T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Palestrina in data 6 febbraio 2004 e depositato il successivo 5 marzo 2004 il ricorrente espone di essere proprietario di due terreni in quel Comune, sui quali insistono due fabbricati, di cui uno costituito da un seminterrato di mq. 51 e l’altro di due piani di mq. 50. La realizzazione di quest’ultima opera, ritenuta abusiva, ha comportato l’intervento del Corpo di Polizia Municipale di Zagarolo che redigeva verbale di sequestro giudiziario con apposizione dei sigilli, mentre il Capo dell’Area Tecnica ordinava dapprima la sospensione dei lavori e successivamente la demolizione al momento impugnata.

Il provvedimento reca l’ingiunzione a demolire "un edificio di n. 2 piani di mq. 50 cadauno in blocchetti di tufo e solai in c.a.. Altezza piano terra m. 3,50 e altezza I piano mt. 3,00 il tutto in aderenza ad un edificio preesistente", in assenza del permesso a costruire.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato oppone:

2.1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

L’interessato sostiene che nell’ordinanza è erroneamente indicata la particella n. 183 anziché la n. 715 dove sarebbe stata realizzata la sopraelevazione costituita dal piano primo del manufatto preesistente.

2.2. Violazione di legge, carenza di motivazione.

Il Comune ha erroneamente applicato l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che non si verte nel caso di assenza di titolo edilizio, quanto piuttosto di una difformità dal precedente titolo, poiché è solo la sopraelevazione ad essere realizzata su manufatto regolarmente accatastato e condonato con concessione in sanatoria n. 31 del 28 settembre 1989. L’acquisizione al patrimonio comunale, pure comminata con l’ordinanza gravata, è illegittima.

2.3 Violazione di legge, carenza di motivazione.

Il Comune ha mancato di valutare soluzioni alternative alla demolizione, per evitare di arrecare pregiudizio all’immobile preesistente.

3. Il ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Con memoria per l’udienza pubblica del 2 marzo 2006 egli ha reso noto al Collegio di avere presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2006 è stata disposta un’istruttoria che risulta eseguita, depositando in atti l’amministrazione comunale il verbale di sequestro del 21 ottobre 2003, la concessione edilizia in sanatoria n. 31 del 1989, peraltro già prodotta dal ricorrente, ed una breve relazione sulla consistenza dell’abuso.

5. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il Collegio ha dovuto constatarne la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Infatti la presentazione della domanda di condono ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione stessa. "Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il provvedimento repressivo perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’Amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1, l. n,. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie. ",(TAR Lazio, sezione I quater, 9 febbraio 2010, n. 1780 ed anche TAR Campania, sezione VI, 10 febbraio 2010, n. 848).

Nel caso in esame il ricorrente ha presentato in data 9 dicembre 2004 la domanda ex L. n. 326 letteralmente per "sopraelevazione di un fabbricato rurale con modifica della destinazione di uso da ricovero attrezzi ad abitazione su due livelli (piano terra e primo)," facendo dunque riferimento all’abuso così come sanzionato dalla amministrazione comunale, con la conseguenza che l’ingiunzione a demolire impugnata perde di efficacia, dovendo essere sostituita o da un nuovo provvedimento sanzionatorio o dal rilascio del permesso a costruire in sanatoria, atteso che sulla istanza di parte ricorrente non risulta che il Comune si sia ancora pronunciato.

6. Per le superiori considerazioni il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale pur correttamente evocata in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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