Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 06-04-2012, n. 5576 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11-10-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza respingeva nel merito la domanda proposta, con ricorso del 12-6-2003, da R.D. (comandante della Polizia Municipale con qualifica D3) nei confronti del Comune di Avigliano (suo datore di lavoro), diretta ad ottenere le differenze stipendiali non corrisposte per effetto della mancata attribuzione del livello economico differenziato (reclamato, ai sensi del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 35 e del CCNL del biennio 1996/1997, sulla base del collocamento a riposo in data 1-4-1998 di altro dipendente comunale sino allora fruitore di tale beneficio), oltre al risarcimento del danno e alla ricostruzione della carriera, in forza del riconoscimento del l.e.d. dalla data indicata.

Il R. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

Il Comune appellato restava contumace.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza depositata il 17-6-2010 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla azionata domanda.

Per la cassazione di tale sentenza il R. ha proposto ricorso con tre motivi.

Il Comune di Avigliano è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 2909 c.c., degli artt. 37, 324 e 329 c.p.c., premesso che il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1670 del 2005, aveva rigettato nel merito la domanda, così affermando implicitamente la giurisdizione ordinaria sulla controversia, e che tale sentenza era stata appellata da esso R. nel merito, senza che fosse eccepito, sia in primo che in secondo grado, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, da parte del Comune di Avigliano, rimasto contumace in entrambi i gradi, deduce che la Corte d’Appello non poteva rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione dell’AGO, essendo sul punto già intervenuto il giudicato implicito.

Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 e dell’art. 103 Cost. nonchè vizio di motivazione, il ricorrente rileva che, "in ogni caso" contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito la giurisdizione sulla controversia apparterrebbe al giudice ordinario, sia che si faccia riferimento al momento della lesione della posizione giuridica del lavoratore (avvenuta con la delibera di diniego del l.e.d. in data 7- 6-1999), sia che si qualifichi il comportamento dell’Amministrazione quale illecito permanente.

Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 333 del 1990, artt. 35 e 36 il ricorrente, nel merito, in sostanza ribadisce il proprio diritto all’attribuzione del l.e.d. e la fondatezza delle richieste avanzate in primo grado e riproposte in appello.

Osserva il Collegio che il primo motivo è fondato e va accolto.

Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito, "allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito" (v. fra le altre Cass. S.U. 28-9-2011 n. 19792, Cass. S.U. 20-11-2008 n. 27531, Cass. 9-10-2008 n. 24883).

Nella fattispecie il giudice di primo grado, esaminando direttamente il merito della domanda, l’ha rigettata, in tal modo affermando implicitamente la propria giurisdizione e la relativa pronuncia non è stata appellata sotto tale profilo, di guisa che, sul punto, si è formato il giudicato implicito interno.

A fronte di ciò, pertanto, alla Corte d’Appello non era consentito, in sede di gravame, esaminare la questione e rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sulla quale si era già formato il giudicato).

Il primo motivo va pertanto accolto, restando assorbiti i successivi motivi, e, così dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, provvederà altresì sulle questioni di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *