T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 1013 del 12/09/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Chisinau ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto in ragione dell’avvenuto inserimento del nominativo del ricorrente nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) come persona inammissibile nello spazio Schengen;

Considerato che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, la segnalazione nel S.I.S. comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d’ingresso con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalità in capo all’amministrazione come, del resto, già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (tra le altre TAR Lazio – Roma n. 1443/09; 552/08; n. 9953/04);

Rilevato che l’opzione ermeneutica in esame risulta confermata dall’art. 5 comma 1° lettera b) della Convenzione di Schengen e dall’art. 5 del Reg. CE n. 562/06 secondo cui l’ingresso nel territorio dei Paesi aderenti è concesso allo straniero a condizione che lo stesso non sia segnalato ai fini della non ammissione;

Considerato, pertanto, che la segnalazione nel sistema S.I.S. costituisce, secondo la Convenzione di Schengen ed il Reg. CE n. 562/06, ragione necessaria e sufficiente per negare il visto d’ingresso allo straniero che sia interessato dalla stessa;

Considerato, per altro, che eventuali diritti dell’interessato all’accertamento della correttezza dell’inserimento del suo nominativo nel S.I.S. possono essere fatti valere nell’ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall’art. 111 della Convenzione di Schengen;

Considerato che per questi motivi debbono essere ritenute infondate la prima e la terza censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato (in realtà, come già evidenziato, congruamente motivato con riferimento all’avvenuta segnalazione nel S.I.S.) e l’asserito effetto notiziale e non preclusivo dell’ingresso, riconoscibile alla segnalazione, prospettato anche in conseguenza del visto d’ingresso precedentemente rilasciato all’interessato ed avente scadenza al 13/09/11;

Ritenuta, altresì, inaccoglibile la seconda censura con cui il ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il diniego di visto d’ingresso, in questa sede impugnato, e quello precedentemente rilasciato ed avente scadenza al 13/09/11;

Considerato, infatti, che, secondo quanto risulta dalla prospettazione della stessa parte ricorrente, il visto precedente è stato rilasciato allorché non era ancora intervenuto l’inserimento del nominativo dell’interessato nel S.I.S. (risalente al 22/02/11 come si evince dalla nota del 30/09/11 del Ministero dell’Interno allegata all’atto introduttivo);

Ritenuta, infine, infondata la quarta censura con cui è stata dedotta l’erroneità della segnalazione nel S.I.S. e della decorrenza della stessa nonché il vizio di eccesso di potere per contrasto tra il provvedimento impugnato e la valutazione effettuata dalle autorità competenti ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro;

Considerato, infatti, che la correttezza della segnalazione nel S.I.S. e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l’autorità (Ministero dell’Interno) che ha proceduto a tale segnalazione e che il rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro da parte dello sportello unico è subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5° d. lgs. n. 286/98, all’accertamento delle condizioni previste dal comma 2° della norma (tra cui non figura la segnalazione nel SIS) e al rispetto delle condizioni del contratto collettivo applicabile e dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, previsti dagli artt. 3 comma 4° e 21 d. lgs. n. 286/98, di talchè nessuna contraddittorietà tra atti è ravvisabile nella fattispecie;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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