lgs. n. 267/00), riguardano le sole deliberazioni dei consigli comunali e non gli atti emessi dai dirigenti;

Ritenuta, poi, inaccoglibile la seconda censura in quanto il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, ivi prospettato, è smentito dall’accertata correttezza sostanziale del provvedimento impugnato;

Considerato, in particolare, che, a fronte della natura vincolata del potere sanzionatorio e della sua conseguente doverosità, nessuna rilevanza, ai fini della valutazione dell’atto, assumono la condizione del nucleo familiare del ricorrente, l’assenza di vincoli nell’area interessata e una pretesa ingiustificata inerzia dell’amministrazione (non comprovata dagli atti di causa) nell’esercizio dell’attività repressiva la quale non è condizionata al rispetto di termini perentori stante la natura permanente dell’illecito edilizio (TAR Lazio – Roma n. 3585/11; TAR Campania – Napoli n. 1945/11);

Considerato, solo per esigenza di completezza, che le istanze di sanatoria menzionate nelle note depositate da Roma Capitale in data 14/11/11 e non richiamate nell’atto introduttivo non riguardano, in ragione delle differenti dimensioni delle opere ivi indicate, il manufatto oggetto di causa;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso principale;

2) respinge il ricorso per motivi aggiunti;

3) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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