T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato, avuto riguardo alla compiuta relazione istruttoria prodotta dall’Amministrazione comunale;

RILEVATO che col gravame parte ricorrente impugna l’ingiunzione a demolire:

"A. manufatto adibito ad uso residenziale e magazzino realizzato con struttura in muratura e copertura in legno di mq. complessivi 170,

B. struttura realizzata in legno con pavimentazione in cemento adibita a tettoia con copertura in ondulino di guaina di mq. 45,

C. struttura realizzata in legno con copertura in ondulino di guaina di mq. 12,

D. struttura realizzata in legno e muratura poggiata su soletta in cemento adibita a servizi igienici di mq. 17,

E. gazebo adiacente al ristorante principale collegato da un corridoio adibito a sala ristorazione…con pavimentazione in monocottura di circa mq. 45,

F. gazebo adibito a sala per consumo bevande all’aperto realizzata in struttura mista PVC e ferro poggiato su pavimentazione esterna in beton di mq. 24,

G. manufatto adibito a bar realizzato con struttura mista in muratura e ferro di mq. 6,oo

H. gazebo adibito a sala ristorazione esterna in struttura ista PVC…di circa mq. 47, il tutto su terreno privato in zona V/2 Aree Verdi – inedificabilità assoluta";

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessata, premesso di essere titolare di una attività di ristorazione insediata sul territorio del Comune da quasi 20 anni, propone con una prima doglianza la violazione dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l’errore nei presupposti.

In sostanza l’interessata lamenta che dei manufatti colpiti con l’ordinanza di demolizione il magazzino, contrassegnato con la lettera A) sarebbe preesistente al 16 aprile 1987, come risulta dalla dichiarazione con cui è stata richiesta la variazione catastale; gli altri manufatti non sono da ritenersi idonei a costituire una trasformazione permanente del suolo posto che sono amovibili: tra questi il gazebo contrassegnato con la lettera E) è dotato di autorizzazione stagionale dell’11 agosto 2005; gli altri gazebi (F) e H)) non costituiscono volumetria né mutano la sagoma dell’edificio principale; il manufatto sub G) ed adibito a bar è costituito da un modesto muretto sul quale appoggia un piano che può considerarsi pertinenza; le tettoie di cui alle lettere B. e C. non comportano aumenti di volumetria;

RILEVATO che la censura non può essere accolta, in quanto per come testualmente previsto dall’art. 3, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001 sono da considerarsi nuova costruzione "gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio…. Sono da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto dalla lettera e.6;…

e.5) l’installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni utilizzate,…come ambiente di lavoro oppure come depositi magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che…comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% della costruzione principale;", con la conseguenza che stante la chiara lettera della norma tutti gli interventi elencati nella censura proposta non possono essere considerati né pertinenziali, né di modesto impatto ambientale, avuto riguardo anche all’apparato fotografico fornito dall’Amministrazione comunale in risposta dall’istruttoria e dal quale si evince che tutte le strutture in questione sono ancorate saldamente al suolo su basamenti di cemento ed appaiono atti ad impegnare carico urbanistico, sicché non possono essere esclusi dalla applicabilità dell’art. 3 in combinato disposto dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001;

CONSIDERATO che conforme è la giurisprudenza sull’argomento, che, basandosi sulla differenza tra il concetto di pertinenza urbanistico/edilizio e quello di pertinenza civilistico, osserva come gli interventi, ancorché accessori a quello principale, che incidano sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire, (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788) esattamente come è avvenuto nel caso in specie, in cui gli interventi edilizi a corredo dell’originario manufatto costituente il ristorante sono stati tre, effettuati in tempi diversi, come oltre meglio precisato;

RILEVATO che in particolare per quanto riguarda il magazzino descritto alla lettera A) della censura ed in ordine al quale la ricorrente avrebbe opposto la preesistenza almeno dal 16 luglio 1987, per come risultante dal foglio di mappa prodotto dalla stessa ricorrente, posto che in aderenza ad esso appare realizzato il manufatto adibito ad abitazione, ciò che viene dall’amministrazione censurata è la sua modificazione causata proprio dall’incorporazione nella detta nuova costruzione, realizzata senza alcun titolo abilitativo, sicché anche sotto questo profilo la doglianza non appare condivisibile;

RILEVATO che con la seconda censura parte ricorrente fa valere la violazione di legge in rapporto con l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere come dimostrati dalla mancanza nella motivazione del provvedimento di qualsivoglia indicazione relativa alla data di realizzazione dei manufatti, nonché di elementi identificativi e descrittivi certi dei singoli manufatti contestati, il che pregiudica il diritto di difesa della ricorrente;

CONSIDERATO che neppure tale doglianza appare condivisibile, in quanto la ricorrente mostra chiaramente di avere inteso quali e quanti fossero i manufatti sanzionati dall’ingiunzione a demolire tanto da avere presentato domanda di accertamento di conformità acquisita al protocollo comunale al n. 13283 del 20 maggio 2011 e dalla cui relazione tecnica illustrativa risulta la richiesta di sanatoria per gli stessi interventi elencati nell’ordine di demolizione;

RILEVATO che con la terza censura parte ricorrente fa valere la violazione dei principi di legittima aspettativa e del giusto procedimento, poiché la variante al PRG in corso di approvazione, il cui iter procedimentale non si è ancora concluso, consentirà la persistenza in loco di tutte le opere sanzionate; infatti l’area su cui ricade il fg. 21 p.lla 252 è stata qualificata come area edificabile destinata a servizi con indice di edificabilità di molto superiore a quanto oggi oggetto di provvedimento di demolizione, sicché, appare violata la legittima aspettativa dell’interessata alla conformità degli interventi sanzionati senza che le sia stato possibile un apporto collaborativo al procedimento;

CONSIDERATO che la doglianza appare smentita all’esito della compiuta istruttoria eseguita dall’Amministrazione comunale dalla quale risulta che gli abusi sanzionati con l’ordinanza in esame vanno ad aggiungersi ad un primo abuso – riguardante il locale ristorante – sanato con concessione edilizia in sanatoria n. 77 del 1996; ad un secondo abuso riguardante l’ampliamento di magazzini ad uso commerciale del quale pende la domanda di condono presentata i sensi dell’art 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; ad un terzo abuso concernente l’ampliamento del locale commerciale ad uso ristorazione, realizzato con struttura in legno sia in elevazione che la copertura a tetto e tegole canadesi per il quale pende la domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sicché la ricorrente può senz’altro considerarsi informata dei procedimenti di vigilanza edilizia in corso nei suoi riguardi;

OSSERVATO che la pendenza della approvazione della variante del PRG del Comune di Rocca di Papa non fa venir meno il potere di vigilanza edilizia del territorio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, né si può ipotizzare una violazione del principio dell’affidamento, poiché, come chiarito dalla sezione in altre analoghe circostanze: "Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni;" (in TAR Lazio, sezione I quater, 6 aprile 2011, n. 3037 e la giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160), con la conseguenza che la censura nella sua completa prospettazione va senz’altro disattesa;

RITENUTO che pertanto il ricorso non può che essere respinto;

CONSIDERATO che non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione comunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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