T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento n. 2127 del 25/07/11 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato;

Considerato che dall’esame dell’atto impugnato emerge che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto d’ingresso in ragione dei dubbi sull’identità del richiedente desunti dalla mera diversità tra il passaporto presentato per la richiesta di nulla osta al lavoro e quello utilizzato ai fini della richiesta di visto (circostanza confermata dal Consolato Generale d’Italia a Lagos con nota prot. n. 2765 del 01/11/11);

Considerato che, come fondatamente dedotto nel ricorso allorché sono stati prospettati i vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione, la circostanza indicata nel provvedimento impugnato non è indicativa, in maniera univoca, dell’abusiva alterazione del documento utilizzato per la richiesta di visto e, comunque, della falsità dell’identità del ricorrente potendo la diversità tra i documenti, utilizzati dall’interessato, essere ipoteticamente ricondotta anche alla scadenza di validità del passaporto presentato per la richiesta di nulla osta così come prospettato nella censura;

Considerato, pertanto, che la motivazione esplicitata nel provvedimento impugnato non risulta idonea a supportare la parte dispositiva dello stesso per mancanza del necessario nesso di consequenzialità;

Considerato che la fondatezza delle censure esaminate impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, dovrà adottare in sede di riesame dell’istanza anche previo espletamento dei necessari accertamenti sull’identità del richiedente il visto;

Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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