T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1219 del 27.5.2011 con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione dell’opera ivi indicata, consistente nella realizzazione di un muro di recinzione e di un parcheggio pertinenziale, ed il pagamento della sanzione pecuniaria di euro duemilacinquecento/00;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 37 e 38 d.p.r. n. 380/01 in quanto l’opera contestata avrebbe dovuto essere sanzionata con la sola pena pecuniaria e non anche con la prescrizione demolitoria;

Ritenuta l’infondatezza della doglianza in esame in quanto gli artt. 37 comma 3° d.p.r. n. 380/01 e 19 commi 2° e 3° l. r. n. 15/08 prevedono la possibilità di ordinare la riduzione in pristino nelle ipotesi, quali quella oggetto in esame, di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti, in assenza di denuncia d’inizio di attività (la d.i.a. prot. n. 40821 dell’11/06/08 è stata annullata con provvedimento del 03/11/09 rimasto inoppugnato), su immobili situati in zona A);

Considerato, poi, che la sanzione pecuniaria è stata legittimamente irrogata in ossequio al disposto dell’art. 19 l. r. n. 15/08;

Ritenuta, altresì, inaccoglibile la seconda censura con cui sono stati dedotti i vizi di difetto d’istruttoria ed eccesso di potere perché il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto dell’irrilevanza edilizia ed urbanistica delle opere contestate e dell’affidamento nutrito dal privato e, comunque, l’annullamento della d.i.a. sarebbe intervenuto a distanza di molti mesi dalla presentazione della stessa;

Considerato, infatti, che ogni doglianza concernente la legittimità del provvedimento del 03/11/09 di annullamento della d.i.a. è inammissibile perché concernente un atto non impugnato e, comunque, perché proposta in violazione del termine decadenziale d’impugnazione;

Rilevato, altresì, che l’asserita irrilevanza delle opere è smentita dalla natura e dimensioni delle stesse e dall’incontestata necessità, per la loro realizzazione, di uno specifico titolo abilitativo;

Considerato, poi, che nessun legittimo affidamento può vantare il ricorrente in relazione al non rilevante periodo trascorso dall’annullamento della d.i.a. e alla concreta evoluzione del procedimento sanzionatorio costituente, per altro, esplicazione di un potere vincolato e doveroso;

Considerato, infine, che, per gli stessi motivi fin qui esplicitati, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla buona fede invocata dal ricorrente nella terza censura;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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